Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14120 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del carattere grossolano del fatto, oltre a riprodurre i motivi di indeducibilità del primo motivo di impugnazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza confrontarsi con le valutazioni della sentenza impugnata che ha posto in rilievo come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sul documento in questione, era inclusa la clausola di validità per l’espatrio, giacche, ratione temporis, incorporata nel documento, prevedendosi, al contrario, l’apposizione della specifica formula negativa, in caso di insussistenza dei presupposti per lasciare il Paese.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente asserisce la violazione della legge penale e l’insufficienza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere inammissibilmente costituito da mere doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549);
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ric:orrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, prospettando argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità seguita, invece, dal giudice di merito;
Considerato che anche il quinto e ultimo motivo di ricorso, con il quale la difesa denunzia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibilmente formulato, dinanzi al giudice di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024.