Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/02/1999
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo 0 ) GLYPH (,Lj<
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udito il difensore
Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 22 novembre 2023 depositata il 5 marzo 2024, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione p delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. perché, in concorso con persone non identificate, autori della materiale contraffazione a cui a fornito la fotografia ritraente la propria immagine, formava e comunq deteneva il passaporto di nazionalità slovena valido per l'espatrio apparten ad altro soggetto sul quale risultava apposta la sua effige fotografica e ri falsificato con la sostituzione della fotografia e rimozione del chip elettronico di controllo.
Avverso la predetta sentenza ricorre il difensore di fidu dell'imputato proponendo tre motivi di ricorso, qui riportati a norma dell'ar disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett i cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relaz alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa d punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e contesta, in quanto non suppor elementi di oggettivo riscontro, la valutazione effettuata dalla Corte d'appe relazione alla ritenuta intraneità dell'imputato in traffici similari a quel all'imputazione, affermazione, questa, che colliderebbe con l'incensurate dell'imputato. Censura poi la ritenuta necessità di allegazione da dell'imputato di elementi utili per consentire di ritenere in concreto te danno conseguente alla condotta.
Deduce, infine, che, il beneficio richiesto non poteva che ess riconosciuto essendo state concesse le attenuanti generiche e applicata una p (anni due di reclusione) inferiore al minimo edittale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legg penale con riferimento alla denegata sospensione condizionale della pena.
2.3. Con il terzo motivo deduce sempre l'erronea applicazione della legg penale in relazione agli artt. 6 e 10 cod. pen. Sostiene che la contraffazio consumata in territorio straniero e, quindi, trattandosi di delitto c commesso dallo straniero all'estero, sarebbe stata necessaria la richiest Ministro della giustizia o querela della persona offesa. Nello sviluppare motivo di ricorso contesta le valutazioni operate dalla Corte d'appello per ne il beneficio della sospensione della pena che mal si conciliano con lo status di incensuratezza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità e deve, dunque, rigettato.
2. In ordine logico si ritiene di dover affrontare innanzitutto l'ultimo motivo parte in cui si censura la sentenza là dove non ha ricondotto la fattispec artt. 6 e 10 cod. pen.. Tale motivo è infondato per le ragioni di cui appresso
Nella vicenda che qui ci occupa l'imputato, nato in Albania, nel corso d controllo di polizia, forniva un passaporto falso, di nazionalità slovena, val l'espatrio, appartenente a un terzo soggetto, riportante la foto dell'imputato e risultato privo del chip elettronico di controllo. Il delitto, ad avviso del ricorrente, si sarebbe consumato in territorio straniero e, q trattandosi di delitto comune commesso all'estero da straniero, avre necessitato della richiesta del Ministro della giustizia.
Tale censura è reiterativa di quanto già dedotto con specifico motivo di appel a cui la Corte distrettuale, valorizzando principi ripetutamente espressi da q Corte regolatrice, ha fornito adeguata risposta immune dalla lamenta violazione di legge e con cui il ricorrente non si confronta realmente.
Ed invero, occorre premettere che la detenzione di un documento falso, anch solo ideologicamente, alla cui formazione l'imputato non si sia concorso, int il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale o personale, se si è concorso nella contraffazione del document integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesim norma.
La Corte d'appello, valorizzando quanto reiteratamente affermato da quest Corte regolatrice, ha ritenuto che la condotta dell'imputato rientri nel per normativo di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non in quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, poiché il possesso di un document d'identità recante la foto del possessore con false generalità rende evide partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (così, Sez. n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554).
Orbene, poiché a norma dell'art. 6, comma 2, cod. pen. «Il reato si consid commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato che è la conseguenza dell'azione od omissione», la Corte ha logicament concluso che nella vicenda che qui ci occupa, l'uso del documento valido p
l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore – essendo pacifico che abbia fornito la propria fotografia – abbia avuto luogo nel territorio dello per cui è in tale luogo ché il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, c deve considerarsi commesso, con conseguente inapplicabilità del disposto di c all'art. 10 cod. pen. a norma del quale solo se il delitto è commesso all'es danni dello Stato o di un cittadino italiano e lo straniero si trovi nel italiano, occorre la richiesta del Ministero della giustizia o l'istanza o l della persona offesa.
3. Inammissibile è il primo motivo con cui si deduce l'erronea applicazio della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tale cen anch'essa già proposta con il ricorso in appello, è stata ritenuta dall distrettuale inammissibile sulla scorta dell'osservazione dell'omessa produzi da parte del ricorrente, del «necessario corredo fattuale» volto a signifi circostanze utili per far ritenere in concreto tenue il danno derivante condotta. Con la decisione in parte qua la Corte d'appello ha correttamente valorizzato il principio affermato da questa Corte di legittimità, a cui il C reputa di dover dare continuità, secondo cui «l'art. 131-bis cod. pen. indi un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricor è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei rel presupposti mediante l'indicazione di elementi specif (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 3298 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 264223-01), allegazione che nella specie no avvenuta.
Conferente, poi, è il riferimento, operato dalla Corte territoriale al contrastare la richiesta difensiva, sia alla facilità con la quale è stato o documento falso, sia alla gravità oggettiva del fatto che, comportand camuffamento dell' identità personale, riveste in sé un'oggettiva gravità che consente di qualificarlo in termini di particolare tenuità.
Tale motivazione è del tutto sufficiente a giustificare il mancato riconoscim della causa di non punibilità di cui si discute, posto che, come afferma questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, il giudizio sulla t dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all' comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti r (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647). I rilievi difensiv punto, volti a valorizzare la personalità dell'imputato, incensurato, sono v in fatto e irrilevanti in questa sede.
attenuanti generiche sulla base del ritenuto disagio sociale sotteso alla condotta delittuosa.
Tale censura, mascherata dal dedotto vizio di vizio di legge, si risolve nella generica contestazione del merito della motivazione che, in modo chiaro, esaustivo e non manifestamente illogico, ha ben evidenziato le ragioni per cui, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, si è ritenuto di dover esprimere un giudizio di prognosi sfavorevole in ordine alla non reiterazione del reato.
Nessuna illogicità è poi riscontabile nella decisione di non concedere il beneficio de quo nonostante la concessione delle attenuanti generiche in quanto i due istituti sono diversi per presupposti e finalità. Ed invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle predette circostanze (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 – 01; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 – 01; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, Stumpo, Rv. 239131 – 01).
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 1° ottobre 2024
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE