Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29303 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME cli GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Genova ha rigettato l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. di NOME COGNOME, proposta avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale della RAGIONE_SOCIALEia, relativo ai reati di cui all’ar comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 – violazione del provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Agrigento per la durata di anni 3 e mesi 6, in quanto trovato in territorio della provincia della RAGIONE_SOCIALEia il 27.12.2023 – ed all’art. 497-bis cod. proc. pen., poiché, ad un controllo stradale, trovato in possesso di una cart d’identità contraffatta valida per l’espatrio, di una patente di guida e di una tes sanitaria, anch’esse contraffatte e recanti un nominativo e dati personali falsi, esibit carabinieri operanti.
Il ricorso dell’indagato, proposto tramite il difensore di fiducia, si compone di un un motivo con cui il ricorrente reitera le ragioni difensive già proposte in sede di riesa sia evocando in qualche modo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (ed in parte anche di quello di fa dichiarazioni contestato), sia l’insussistenza delle esigenze cauteliari.
La difesa ritiene che le intenzioni sottastanti all’agire del ricorrente determi l’inconfigurabilità dei reati: la sua condotta non era stata ispirata dall’intenzi sottrarsi al provvedimento di sorveglianza speciale né di espatriare, bensì soltanto dall volontà di allontanarsi da Agrigento per iniziare a vivere, in un nuovo contesto territori lontano da quello di provenienza, la relazione sentimentale instaurata con la donna della quale si era innamorato e di lasciare, pertanto, la propria abitazione coniugale; a riprov di tale finalità, la difesa deduce che il 2.12.2023, e cioè poche settimane prima d controllo che ha portato al suo arresto in flagranza, il ricorrente aveva chiesto ed otten di modificare il luogo del proprio domicilio in Agrigento.
Il ricorso evidenzia, altresì, che era sua intenzione richiedere un’autorizzazione postuma a risiedere in Genova, città ove si stava recando con la sua nuova compagna ed i figli quando è stato controllato dalle forze dell’ordine.
Il provvedimento impugnato non ha valutato in maniera logica le dichiarazioni giustificative del ricorrente e non le ha collegate con le emergenze documentali; l necessità di munirsi di una patente falsa era connessa alla conseguenza del ritiro della propria, perché sottoposto a misura di prevenzione.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso co requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il riesame ha valutato le medesime circostanze di fatto dedotte dalla difesa anche con il ricorso ed ha motivato sulla loro non credibilità o comunque irrilevanza.
L’impugnazione è svolta secondo inammissibili direttrici di censura, meramente reiterative delle ragioni già proposte e senza reale confronto con gli argomenti de Riesame, oltre che mediante deduzioni manifestamente infondate e in fatto.
Il ricorrente, ad un controllo stradale dei carabinieri del nucleo RAGIONE_SOCIALE è stato trovato in possesso di una carta d’identità e di una patente di guida contraffat entrambe recanti la sua fotografia, ed ha fornito false generalità ai militari; si è ar ad ammettere la sua vera identità soltanto dopo i rilievi dattiloscopici e la perquisizi dei bagagli, che ha consentito di ritrovare i suoi veri documenti. Il ricorrente, inoltre, non ha proposto alcuna richiesta di autorizzazione a risiedere fuori dal luogo di applicazion della misura dell’obbligo di sorveglianza.
Si tratta di un quadro indiziario ampiamente soddisfacente per la configurabilità dei rea di cui agli artt. all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, peraltro da valutarsi fase cautelare in atto, senza che possa attribuirsi alcun valore al movente delle condotte di reato contestate, come invece, in estrema sintesi, si riduce a fare la difesa.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito già da molto tempo, ed in relaz alle diverse ipotesi di falsità in dichiarazione sulle proprie generalità, previste dal c penale, come rimanga irrilevante il movente dell’agire, persino qualora pietistico (Sez 5, n. 7126 del 30/6/1972, COGNOME, Rv. 122156; Sez. 1, n. 1310 del 20/10/1969, dep. 1970, Cicinelli, Rv. 113965) e, dunque, anche quello catalogabile come “sentimentale”. Ed è opzione consolidata quella che ritiene integri il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione de documento (tra le molte, cfr. Sez. 5, n. 25659 del 13/3/2018, Busa, Rv. 273303: in motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione
2.1. Tutti i dati di fatto convergono nella ricostruzione giuridica consolidata applicata fattispecie dai giudici del Riesame, che hanno reso una motivazione adeguata e convincente anche rispetto alle esigenze cautelari: l’ordinanza impugnata ha messo in risalto la particolare pericolosità del ricorrente, contenibile soltanto con la più s
delle posizioni personalità criminale del ricorrente, autore di reati di mafia, ed in pro verosimilmente di tentare l’espatrio, visto che è stato trovato in possesso non soltant della patente di guida falsa – come parzialmente sottolinea la difesa – ma anche di una carta d’identità contraffatta valida per l’espatrio.
Al momento del controllo, il ricorrente era, peraltro, in attesa della definizione d processo, chiuso poco tempo dopo con la condanna nei suoi riguardi, per i reati di associazione mafiosa, estorsione ed incendio aggravati.
I carabinieri erano sulle sue tracce per un’attività di indagine in corso, relativa a re estorsione aggravata in concorso, per fatti commessi in La RAGIONE_SOCIALEia il 19.12.2023, pochi giorni prima dell’arresto per le violazioni in esame, avvenuto il 27.12.2023.
In questo contesto, il peso specifico delle esigenze cautelari è chiaramente consistente e collegato, dall’ordinanza impugnata, oltre che agli elementi già indicati di gravità de condotta dal punto di vista oggettivo, anche dalla qualità della contraffazione, talment efficace da denotare collegamenti con ambienti criminali dediti professionalmente a tali reati e, soprattutto, dallo spessore criminale del ricorrente, sottoposto a misura prevenzione di rilevante durata (anni tre e mesi sei) per l’appartenenza alla compagine mafiosa di “RAGIONE_SOCIALE“.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod proc. pen.
Così deciso il 3 aprile 2024.