Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20860 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 15/07/1983
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nei reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui agli artt. 110 e 497 bis cod. pen. (capo 2) e di tentata truffa di cui agli artt. 110, 640 e 61, n. 7, cod. pen. (capo 3);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione relativamente alla configurabilità del reato di cui all’art. 497 bis cod. pen. non potendosi ritenere il documento d’identità ascrittogli in contestazione valido per l’espatrio è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha infatti stabilito che integra il delitto di cui all’art. 497 bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all’interno della cosiddetta “area Schengen”(Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548 – 01);
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione in ordine alla omessa rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato di cui al capo 3 per difetto di querela, è manifestamente infondato in quanto l’ipotesi di reato contestata al suddetto capo rientra fra i casi di procedibilità d’ufficio anche successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2022 dal momento che, come risultante dall’imputazione, la persona offesa è la società “RAGIONE_SOCIALE, venendo, dunque, a ricorrere la circostanza prevista dal n. 1 del secondo comma dell’art. 640 cod. pen.. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Sez. 2, n. 38614 del 17/07/2014, Rv. 260827 – 01; Sez. 2, n. 20683 del 13/05/2022, non massimata Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a “RAGIONE_SOCIALE“, osservandosi tra l’altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. – risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via
prevalente, relativa all’espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
igliere e ensore
COGNOME Il Presidente