Documento contraffatto: i limiti della difesa in Cassazione
Il possesso di un documento contraffatto rappresenta un reato grave che mette a rischio la fede pubblica. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante la validità delle contestazioni sull’inoffensività del falso, chiarendo quando un ricorso deve essere considerato inammissibile.
Il caso e la condanna per documento contraffatto
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto previsto dall’art. 497-bis, comma 1, del codice penale. L’imputato era stato trovato in possesso di un documento d’identità non autentico, idoneo a trarre in inganno le autorità. Dopo la conferma della condanna in Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, puntando sulla presunta inoffensività della condotta e su vizi di motivazione della sentenza impugnata.
La tesi dell’inoffensività del falso
Il ricorrente ha cercato di invocare l’art. 49 c.p., sostenendo che il documento contraffatto non fosse in grado di ledere l’interesse protetto dalla norma, configurando un cosiddetto reato impossibile. Tuttavia, la giurisprudenza è chiara: se il falso non è grossolano, ovvero percepibile ictu oculi da chiunque, il reato sussiste pienamente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come i motivi di doglianza fossero una mera ripetizione di quanto già esposto e respinto nel grado precedente. Inoltre, il ricorrente ha tentato di richiedere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione, che deve limitarsi al controllo della legittimità e della logicità della motivazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per cassazione. La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello era congrua e logica nell’indicare le caratteristiche specifiche del documento contraffatto, spiegando chiaramente perché il fatto non potesse essere considerato inoffensivo. Il tentativo della difesa di offrire una versione alternativa dei fatti, senza dimostrare un reale travisamento della prova, è stato giudicato irrituale. La colpa del ricorrente nel presentare un’impugnazione manifestamente infondata ha portato anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il possesso di un documento contraffatto non può essere scriminato se la falsità è tecnicamente idonea a ingannare. Per chi affronta un processo penale, è fondamentale comprendere che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito. Una strategia difensiva efficace deve concentrarsi sulla violazione di legge o su vizi logici macroscopici, evitando di riproporre questioni fattuali già ampiamente discusse e risolte dai giudici di merito.
Quando un falso documentale è considerato inoffensivo?
Un falso è inoffensivo solo se la contraffazione è talmente grossolana da essere immediatamente riconoscibile da chiunque, rendendo l’azione priva di qualsiasi capacità ingannatoria.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Cassazione non può riesaminare il merito delle prove ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sia stata logica, coerente e rispettosa delle norme di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4879 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4879 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 1, cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge pen nello specifico dell’art. 49 cod. pen., e il vizio di motivazione della sentenza – reitera il ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica ( particolare, indicando le caratteristiche del documento contraffatto, ha chiarito le ragioni per ha ritenuto il fatto inoffensivo; cfr. spec. p. 4 della sentenza impugnata) e, in maniera riporta elementi di fatto, richiedendone una valutazione alternativa non permessa in questa s senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può esser prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatam passi delle deposizioni: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2025.