Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41892 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a San Paolo Bel Sito il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibil del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO del foro di Napoli che ha concl per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 gennaio 2018, il Tribunale di Noia condannava NOME COGNOME alla pena di anni tre di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 4 e 10 bis d.lgs. n. 74/2000 ascritti ai capi A, B, C, D, E, applicando le pene accessorie di legge e la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del predetto imputato fino alla concorrenza della somma di euro 3.143.881,98, prosciogliendolo dalle residue imputazioni.
Con sentenza del 19 dicembre 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati ex art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 di cui ai capi D ed E, rideterminando la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni uno e mesi otto di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocando la confisca per equivalente, infine confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa di NOME COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova nella parte in cui la sentenza impugnata erroneamente imputa tutti i ricavi omessi alla sola verificata “RAGIONE_SOCIALE” in forza di u documento extracontabile denominato “NUMERO_DOCUMENTO” descrittivo dell’andamento commerciale delle vendite di tre società del gruppo familiare “RAGIONE_SOCIALE“.
In sintesi, la difesa deduce a) che la tabella denominata “spaccato del fatturato NOME RAGIONE_SOCIALE per mese”, inserita nel documento “Fatturato TRE”, contenente circa 18 tabelle riepilogative, si riferiva alla contabilità delle t società di famiglia, “RAGIONE_SOCIALE” – “RAGIONE_SOCIALE” – “RAGIONE_SOCIALE“, come poteva ricavarsi dall’inserimento, nelle colonne di cui la tabella si componeva, delle tre società del gruppo societario, tanto che l’unico teste di accusa non era stato in grado di fornire alcuna convincente risposta logica sulla ragione per la quale la titolazione del documento “NUMERO_DOCUMENTO” doveva ricondursi solo alla RAGIONE_SOCIALE e non anche alle altre due società del gruppo di famiglia; b) che, in tale tabella, la voce “infissi” era funzionale a consentire al Gruppo familiare di analizzare e seguire, mese per mese, l’incidenza della vendita di uno dei principali prodotti, quali gli infissi, rappresentanti la voce più importante e significativa del core business, rispetto al PVC all’alluminio e ad altro prodotto merceologico comunque analizzati nelle altre tabelle di cui al “Fatturato NUMERO_DOCUMENTO“; c) che, in tale tabel
l’inserimento in un’unica colonna delle due società, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che avevano come attività, rispettivamente, la vendita di RAGIONE_SOCIALE interne e di servizi business, si spiegava proprio perché dette società avevano un fatturato minimo rispetto alla RAGIONE_SOCIALE; d) che la mancata corrispondenza tra gli importi indicati nella tabella e quelli dichiarati, per l’anno 2011, relativamente all società RAGIONE_SOCIALE era minima ed era stata spiegata dal consulente tecnico di parte, mentre gli importi dichiarati al fisco dalle tre società erano in linea co gli importi presuntivamente accertati, tanto che si aveva una differenza di appena euro 675.000,00 a favore della società, così dimostrandosi che era stata accertata una maggiore materia imponibile del tutto inesistente a carico di una sola società senza giustificazione.
Il ricorrente deduce, quanto alla tabella riportante l’analisi per settori d vendita dei prodotti – rivenditori, falegnami, imprese, privati, acquirenti esteri che essa, senza riportare il nome di alcuna delle tre società, completava l’analisi commerciale unitaria e complessiva di tutti i prodotti facenti capo alle tre società del Gruppo. Quanto alla tabella con gli acronimi FT e SB, la difesa deduce che i verificatori non avevano eseguito alcun riscontro tra gli importi indicati sotto l’acronimo FT, da intendersi come “fatture totali”, con il totale delle fattur emesse ed inserite in contabilità.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa di NOME COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione per aver traslato il significato dell’acronimo SB contenuto nella “circolare SB per RAGIONE_SOCIALE“, d intendersi come vendite senza bonifico, nell’acronimo SB contenuto in una tabella del documento “Fatturato TRE” da intendersi questa volta come servizi business.
Il ricorrente non contesta che la circolare indirizzata alle RAGIONE_SOCIALE di Salern Torre del Greco ed Avellino contenesse il divieto espresso, per queste RAGIONE_SOCIALE, di ricevere pagamento senza bonifico, contesta invece che l’acronimo SB contenuto in una tabella del documento “Fatturato NUMERO_DOCUMENTO” potesse essere inteso nello stesso modo, dal momento che si intendeva invece descrivere i servizi business. Tanto era confermato dal fatto che l’acronimo SB assumeva vari significati in ragione del contesto: storno banca nell’ambito bancario (come confermato dal teste della Guardia di Finanza relativamente all’esistenza di correzioni finanziarie nella contabilità della RAGIONE_SOCIALE), solo bolla nell’ambito finanziario, servizi business nell’ambito del file “Fatturato NUMERO_DOCUMENTO“. Pertanto, nel “Fatturato NUMERO_DOCUMENTO” l’acronimo SB indicava le percentuali relative al dettaglio dei servizi che l’azienda fatturava a terzi, dal momento che le fatturazioni non riguardavano solo la merce, ma anche i servizi del prodotto finito offerto al cliente, in termini di trasporto montaggio.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa di NOME COGNOME lamenta, violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata omesso ogni confronto con i documenti prodotti ed allegati alla c.t.p. per smentire il significato attribuito all’acronimo SB.
Espone il ricorrente che la sentenza, avendo rinvenuto la sigla TARGA_VEICOLO su alcuni preventivi conservati nell’ufficio fatturazione, era pervenuta alla erronea conclusione che trattavasi di c.d. ordini aperti con vendite di merce senza fatturazione e conseguente evasione delle imposte dirette e dell’IVA. Lamenta, in proposito, il ricorrente che la sentenza impugnata aveva omesso il confronto con i documenti prodotti dalla difesa, laddove si dimostrava che la maggior parte degli ordini aperti era priva sia di controfirma da parte dei clienti, sia della sig NOME, evidenziandosi inoltre che la Guardia di Finanza aveva definito i preventivi come ordini ricevuti e non come ordini aperti, trattandosi effettivamente di ordini solo ricevuti e non evasi. Osservava ancora il ricorrente come mancasse alcun tipo di riscontro su questi ordini/preventivi, non essendo stato eseguito alcun accesso dagli accertatori presso i cantieri dove la merce avrebbe dovuto essere consegnata.
2.4 Con il quarto motivo, la difesa di NOME COGNOME lamenta, violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata violato il principio della c.d. competenza economica, avendo ritenuto l’importo di 430 mila euro sotto la voce contabile “crediti fattura da prodotti c/vendite” come vendita non assoggettata a tassazione.
Espone il ricorrente che la sentenza, risultando elementi positivi di reddito per l’importo di 430.000,00 alla data del 31/12/2012 con la causale “crediti fattura da prodotti c/vendite”, aveva ritenuto che una parte delle vendite effettuate dalla società non fosse stata fatturata, e questo neanche nell’anno di imposta successivo. Lamenta, in proposito, il ricorrente come la cifra di 430.000,00 euro fosse stata inserita tra gli elementi positivi del reddito imponibile dell’anno 2012, importo dunque assoggettato a tassazione, indipendentemente dalla emissione del relativo documento fiscale, con la conseguenza che l’omissione della fattura non aveva inciso sulla determinazione del reddito fiscale della RAGIONE_SOCIALE
2.5 Con il quinto motivo, la difesa di NOME COGNOME lamenta, violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che la RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2008-2009-2010, non fosse stata ancora costituita e che, quindi, tale circostanza smentisse la tesi difensiva secondo cui il file “Fatturato TRE” riportasse l’analisi del fatturato di tre imprese e non della sola RAGIONE_SOCIALE
Deduce il ricorrente che, diversamente, la Lux RAGIONE_SOCIALE era già esistente negli anni oggetto di verifica, tanto da aver trasmesso in via telematica il modello unico 2009 per i redditi dell’anno di imposta 2008.
2.6 Con il sesto motivo, la difesa di NOME COGNOME lamenta, violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per aver la sentenza impugnata respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per la nomina di un collegio peritale che potesse confrontarsi con l’analisi contabile eseguita dal consulente della difesa sul documento “NUMERO_DOCUMENTO“.
Il ricorrente si duole dell’aver la sentenza della Corte di merito ritenuto che gli elementi acquisiti consentissero di attribuire un preciso significato ai documenti extracontabili su cui è fondata la prova del reato, senza adeguatamente considerare le censure sollevate dalla difesa sulla esatta interpretazione delle sigle TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO e ignorando la ricostruzione analitica per ogni anno di verifica contenuta nella relazione tecnica del consulente di parte.
E’ pervenuta nota contenente motivo aggiunto a sostegno del ricorso principale da parte del difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, con la quale si ribadisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per aver la sentenza impugnata, con una motivazione manifestamente illogica e/o apodittica, trasposto elementi probatori diversi da quelli riportati ne documento extracontabile “NUMERO_DOCUMENTO” e privi di alcun riscontro, con riferimento alla sigla TARGA_VEICOLO intesa come fatture totali.
Osserva il ricorrente come la Corte di merito avesse analizzato soltanto tre delle 18 tabelle di cui si componeva il documento extracontabile “NUMERO_DOCUMENTO” per pervenire alla errata conclusione che il documento restituisse i presunti ricavi omessi della sola verificata RAGIONE_SOCIALE, anziché di tutte e tre le società del gruppo familiare, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, così incorrendo nel denunciato travisamento del documento stesso, vale a dire del “significante”. In tal modo, era stata accertata una maggiore materia imponibile, del tutto inesistente, a carico di una sola società, imputando alla RAGIONE_SOCIALE dati spalmati su tre distinte società, utilizzando mere congetture per giustificare la discrasia tra il dato probatorio (significante del “Fatturato NUMERO_DOCUMENTO“) e quanto trasposto in sentenza (volume di affari della sola RAGIONE_SOCIALE). Ribadiva, quindi, i motivi contenuti nel ricorso principale per concludere con la richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.
Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazio secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 d 22/04/2024, Fall).
Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure dell difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non
corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
Tanto premesso, i primi cinque motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché connessi e sono manifestamente infondati.
2.1 Con riferimento al primo motivo, i giudici di merito hanno illustrato i motivi per i quali nel documento “Fatturato NUMERO_DOCUMENTO” l’analisi del fatturato riguardasse, per gli anni oggetto di interesse, la sola RAGIONE_SOCIALE, offrendo una spiegazione logica immune dai vizi denunciati. In particolare, anche sulla base delle testimonianze degli accertatori, i giudici di primo e secondo grado hanno evidenziato come, seppure nel prospetto “spaccato del fatturato NOME RAGIONE_SOCIALE per mese” si facesse riferimento anche alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in realtà il prospetto era relativo alla sola RAGIONE_SOCIALE ed era funzionale a distinguere il tipo di prodotto oggetto di vendita, tanto che indicava separatamente i prodotti finiti nella colonna “NOME“, i prodotti semilavorati nella colonna “RAGIONE_SOCIALE” e gli infissi nella colonna denominata “infissi”, poiché altrimenti non troverebbe spiegazione la colonna relativa al fatturato per “infissi”. Le sentenze di merito osservano che, in altro prospetto il volume di affari era invece suddiviso in relazione ai soggetti con i quali la RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto rapporti commerciali (rivenditori, falegnami, imprese, privati, acquirenti esteri). E le colonne dei due prospetti indicanti il totale del volume di affari erano coincidenti. Ed anche il totale del volume di affari riportato su un terzo prospetto coincideva con i primi due; in questo terzo prospetto la colonna del totale era preceduta da due colonne denominate “SB” e “FT”, e le somme degli importi indicati in queste colonne davano anch’esse come risultato il totale del volume di affari uguale a quello dei primi due prospetti. Sottolineano i giudici di merito che, ove le tabelle avessero descritto il fatturato delle tre imprese (NOME, RAGIONE_SOCIALE, Lux RAGIONE_SOCIALE), non sarebbe stato logicamente comprensibile il motivo per cui i dati delle imprese RAGIONE_SOCIALE e Lux RAGIONE_SOCIALE fossero stati cumulativamente indicati in unica colonna. Aggiungono ancora le sentenze di merito che l’importo totale indicato in calce alla colonna denominata RAGIONE_SOCIALE/Lux RAGIONE_SOCIALE non era corrispondente al volume di affari ufficialmente dichiarato dalle due imprese, ma inferiore a quest’ultimo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto, entrambe le sentenze di merito, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, hanno poi affrontato il tema degli acronimi concludendo nel senso che il prospetto contenente le colonne contrassegnate dagli acronimi “FT” e “TARGA_VEICOLO” consentisse di desumere la sottrazione ad imposizione fiscale di una
percentuale del volume degli affari. E la circostanza che i menzionati acronimi fossero presenti anche nei prospetti relativi ad annualità precedenti alla cessione alla RAGIONE_SOCIALE, da parte della RAGIONE_SOCIALE, del ramo di azienda avente ad oggetto la produzione e la vendita di RAGIONE_SOCIALE ed infissi, stava a significare che, anche in quegli anni, una percentuale del volume degli affari era stata sottratta all’imposizione fiscale.
La circostanza che non vi fosse precisa corrispondenza tra gli importi indicati nelle colonne “FT” e l’importo complessivo delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, a giudizio della Corte di merito, non essendovi tra gli importi una significativa divergenza ed attenendo il documento “Fatturato NUMERO_DOCUMENTO” all’analisi del volume degli affari dell’impresa, non era tale da smentire che con la sigla “FT” si volesse far riferimento al volume di affari oggetto di fatturazione.
2.2 Con riferimento al secondo motivo, premette il ricorrente di non contestare che il documento denominato “circolare interna per RAGIONE_SOCIALE” ed indirizzato alle RAGIONE_SOCIALE di Salerno, Torre del greco ed Avellino contenesse il diviet espresso di non ricevere pagamenti “senza bonifico”, lamentandosi tuttavia che la Corte territoriale avesse traslato il significato dell’acronimo desumibile dalla predetta circolare a quello contenuto nel documento “NUMERO_DOCUMENTO“, laddove invece l’acronimo era riferibile a “servizi business”, vale a dire ai servizi de prodotto finito (trasporto, montaggio, ecc.).
I giudici di merito, sul punto, avevano già evidenziato come la difesa avesse offerto diverse ricostruzioni interpretative diverse della sigla “SB” e come l’unico verosimile, logico e coerente significato fosse quello individuato dai verificatori. A fronte della interpretazione di una operazione finanziaria di storno, “storno banca”, il giudice di primo grado aveva osservato come i verificatori non avessero rinvenuto operazioni finanziarie di erronea registrazione riferite alle cifre di cui al prospetto. L’acronimo contenuto nella circolare stava senz’altro a significare vendite “senza bolla” o “senza bonifico”, poiché associato alla indicazione “vendite di prodotti” ed era, quindi, riferibile al carattere commerciale e non finanziario dell’operazione, con chiaro riferimento a vendite e clienti da favorire. La circolare era per giunta riconducibile ad epoca in cui era operativa la RAGIONE_SOCIALE, a dimostrazione che anche con riferimento a quest’ultima società il meccanismo finalizzato all’evasione fiscale fosse già stato attuato. Ad avviso dei giudici di merito il significato della sigla contenuta nella circolare er da attribuire anche alla sigla contenuta nel documento “NUMERO_DOCUMENTO“. A queste conclusioni, i giudici pervenivano in modo del tutto logico, sulla base della considerazione che attribuire alla sigla “TARGA_VEICOLO” il significato di servizi non
spiegherebbe perché il significato dell’acronimo “FT” nella ulteriore colonna dovesse invece rappresentare il solo dato della cessione del bene.
2.3 Con riferimento ad alcuni ordinativi di merce relativi all’anno 2012 e rinvenuti all’interno dell’ufficio fatturazione della RAGIONE_SOCIALE per i quali no risultava emissione di documento fiscale, né contabilizzazione dei lavori, oggetto del quarto motivo di ricorso, la Corte di merito, sul presupposto che parte di questi ordini recavano la firma dei clienti e la sigla “SB”, ha del tutto logicamente concluso che trattavasi di vendita senza emissione di fattura, con pagamento in contanti e senza contabilizzazione dei ricavi, deponendo in tal senso la presenza della sottoscrizione del cliente sull’ordine e l’apposizione della sigla “SB”, intesa alla luce del documento “circolare interna per SB RAGIONE_SOCIALE” come vendita di prodotti caratterizzati dalla corresponsione in contanti del corrispettivo. Le conclusioni dei giudici di merito non paiono manifestamente illogiche, né, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, i documenti allegati al ricorso danno contezza di quanti fossero gli ordini sprovvisti di controfirma e di sigla “TARGA_VEICOLO“, rimanendo mera deduzione quella che gli ordini mancanti di sottoscrizione rappresentassero la maggior parte di quelli rinvenuti dagli accertatori.
2.4 Con riferimento agli elementi positivi di reddito corrispondenti alla somma di 430.000,00 euro, quali prestazioni rese alla RAGIONE_SOCIALE per le quali non erano state emesse le relative fatture e giustificate dal c.t. di parte come scritture di mero assestamento, con emissione delle fatture nell’anno di imposta successivo, oggetto del quarto motivo di ricorso, i giudici di merito, anche qui senza vizi di manifesta illogicità, osserva come i verificatori avevano riferito che l’emissione postuma delle fatture non era avvenuta, sicchè residuava un’evasione IVA.
2.5 La censura difensiva dell’erroneità della motivazione, dedotta nel quinto motivo di ricorso, riguarda gli anni di imposta 2007-2008-2009 non oggetto di contestazione.
2.6 In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio delle due conformi sentenze di merito sulla configurabilità dei reati ascritti al ricorrente resiste alle censu difensive, con le quali si sollecita una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenz probatoria del singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).
Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
3. Il sesto motivo di appello è anch’esso manifestamente infondato.
La rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è comunque soggetta a valutazione discrezionale del giudice di appello, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, dep. 2014, Bommarito, Rv. 257062, che ha inoltre precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto).
In proposito, le ragioni espresse dalla Corte di merito non possono certamente considerarsi “manifestamente illogiche”, avendo ritenuto non ricorrere l’impossibilità di decisione allo stato degli atti, sul presupposto dell esaustiva ricostruibilità degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, al luce dei documenti extracontabili sui quali era principalmente fondata la prova del reato.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024