Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50369 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50369 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermat la sentenza del Tribunale di Roma del 1 dicembre 2021 che, all’esito del giudi abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME COGNOME il re di possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi di cui all’art. 4 secondo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l’aveva condannato alla pena ritenu giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che si duole dell’inosserva della legge e del vizio della motivazione quanto al concorso del ricorrente n formazione del documento contraffatto, è inammissibile, in quanto riproduttivo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di mer i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le r del proprio convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazi a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che non si ha contezza, n caso in esame, dell’intervento di terzi nella commissione del reato e sarebbe s onere dell’imputato allegare circostanze rilevanti atte a sovvertire l’ord andamento degli eventi;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. p pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.