Documenti Falsi: la Cassazione Ribadisce i Limiti del Ricorso
L’utilizzo di documenti falsi è un reato grave, ma cosa succede quando una condanna viene impugnata fino all’ultimo grado di giudizio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6018/2025, offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione la valutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall’articolo 497-bis, commi 1 e 2, del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Bologna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del suo concorso nella contraffazione del documento d’identità. In sostanza, il ricorrente proponeva una diversa lettura delle prove processuali e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso per Documenti Falsi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è concentrata esclusivamente sulla natura del motivo presentato. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni del ricorrente avevano un carattere ‘rivalutativo ed in fatto’.
Ciò significa che l’imputato non ha sollevato un errore di diritto commesso dai giudici precedenti, ma ha chiesto alla Cassazione di fare ciò che non le compete: riesaminare le prove e i fatti per giungere a una conclusione diversa. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio nel merito, ma di un giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, era basato su una ‘diversa lettura dei dati processuali e diversa ricostruzione storica dei fatti’. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né può verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (Jakani, 2000), ha riaffermato che il suo compito è verificare la presenza di vizi logici evidenti nella motivazione, non di scegliere tra diverse ricostruzioni fattuali possibili.
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano, infatti, esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), applicando corretti argomenti giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato. Il ricorso, invece, ha ignorato tali argomentazioni.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante promemoria dei confini del ricorso per Cassazione. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve concentrarsi su errori di diritto o vizi di motivazione gravi e manifesti (come contraddittorietà o illogicità), non sulla speranza che la Suprema Corte possa riconsiderare le prove a proprio favore. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo processo di merito porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie.
Per quale reato è stato condannato l’imputato?
L’imputato è stato condannato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, in violazione dell’articolo 497 bis, commi 1 e 2, del codice penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto, ma proponeva una nuova valutazione dei fatti e una diversa ricostruzione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale è un giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FANTASTICO NOME nato a BATTIPAGLIA il 23/08/1988
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza del concorso dell’imputato nella contraffazione del documento d’identità da lui utilizzato è rivalutativo ed in fatto in quanto fondato su di una diversa lettura dei dati processuali e diversa ricostruzione storica dei fatti, attività inammissibile stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260); il motivo è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso il 15 gennaio 2025 Il C GLYPH :gliere GLYPH nsore