Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26030 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. a S. Cipriano d’Aversa il 12/5/1963
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 21/1/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1bis , cod. proc. pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 2287 del 10/04/2024, in riforma della decisione del Tribunale di Treviso in data 14/11/2018, riqualificato il fatto sub A) (art. 648 cod. pen.) nel delitto di furto, ne dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione unitamente al reato di sostituzione di persona ascritto al capo B), e rideterminava la pena per l’addebito sub C) in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto:
2.1. la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza rescindente.
Il difensore sostiene che, sebbene il giudice di legittimità avesse annullato la precedente sentenza della Corte d’Appello di Venezia in base al rilievo di un vizio motivazionale concernente la qualificazione giuridica del falso contestato al capo C), demandando al giudice di rinvio il compito di emendarlo, la sentenza impugnata ha omesso di verificare criticamente se il documento falso integrasse gli elementi costitutivi della fattispecie aggravata ex art. 497bis , comma 2, cod. pen. Aggiunge che, i giudici distrettuali, eludendo i principi dettati dalla pronuncia d’annullamento, non hanno effettuato alcuna indagine sul dolo specifico e sull’effettiva utilizzabilità del documento per scopi ulteriori rispetto a quelli già considerati come pure sulla colpevolezza del ricorrente;
2.2. la violazione degli artt. 133, 62bis e 69 cod. pen. con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e all’omessa valutazione della possibilità di bilanciamento con l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 497bis cod. pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha negato al Napoletano le circostanze attenuanti generiche omettendo di considerare la confessione resa in ordine ai fatti contestati sebbene la stessa, spontanea e credibile, sia indice di resipiscenza e di attenuata pericolosità sociale. Deduce ulteriormente che la Corte di merito non ha considerato la possibilità di bilanciare le attenuanti ex art. 62bis cod. pen. con la ritenuta aggravante ad effetto speciale alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34476/2014, pervenendo alla determinazione di una pena arbitraria e priva di fondamento logico giuridico;
2.3. la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui valorizza la confessione ai fini della riqualificazione del capo A) ma la ignora ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al capo C).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza rescindente della Sesta Sezione Penale ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Venezia in data 04/05/2023, resa in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, disposto da questa Sezione in data 15/05/2019, della sentenza del Tribunale di Treviso, impugnata per saltum dal Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia, ritenendo che la Corte di merito non avesse correttamente interpretato il perimetro del giudizio di rinvio, ritenendo obbligata la qualificazione del capo C) alla stregua della fattispecie aggravata di cui all’art. 497bis , secondo comma, cod. pen., mentre siffatta conclusione non era imposta dalla prima pronunzia rescindente, e non aveva di conseguenza esplicitato ‘in modo adeguato le ragioni per le quali dovessero ritenersi corrette le originarie imputazioni (riqualificate in melius ) dal Tribunale’.
1.1. La Corte d’Appello (pag. 5) ha sul punto precisato di condividere la qualificazione originaria del fatto sul C) ai sensi dell’art. 497bis , secondo comma, cod. pen. richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di cui all’art. 497bis , secondo comma, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento (cfr., Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303-01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, COGNOME, Rv. 266554-01; Sez. 5, n. 12361 del 11/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 1841 del 01/10/24, dep. 2025, COGNOME, non mass.).
La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari integra la fattispecie ritenuta poiché la carta di identità è titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all’interno della cosiddetta “area Schengen”. (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548-01).
1.2. Nella specie la materialità dei fatti è incontestata, avendo l’imputato usato la carta di identità contraffatta a nome di COGNOME NOMECOGNOME recante la propria fotografia, per aprire il conto corrente bancario sul quale aveva versato l’assegno di euro 8.650,00 trasmesso all’COGNOME a titolo di risarcimento dei danni per un sinistro stradale e mai pervenuto al destinatario.
In detto contesto, le doglianze difensive in ordine alla carenza motivazionale in punto di dolo e di colpevolezza appaiono, oltre che generiche, destituite di fondamento ove si consideri che questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui il delitto di cui all’art. 497bis cod. pen. è integrato dal mero possesso di un documento falso valido per l’espatrio o dalla materiale falsificazione dello stesso, indipendentemente dall’uso che il soggetto agente
intenda farne, in quanto l’aver circoscritto l’oggetto materiale del reato ai suddetti documenti trova la sua giustificazione nella ritenuta maggiore pericolosità delle condotte che li riguardano e non nella intenzione di punire soltanto le condotte di effettiva agevolazione all’espatrio o all’ingresso (Sez. 5, n. 40272 del 11/07/2016, COGNOME, Rv. 267791-01).
Il secondo ed il collegato terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio formula censure in parte precluse e in parte manifestamente infondate.
Da un lato, infatti, non consta che il ricorrente abbia espressamente richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla stregua delle conclusioni rassegnate dinanzi la Corte territoriale all’udienza del 21/01/2025; dall’altro, la Corte di merito a pag. 6 ha congruamente giustificato la misura del trattamento sanzionatorio irrogato, rimarcando la negativa personalità del ricorrente alla luce della sua biografia criminale, stimando all’evidenza recessiva la tardiva confessione resa, peraltro, esclusivamente in relazione al furto dell’assegno contestato al capo A).
I rilievi concernenti l’omesso bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante ex art. 497bis , secondo comma, cod. pen. sono fondati su presupposti insussistenti, in difetto delle componenti da comparare, e palesano un errore di diritto giacché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il secondo comma dell’art. 497bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255468-01; Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 277427-01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025