Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50755 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 24/02/2023 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 febbraio 2023, la Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Latina del 19 ottobre 2020, dichiarando non doversi procedere per i reati ascrittigli nei confronti di COGNOME NOME per essersi gli stessi estinti per prescrizione, e confermando nel resto la sentenza a carico di COGNOME NOME, condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 del Dlgs. 74/2000.
Avverso la suindicata ordinanza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, vizi ex art. 606 /lett. b) ed e) /cod. proc. pen. con riguardo all’art. 10 del Dlgs. 11,74/2000 rappresentando la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell’art. del Dlgs.1174/2000 osservando la mancanza di prova circa l’esistenza materiale della contabilità che sarebbe stata occultata ovvero distrutta.
Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 ( comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per motivazione illogica circa il diniego delle attenuanti generiche e per omessa o erronea valutazione degli elementi inerenti la personalità del ricorrente
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Come noto “il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471” (Sez. 3, n. 1441 del 2018, Rv. 272034 – 01).
Di tale principio la Corte d’appello non ha tenuto conto, omettendo ogni risposta sul punto e limitandosi a rilevare la omessa giustificazione, da parte dell’imputato, del mancato rinvenimento delle scritture richiestegli nel corso di un’ispezione della Guardia di Finanza, oltre alla sufficienza, ai fini dell dimensione lesiva del reato, di un’impossibilità relativa di ricostruzione del reddito e del volume d’affari. E’ rimasto inevaso l’ineludibile tema della dimostrazione della originaria esistenza della documentazione poi non rinvenuta, e assunta come occultata o distrutta, né a tali fini può essere valorizzata la sentenza di primo grado, nella quale non è dato rinvenire alcuna motivazione circa la necessaria possibilità di ritenere originariamente sussistente la documentazione in questione, né fornisce elementi utili sul punto l’affermazione del primo giudice per cui non sarebbe stata rinvenuta la totalità delle fatture dell’impresa e dei documenti contabili obbligatori (libro giornale ecc..), trattandosi di una affermazione vaga rispetto al tema qui in esame, che risulta obiettivamente privo di alcuna specificazione sulla previa istituzione degli atti
contabili di cui sopra. Analoghe considerazioni devono formularsi con riguardo alla affermazione dei giudici di merito per cui, con riguardo al capo b) (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES relative agli anni 2011 e 2012), sarebbero rilevanttaccertamenti condotti mediante consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, documenti acquisiti e prove testimoniali qualificate, in assenza di ogni specificazione circa l’emersione, da tali dati, di indicazioni in ordine alla esistenza della documentazione assunta come occultata o distrutta.
Né certamente la lacuna è superata attraverso il riferimento alla esistenza di un ampio volume di affari.
La fondatezza di tale motivo assorbe e rende pleonastico l’esame del secondo motivo limitatamente al reato ex art. 10 del Dgs. 74/2000.
Manifestamente infondato è il secondo motivo da esaminarsi, per quanto sopra detto, limitatamente al responsabilità per il reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, e relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche valorizzando il notevole importo delle imposte evase e la ripetitività delle condotte siccome inserite in un biennio, facendo quindi corretta applicazione del principio per cui, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso in esame -, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02). Da tali considerazioni discende la coerenza della motivazione anche riguardo allo stesso trattamento sanzionatorio, del resto di poco discosto dal minimo edittale.
Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ikppello di Roma limitatamente al reato di cui all’art. 10 del Dlgs. 74/2000 e per l’eventuale rideterminazione della pena finale. Con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso.
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Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma limitatamente alla conferma della dichiarazione di penale responsabilità relativa alla imputazione di cui al capo a). Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 03/11/2023