Documento d’identità falso: la Cassazione e il reato di possesso
L’utilizzo di un documento d’identità falso rappresenta un reato serio nel nostro ordinamento, ma le conseguenze legali possono variare significativamente a seconda delle circostanze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: chi viene trovato in possesso di un documento con generalità false ma con la propria fotografia commette il reato nella sua forma più grave, poiché si presume la sua partecipazione alla falsificazione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto da parte del Tribunale di Salerno per reati legati al possesso di documenti di identificazione falsi, ai sensi degli articoli 497 e 497-bis del codice penale. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva riconosciuto la continuazione con altri reati ma aveva confermato la condanna per il possesso del documento alterato. L’imputato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una motivazione illogica e carente riguardo alla sussistenza dell’ipotesi di reato più grave, ovvero quella prevista dal secondo comma dell’articolo 497-bis c.p.
L’analisi della Cassazione sul documento d’identità falso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nel richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo la Cassazione, la distinzione tra l’ipotesi di reato meno grave (primo comma dell’art. 497-bis) e quella più grave (secondo comma) è netta.
L’articolo 497-bis, comma 2, del codice penale punisce più severamente il possesso di un documento d’identità che, pur riportando generalità false, reca la fotografia del possessore. La ragione di questa maggiore severità è logica e stringente: la presenza della foto dell’utilizzatore è una prova schiacciante della sua partecipazione attiva alla contraffazione del documento. Non si tratta di un mero possesso passivo, ma di un concorso nella creazione del falso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato come il motivo del ricorso non si sia minimamente confrontato con questo principio di diritto, ormai stabile nella giurisprudenza di legittimità (citando la sentenza n. 25659 del 2018). Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile non solo per la sua genericità, ma anche perché proponeva una tesi giuridica palesemente in contrasto con l’interpretazione costante della norma.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che respingere l’istanza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione conferma che, di fronte a un principio giuridico consolidato, un ricorso ha scarsissime probabilità di successo se non è in grado di offrire argomentazioni nuove e solide per superarlo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame funge da importante monito sulle conseguenze del possesso di un documento d’identità falso. Chiunque venga trovato con un documento recante le proprie fattezze ma dati anagrafici di fantasia non potrà difendersi sostenendo di essere un semplice utilizzatore ignaro. Per la legge, tale condotta è prova di un coinvolgimento diretto nella falsificazione, con un conseguente aggravamento della pena. Questa decisione rafforza la tutela della fede pubblica, sanzionando con maggiore rigore chi contribuisce attivamente alla creazione e circolazione di documenti falsificati.
Qual è la differenza legale tra possedere un documento falso e uno con la propria foto ma dati falsi?
Secondo la Corte di Cassazione, il possesso di un documento d’identità falso con la propria fotografia e generalità altrui configura l’ipotesi di reato più grave (art. 497-bis, comma 2, c.p.), a differenza del semplice possesso di un documento interamente falso.
Perché usare la propria foto su un documento falso è considerato più grave?
La giurisprudenza consolidata ritiene che la presenza della fotografia del possessore su un documento con dati falsi costituisca una prova evidente della sua partecipazione attiva alla contraffazione del documento stesso, giustificando una sanzione più severa.
Qual è stato l’esito del ricorso esaminato dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le motivazioni del ricorrente generiche e manifestamente infondate, in quanto non si confrontavano con il principio di diritto ormai consolidato in materia. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una multa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24965 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, ha ravvisato la continuazione con i fatti di cui a una precedente sentenza irrevocabile, confermando nel resto per i reati di cui agli artt. 497, 497 bis comma secondo cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente lamenta una motivazione illogica e carente in riferimento alla ritenuta sussistenza della ipotesi di cui all’art.497 bis comma secondo cod. pen. è:
generico nella prospettazione;
manifestamente infondato nella misura in cui non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento. (Sez.5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consi liere e tensore GLYPH
Il Presidente