Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis e 337 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico, in quanto: «integra il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotogr di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l’espat Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali» (Sez 5, n. 47613 del 28/10/2019, COGNOME, Rv. 277548 – 01); come esposto dalla Corte di merito conformemente a quanto già chiarito da questa Corte, «ai fini dell’operatività della norma di cui all’art. 497-bis cod. pen.» non è ex se rilevante «l’apposizione sulla carta d’identità della clausola: “non valida per l’espatrio”, posto che la norma medesima esige soltanto che il documento d’identità sia valido per l’espatrio» (Sez. 7, ord. n. 45818 del 16/01/2022, Visconti, n.m.); la difesa non ha addotto che il documento de quo (una carta di idoneità rilasciata dall’Autorità francese) non fosse effettivamente valido per l’espatrio – come, invece, affermat dai Giudici di merito – ma ha soltanto assunto che su di esso non vi fosse apposta la clausola in discorso;
ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e generico in quanto non si confronta compiutamente con la doppia conforme affermazione di responsabilità, avendo la Corte di merito espressamente richiamato e condiviso la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo Giudice (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), che in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale aveva a chiare lettere dato conto della violenza usa dall’imputato nei confronti degli operanti (in particolare, per averli colpiti con calci per so al loro intervento), profilo in alcun modo censurato dal ricorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 01);
ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato e generico, poiché la Corte di merito ha indicato in maniera congrua (nei precedenti penali anche per gravi delitti, riporta dall’imputato, e nella specifica gravità dei fatti in imputazione), ossia con una motivazione ch non può qui essere sindacata, gli elementi ritenuti decisivi (rispetto a quelli di segno contra prospettati dalla difesa) al fine del diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01) e il ricorso si è limitato ad addurre irritualmente gli elementi che avrebbe dovuto essere, ad avviso della difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui co ex art. 616 cod. proc, pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare eq determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente