Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27879 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27879 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Rossano il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12.7.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita fa relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, in data 13.7.2021, il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei delitti di rapina pluriaggravata in concorso e sequestro di persona
aggravato in concorso e, esclusa, sul delitto di rapina, la aggravante di cui all’art 628, comma 3, n. 3-quinquies cod. pen., ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;
2. ricorre per cassazione il difensore del COGNOME deducendo:
2.2 violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 431 e 512 cod. proc. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., 357, 360, 373, 137, 138, 142 cod. proc. pen.; 178, lett. c), cod. proc. pen.; rileva che la Corte di appello h ritenuto che non residuassero dubbi sulla correttezza della procedura seguita e sulle metodologie utilizzate travisando quanto era stato dedotto nei motivi di appello articolati sul punto con riguardo, in particolare, ai vizi procedurali ed mancato rispetto della normativa e delle direttive in materia di sicurezza del repertamento della scena del crimine in relazione non già alle operazioni di
estrazione e disamina del DNA quanto, piuttosto, alla loro raccolta ed alla loro custodia; segnala, a tal proposito, come nell’atto di appello fosse stato evidenziato che dalla documentazione fotografica relativa alla scena del crimine risultava che la fase di repertamento era stata caratterizzata dalla presenza di operanti che non indossavano sovrascarpe ed aggiunge che, sempre con l’atto di appello, era stato evidenziato che il teste COGNOME aveva riferito di aver notato le tute “per terr nell’ufficio dei carabinieri” in una busta aperta di quelle usate per la spesa, peraltro strappate, come, d’altronde, indirettamente confermato dalle parole degli operanti sentiti nel corso del processo che avevano riferito di avere utilizzato, per custodire le tute, una busta della spesa nuova, mai usata, non ricordando, tuttavia, quando fosse procurata finendo per ammettere di non poter dar conto della sua provenienza; rileva che, in ogni caso, l’attività della polizia scientifica sulla sce del crimine non è stata oggetto di alcuna documentazione e redazione di un apposito verbale di polizia giudiziaria;
segnala, ancora, che la affermata irripetibilità dell’accertamento è contraddetta da quanto riferito dallo stesso COGNOME tanto che il RIS procedette ad una seconda estrazione laddove, al contrario, la Corte ha confuso tra rilievi ed accertamenti dovendosi invece distinguere tra estrapolazione del AVV_NOTAIOilo genetico, decodificazione dell’impronta genetica e, infine, comparazione tra i due AVV_NOTAIOili, e la nozione di irripetibilità riguarda soltanto il primo di essi;
rileva, inoltre, la violazione del diritto della difesa tecnica di partecipazio alle operazioni poiché il consulente tecnico aveva mantenuto rapporti costanti con il RIS di Messina per l’intero svolgimento delle operazioni, protrattesi per oltre quattro mesi ed aveva appreso, telefonicamente, in data 24.10.2019, dal ten. Col. COGNOME, dell’esito negativo dei tentativi di rinvenimento di tracce genetiche sui reperti avendo, da quel momento, non certo per disinteresse ma a séguito delle informazioni ricevute, interrotto la propria interlocuzione con il RIS, che tuttavi avrebbe proceduto il 26.11.2019 ad ulteriori attività; aggiunge che, peraltro, anche la informazione ricevuta in data 24.10.2019 era errata dal momento che i dati estratti il 18.10.2019 avevano già consentito la acquisizione di risultati ut con la tipizzazione di varie tracce; segnala, perciò, la violazione del diritto di dife per la impossibilità del consulente tecnico, nel rispetto dell’art. 360, comma 2, cod. proc. pen., di assistere non soltanto al conferimento dell’incarico, ma di partecipare agli accertamenti;
violazione degli artt. 192, 125, 195 cod. proc. pen.: segnala che la procedura irritualmente seguita è comunque inidonea a supportare la riconducibilità delle tracce al COGNOMECOGNOME COGNOME, a tal proposito, le modalità con cu secondo la ricostruzione fornita dal AVV_NOTAIO, erano stati svolti gli
accertamenti, a partire dal conclamato rischio di contaminazione, con particolare riferimento alla traccia 2-2 ed al campione di confronto 4-1 del COGNOME che sono stati lavorati in violazione delle linee guida imposte dalla comunità scientifica; segnala, ancora, come i due ritagli della stoffa della tuta, come sarebbe emerso soltanto in dibattimento, erano stati indicati con lo stesso identificativo in data 1 ottobre e 26 novembre, contrariamente a quanto era avvenuto per altri campioni dello stesso indumento;
COGNOME, quindi, i protocolli di laboratorio ISO/IEC applicati nei laboratori di Messina ed evidenzia la difformità dell’iter seguito nel caso di specie rispetto alle indicazioni ivi contenute; sottolinea come, in definitiva, le operazioni eseguit dal AVV_NOTAIO non sono verificabili, non essendo stati stilati dei verbali relati al secondo prelievo, in violazione, peraltro, delle norme che impongono di documentare le attività di PG e, nel caso di specie, quelle del consulente tecnico del PM e che, nel caso in esame, lo stesso NOME COGNOME aveva riferito, in aula, di non essere tenuto a fare;
2.3 violazione di legge sostanziale e processuale, vizio motivazionale con riguardo al giudizio di idoneità e valutazione della prova di accusa risultando, sul punto, la sentenza illogica e contraddittoria; a) in merito alla incertezza sull individuazione delle tute sottoposte a sequestro, ritenute quelle utilizzate nel corso della rapina in contestazione e b) in merito alla compatibilità fisiognomica e fisionomica dell’appellante con il soggetto che aveva indossato la tuta da meccanico: rileva che, su questi aspetti, la Corte territoriale ha male inteso le doglianze articolate con l’atto di appello in cui mai la difesa aveva rilevato incongruità del luogo di ritrovamento delle tute da lavoro (quanto, semmai, la riconducibilità delle tute rinvenute nel vano caldaia a Quelle utilizzate da rapinatori) ed alla provenienza delle stesse dal negozio Scorza (quanto sulla inadeguatezza della tuta di taglia 46 per il COGNOME); ribadisce c:ome la sentenza sia viziata per erronea interpretazione delle doglianze articolate nell’atto di appello che aveva insistito sulla assenza di accertamenti sulla identità tra le tute i sequestro e quelle indossate dai rapinatori poiché i reperti non erano mai stati mostrati ai protagonisti dell’episodio, ed inoltre prive di scritte o tar identificative e non essendo stato accertato che esse fossero state collocate nel vano caldaia per altre e diverse ragioni; ribadisce, anche, come la Corte di appello non abbia risposto alla censura sugli occhi azzurri del rapinatore, evidentemente non compatibili con quelli del COGNOME nonché sulla taglia delle tuta a lui attribu ed incompatibile con la sua stazza dell’epoca;
2.4 violazione di legge sostanziale e processuale – vizio motivazionale, con riferimento al giudizio di idoneità della prova di accusa risultando sul punto l
sentenza illogica e contraddittoria con violazione del giudizio di valutazione della prova in merito alla ritenuta esistenza della proposizione di alibi falso da parte dell’imputato: riporta le considerazioni svolte con l’atto di appello sul punto e l valutazioni operate dalla Corte, sottolineando che mai il COGNOME aveva rilasciato dichiarazioni ovvero addotto un alibi non potendosi perciò parlare di alibi “falso”; aggiunge che, in realtà, i giudici di secondo grado, pur parlando di alibi “falso”, hanno fatto riferimento ad un AVV_NOTAIOilo di inadeguatezza probatoria finendo perciò per approdare alla ipotesi di alibi “fallito” che non può mai essere posto a carico dell’imputato integrando un elemento del tutto neutro;
2.5 violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. quanto al capo 2) della rubrica: COGNOME, anche in tal caso, il motivo di appello articolato sul punto su cui la Corte non si è in alcun modo soffermata omettendo di motivare in merito alla dedotta inidoneità degli strumenti segretativi utilizzati (le fascette di plastica montate contrario e perciò facilmente rimuovibili); ribadisce che, nel caso di specie, sussistevano tutte le condizioni per ritenere il reato di sequestro di persona assorbito in quello di rapina;
la Procura Generale, nonostante la tempestiva e rituale richiesta di discussione orale avanzata dalla difesa, ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020, a valere comunque come memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso si risolve nell riproposizione delle medesime ragioni addotte dalla difesa con l’atto di appello in assenza, tuttavia, di un reale confronto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione; rileva, in particolare, la correttezza della valutazione circa i presupposti del rito abbreviato condizionato e, quanto agli altri motivi, rileva che la risposta della Corte di appello risulta priva di qualsiasi AVV_NOTAIO di illogicità sia in ordine alle procedure seguite per la estrazione, decodificazione e comparazione del DNA, della compatibilità antropometrica e delle tenuta probatoria dell’alibi;
la difesa del COGNOME ha trasmesso una ampia ed articolata memoria difensiva con riguardo:
al difetto e contraddittorietà della motivazione in merito alla documentazione della attività di accertamento genetico comparativo ed in merito alla violazione del diritto di difesa determinata dalla errata informazione fornit dal colonnello COGNOME al proprio consulente di parte: ribadisce come l’attività di ispezione, estrapolazione, estrazione e comparazione del 16 e del 19 ottobre del 2019 era stata oggetto di documentazione che non aveva invece interessato la analoga attività del 26.11.2019 che sarebbe risultata invece determinante ai fini
del giudizio e tuttavia affidata al solo ricordo ed alla ricostruzione mnemonica del teste; sottolinea, ancora, come la Corte non abbia in realtà affrontato la censura articolata sul punto; evidenzia, inoltre, come lo stesso NOME COGNOME avesse giudicato ripetibile l’accertamento tecnico tanto da aver eseguito una seconda comparazione non potendo perciò rigettarsi la richiesta difensiva sul presupposto della impossibilità della sua ripetizione; ribadisce, ancora, che il reperto estratt in data 26.11.2019 era stato denominato con la stessa sigla della traccia comparata il 19.12.2019 con la procedura che aveva determinato la contaminazione;
sottolinea, ancora, la violazione del diritto di difesa perpetrato in danno del consulente tecnico dell’imputato il quale – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – era stato informato dal comandante del reparto della conclusione, con esito negativo, degli accertamenti tecnici con prossima trasmissione delle relativa relazione inducendo perciò il AVV_NOTAIOessionista a non presiedere agli ulteriori accertamenti che sarebbero stati eseguiti inaudita altera parte e con esito positivo; sottolinea che su tali circostanze il consulente della difesa era stato sentito ne corso del processo sotto obbligo di riferire la verità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all’esito di una conforme valutazione, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie, per i delitti di rapina pluriaggravata e di sequestro di persona in concorso in quanto, secondo la ricostruzione dei fatti restituita dalle due sentenze di merito, agendo con un complice non identificato, con il volto travisato e con l’uso di una pistola, si sarebbe impossessato della somma di 171.000 costringendo i dipendenti dell’ufficio Postale di Corigliano Calabro a sbloccare l’ATM per poi immobilizzarli con delle fascette di plastica ed una cinghia per avvolgibile.
Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente, identificato per uno dei due rapinatori, sulla scorta essenzialmente, degli esiti delle indagini effettuate dal RIS di Messina sui reperti biologici estratti da una delle tute da meccanico che erano state rinvenute in un vano caldaia posto al piano terra di un immobile confinante con i locali dell’ufficio postale.
In particolare, secondo la (in definitiva incontroversa) ricostruzione operata dai giudici di primo grado, il giorno 31.5.2017 personale della RAGIONE_SOCIALE dei
Carabinieri di Corigliano Calabro era intervenuto presso l’ufficio postale dove era stata segnalata una rapina; i militari avevano individuato, in INDIRIZZO, una porta in ferro solo apparentemente chiusa da un catenaccio e che dava ingresso ad un vano caldaie sulla cui parete era stato praticato un foro che consentiva di accedere (attraverso un alto locale) al bagno dell’ufficio postale; all’interno del vano caldaie, poggiate su alcune cassette di plastica, erano state rinvenute due tute da lavoro blu e blu-notte del tipo di quelle che, dalle testimonianze acquisite, indossavano i due rapinatori.
Le prime indagini erano state avviate con la acquisizione dei tabulati telefonici relativi ai giorni dal 28 al 30 maggio del 2017 nelle ore comprese tra le 20.00 e le 24.00 e, per il 31 maggio, dalle ore 12.00 alle ore 14,30 la cui analisi aveva portato al nominativo dell’odierno imputato come uno di coloro che erano stati coinvolti nelle conversazioni intercorse, in quei giorni, con altro soggetto che il giorno 28 maggio, si trovava nell’area interessata dalla celha telefonica nel cui ambito ricadeva l’ufficio postale.
Tanto era bastato, tuttavia, per avviare le indagini tecniche sulle tute da lavoro e che avrebbero portato ad affermare che il COGNOME era uno dei due rapinatori che le avevano indossate nel corso della rapina per poi liberarsene durante la fuga.
La sentenza di primo grado era stata impugnata dalla difesa che aveva mosso una serie di rilievi e di censure su cui la stessa difesa è tornata in questa sede ricorrendo contro la decisione della Corte di appello che ha ritenuto essere viziata sia per molteplici AVV_NOTAIOili di violazione di legge che, anche, per difetto motivazione quanto alla risposta fornita alle considerazioni ed alle argomentazioni difensive.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la sentenza qui impugnata non sia censurabile né quanto ai denunziati aspetti di violazione di legge sostanziale e processuale e nemmeno quanto alla complessiva congruità ed esaustività della motivazione con cui i giudici di secondo grado hanno affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa.
3.1 Infondato, infatti, è il primo motivo del ricorso, in cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla conferma della conferma della decisione con cui sia il GUP che, poi, il Tribunale, avevano respinto la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato condizionato sia alla ripetizione dell’accertamento generico che, anche, all’esame del AVV_NOTAIONOME COGNOME, del RIS di Messina, e del AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME, consulente tecnico della difesa, sugli accertamenti genetici comparativi.
Quanto al rilievo operato “in rito” circa la mancata acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del PM, è sufficiente’ infatti, rilevare che la richiesta accesso al rito abbreviato “condizionato” non comporta l’obbligo, per il giudice, di ordinare prima della decisione, l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto l’art. 135 disp. att. cod. proc. pen. che tale obbligo prevede, trova applicazione unicamente in presenza di una richiesta di applicazione della pena (cfr., Sez. 3, n. 4887 del 17/12/2009, NOME, Rv. 246023 – 01).
D’altra parte, il rigetto della richiesta può intervenire non soltanto nel caso di rilevata incompletezza o inadeguatezza delle acquisizioni contenute nel fascicolo delle indagini preliminari ma, anche, in conseguenza di una diagnosi negativa circa la compatibilità tra il tipo di integrazione probatoria cui la richiesta sia st condizionata rispetto alle caratteristiche proprie del rito a forma contratta ovvero, ancora, alla natura stessa della “condizione” posta alla definizione del processo con quelle modalità.
E, a ben guardare, è proprio quanto accaduto in questa occasione in cui il Tribunale, con l’ordinanza impugnata unitamente alla sentenza di primo grado, aveva rilevato che la richiesta difensiva aveva ad oggetto, in primo luogo, la rivalutazione dell’operato dei consulenti tecnici del PM, incaricati di espletare gl accertamenti stimati irripetibili e, pertanto, eseguiti con le modalità e le garanzi di cui all’art. 360 cod. proc. pen. e, nel caso, la ripetizione dei medesimi accertamenti laddove effettivamente possibile; il primo giudice, infatti, aveva spiegato che l’istanza era stata fondata sulla dedotta esistenza di una serie di lesioni del diritto di difesa, conseguenti alla mancata partecipazione del consulente tecnico alle operazioni, nonché su errori metodologici e procedurali in cui sarebbero incorsi i consulenti del PM.
Tanto premesso, il Tribunale aveva affrontato le censure di ordine procedimentale (e su cui si dovrà tornare avendo formato oggetto di autonomo motivo di ricorso) sostenendo – correttamente – che i rilievi sull’operato dei consulenti tecnici del PM avrebbero dovuto essere valutati e verificati nella appropriata sede del dibattimento potendosi soltanto all’esito di tale apAVV_NOTAIOondimento porsi il problema della eventuale rinnovazione – ove possibile degli accertamenti tecnici.
Del tutto lineare era stata, perciò, la considerazione secondo cui la “condizione” posta dalla difesa si sarebbe risolta, in primo luogo (come peraltro risulta dalla formulazione del duplice quesito proposto dalla difesa nell’istanza depositata in data 5.11.2020), nella rivalutazione dell’operato dei consulenti del PM sotto l’aspetto procedurale e tecnico e soltanto in secondo luogo, in una nuova
indagine genetica, ove consentita dal materiale ancora disponibile; ineccepibile e giuridicamente corretta, perciò, era stata la considerazione secondo cui, in presenza di un accertamento già in atti, i rilievi di natura tecnica sollevati dall difesa avrebbero dovuto essere affrontati in sede dibattimentale non potendo formare oggetto di una valutazione “preventiva” finalizzata ad una eventuale ed ipotetica ripetizione delle indagini biologiche.
Tanto precisato, dunque, è senz’altro incensurabile la motivazione della Corte di appello che, nel confermare decisione del Tribunale, ha motivato sul fatto che la prognosi circa la compatibilità tra il rito abbreviato e la integrazion probatoria rispetto alle prospettive di economia processuale va fatta con valutazione “ex antea” senza tener conto di quella che avrebbe potuto essere la concreta evoluzione del dibattimento; era soltanto in quella sede, infatti, che sarebbe stato possibile operare una diagnosi di incompletezza o inadeguatezza dei dati acquisiti e, perciò, formulare una prognosi di oggettiva e sicura utilità, idoneità, del probabile risultato dell’attività istruttoria richiesta ad assicura completo accertamento dei fatti del giudizio.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge evidenziando come già nell’atto di appello fossero stati sollevati una serie di riliev circa le procedure seguite in sede di repertamento, sottolineando come tale attività non fosse stata oggetto di verbalizzazione; per altro verso, segnala la erroneità della decisione della valutazione di irripetibilità degli accertamenti tecnici di natur biologica; e, ancora, eccepisce la nullità dell’accertamento 1:ecnico operato dai consulenti del PM per violazione del diritto di partecipazione della difesa tecnica alle operazioni peritali.
Il motivo è, complessivamente, infondato.
Non è inutile, in primo luogo, ribadire che gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ric:orrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255257 – 01; Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, COGNOME, Rv. 268161 01; conf., da ultimo, Sez. 2 – , n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 03).
Tanto premesso, ed affrontando in generale, e nell’ordine logico delle questioni dedotte dalla difesa nel secondo motivo, la tematica della eccepita “nullità” degli atti e delle operazioni peritali per mancata loro verbalizzazione, va COGNOMEto l’orientamento di questa Corte che, in più occasioni, ha chiarito che
l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è, in primo luogo, stabilito a pena di nullità od inutilizzabilità; per le attività di polizia giudiziaria è infatti suffi loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, quello che è necessari acquisire e documentare è la certezza dell’individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all’atto e le circ:ostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti (cfr., Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 234884 – 01, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo nell’immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi; conf., Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, Stasi Rv. 267260 01 che, ribadendo il principio per cui l’obbligo di redazione degli atti indica dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, ha di conseguenza concluso nel senso che deve ritenersi ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione).
Sotto altro AVV_NOTAIOilo, poi, è opportuno, ancora una volta, evocare la giurisprudenza che, ormai in diverse occasioni, ha avuto modo di puntualizzare che, in materia di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia repertazione e prelievo del DNA non comporta, automaticamente, l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che quella violazione abbia negativamente condizionato, in concreto, l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (cfr., in tal senso, recentemente, Sez. 6 – , n. 15140 del 24/02/2022, Neagu Rv. 283144 – 01, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all’imputato l’utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non er avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi; conf., tra le non massimate, Sez. 7, n. 12442 del 22.2.2023, Oruci; Sez. 5, n. 7830 del 30.11.2022, COGNOME; Sez. 4, n. 46978 dell’11.10.2022, NOME).
Tanto chiarito, in diritto, va rilevato che le due sentenze di merito non hanno affatto pretermesso i rilievi operati dalla difesa su tali aspetti ) che hanno invece affrontato e superato in termini che risultano del tutto in linea con considerazioni e le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza e di cui si è appena dato conto.
In particolare, già il Tribunale (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado) aveva motivato in merito alla circostanza secondo cui l’attività di repertamento sarebbe intervenuta ad opera di personale di PG non munito di sovrascarpe e che, in attesa del loro invio al RIS, le tute erano state collocate in un ufficio del Caserma dei CC (nel quale, peraltro, non vi era libero accesso da parte di chiunque), segnalando come si fosse trattato di un condotte in qualche caso superficiali ma – con argomentazione rispetto alla quale la difesa non si confronta – che non avevano avuto alcun rilievo stante la assenza, sui reperti, di tracce di DNA diversi da quelli dell’imputato.
Per quanto concerne, poi, l’espletamento delle analisi da parte del NOME COGNOME, del RIS di Messina, il Tribunale, anche su tale aspetto, aveva motivato in maniera analitica e puntuale riportando le dichiarazioni del sottufficiale che aveva riferito sulle varie fasi della estrazione, della esaltazione e della comparazione dei campioni (cfr., pag. 9 della sentenza di primo grado); in particolare, il NOME COGNOME aveva precisato di aver ritenuto necessario procedere alla ripetizione dell’accertamento avendo valutato che l’esito positivo della prima comparazione, effettuata il 16.10.2019, potesse essere state frutto di possibile contaminazione con il campione di riferimento (cfr., ivi, ancora, pag. 9) provvedendo, per questa ragione, alla resezione, dalla stessa area della tuta (parte interna del polsino sinistro della tuta TARGA_VEICOLO), di una ulteriore e più estesa porzione di tessut avendo cura di procedere, questa volta, evitando che sulla piastra non fosse presente il DNA del COGNOME che era stato acquisito ai fini del confronto con quello estratto dal tessuto (cfr., ivi).
Ed erano state proprio le modalità e le cautele con cui era stata svolta la seconda indagine che avevano portato a ritenere infondati i rilievi difensivi che, attraverso il consulente tecnico AVV_NOTAIO. COGNOME, si erano appuntati sulle modalità di espletamento del primo esame (cfr., pag. 10).
Anche con riferimento alla mancata documentazione della attività del consulente del PM, fermo quanto sopra chiarito in punto di rilevanza in diritto della questione, va COGNOMEto il tenore della sentenza di primo grado che (cfr., pagg. 10-11), in merito alla esistenza dei fogli di lavoro prodotti in aula e che le par hanno avuto modo di consultare poiché la difesa aveva messa in dubbio la stessa procedura secondo cui era stato eseguito il secondo esame se, in definitiva,
avvenuto sullo stesso ritaglio di stoffa o su un ritaglio di stoffa diverso (cfr., ancora, pag. 10).
E, tuttavia, anche su questi aspetti le due sentenze di merito sono state del tutto esaustive avendo il Tribunale COGNOMEto le dichiarazioni rese sul punto dal AVV_NOTAIO come riscontrate dal modulo qualità (DETERMINAZIONE GENOTIPICA COMPLETA DA TRACCIA BIOLOGICA MOD. 5.4/BIO Rev.0ESTRAZIONE) e dai moduli di lavoro risalenti al 26.11.2019 attestanti la quantificazione, amplificazione e tipizzazione e dai diversi AVV_NOTAIOili genotipici stampati. Rev.0-
La Corte di appello, dal canto suo, ha ribadito che la seconda analisi aveva consentito di estrarre una quantità di DNA tripla rispetto a quella del primo reperto il che dimostrava, anche in difetto di una specifica documentazione dell’attività, che si trattava di un secondo esame eseguito su un secondo reperto (cfr., pag. 10 della sentenza di appello); né, ha aggiunto, l’utilizzo della medesima nomenclatura per la seconda provetta rispetto alla prima era elemento in grado di ingenerare dubbi perché “le due provette non sono mai coesistite” in quanl:o la prima era stata analizzata nelle 72 ore e successivamente smaltita mentre la seconda estrazione era intervenuta un mese e dieci giorni dopo.
Va anche sottolineato come già il Tribunale avesse evidenziato e dato conto di come al consulente della difesa fosse stata sottoposta la documentazione acquisita, con particolare riferimento ai “fogli di lavoro” e di come il AVV_NOTAIO. COGNOME “… a fronte di puntuali domande della pubblica accusa in ordine agli esiti della seconda analisi, si fosse in realtà limitato a contestare il modus operandi senza mettere in dubbio la predetta compatibilità tra genotipi” (cfr., pag. 12 della sentenza di primo grado).
In merito, poi, all’eccezione di nullità delle operazioni eseguite dal consulente del PM per violazione del diritto di difesa, si deve convenire sulla complessiva correttezza delle considerazioni svolte dai giudici di merito sia in punto di fatto che in punto di diritto.
Va rilevato, in primo luogo, come sia incontroverso che la difesa avesse ricevuto rituale avviso dell’inizio delle operazioni cui, va pur detto, il AVV_NOTAIO. COGNOME per quanto risulta dalle due sentenze di merito e dagli stessi atti di impugnazione, non ha mai preso parte personalmente limitandosi, sempre, a contatti telefonici con gli uffici del RIS di Messina.
Ed è proprio in occasione di una di queste interlocuzioni telefoniche che, secondo quanto riferito dalla difesa (e, invero, dichiarato dallo stesso AVV_NOTAIO. COGNOME in aula), alla fine di ottobre del 2019, il consulente avrebbe appreso, dal colonnello
COGNOME, che le indagini tendenti a rinvenire tracce utili sulle tute in sequestro non avevano dato esito positivo / essendosi perciò a quel punto risolto ad attendere la formalizzazione di tali attività senza insistere oltre e senza porre in essere o tentare ulteriori approcci.
Se non ché, assume la difesa, quella ricevuta dall’ufficiale, era una notizia per un verso inesatta poiché già l’analisi condotta nel mese di ottobre aveva dato un esito positivo (quand’anche con il sospetto di contaminazione) e, per altro verso, superata dalla non comunicata iniziativa del AVV_NOTAIO di eseguire un secondo accertamento su un secondo ritaglio di stoffa senza comunicare alcunché al consulente della difesa.
Ebbene, va puntualizzato, in diritto, che in tema di perizia (o, analogamente, di consulenza tecnica eseguita con le garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen.) il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di rice notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all’inizio delle operazioni; non pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa una ulteriore comunicazione circa il giorno e l’ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell’ufficio, gravando sui difensori l’onere di procurarsi l necessarie informazioni (cfr., in tal senso, tra le altr Sez. 3 – , n. 31640 del 31/05/2019, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 276680 COGNOME – COGNOME 02; COGNOME conf., Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013, Savona, Rv. 256319 01; Sez. 5 – , n. 36152 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 277529 – 01).
Tanto premesso, non è dunque, e nel caso di specie, configurabile alcuna nullità conseguente alla omessa comunicazione, da parte del AVV_NOTAIO, della prosecuzione delle indagini con la estrazione del DNA dal secondo ritaglio di stoffa e la comparazione con il AVV_NOTAIOilo del COGNOME poiché, come correttamente rilevato dai giudici di merito, era stato proprio il metodo di interlocuzione per il quale aveva optato la difesa tecnica a porre a carico di quest’ultime le conseguenze di eventuali inesattezze nelle informazioni ricevute; va a tal proposito precisato che, secondo la ricostruzione offerta dagli difensivi ed effettivamente confermata dal AVV_NOTAIO COGNOME in aula, costui aveva contattato ed aveva ricevuto le notizie asseritamente fuorvianti da persona comunque diversa, pur appartenente al medesimo reparto, rispetto al sottufficiale che era stato specificamente incaricato dell’espletamento delle indagini tecniche.
Da ultimo, con riguardo alle diverse censure articolate nel secondo motivo del ricorso, occorre puntualizzare che proprio la diagnosi di irripetibili dell’accertamento tecnico (evidentemente riferita alla fase della estrazione ed esaltazione del campione, non certo a quella della comparazione) aveva
correttamente portato il PM a procedere con le garanzie e le cautele di cui all’art. 360 cod. proc. pen..
Correttamente, peraltro, la Corte di appello ha puntualizzato che la ripetibilità o meno dell’esame era il frutto di una prognosi (si può osservare in questa sede giustamente prudente trattandosi di un “essudato” che rischiava, con il tempo, di “volatilizzarsi”) legata al tipo ed alla quantità di materiale disponib ed al rischio della sopravvenuta impossibilità di procedere nelle forme della perizia, laddove la circostanza che, in concreto, il RAGIONE_SOCIALE, dopo una prima analisi, abbia potuto effettuare un nuovo esame non vuol dire che esso fosse ulteriormente ripetibile.
In ogni caso, la inequivocità del risultato cui era pervenuto il consulente del PM aveva escluso la necessità di un ulteriore apAVV_NOTAIOondimento non essendovi, sul punto, un “diritto” della difesa ad ottenere la ripetizione delle indagini che, con motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto, si ritenga avessero dato un esito assolutamente affidabile.
3.3 Ed è proprio la nettezza delle risultanze della indagine tecnica circa la attribuibilità, al COGNOME, del DNA rinvenuto su una delle tute da lavoro rinvenute nel locale caldaia utilizzato dai rapinatori, che – con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità – ha consentito alla Corte di appello superare le argomentazioni difensive che, anche con il ricorso, hanno cercato di mettere in dubbio la stessa circostanza che essa potesse essere stata indossata dal COGNOME nonostante la taglia apparentemente inadeguata alla corporatura dell’odierno ricorrente.
Altrettanto lineare e corretta da un punto di vista logico è la inferenza con cui la Corte di appello ha ritenuto che quelle abbandonate nel locale caldaia fossero proprio le tute indossate dai due rapinatori trattandosi di vestiario che, pur non essendo stato mostrato ai dipendenti dell’ufficio postale, era proprio dello stesso tipo di quello descritto da costoro e, per altro verso, abbandonato sulla via di accesso e di fuga dal luogo della rapina.
3.4 E’ infondato anche il quarto motivo del ricorso relativo al ritenuto (dalla Corte di appello) “fallimento” della prova d’alibi che, tuttavia, sostiene la difes mai era stata fornita dallo stesso COGNOME COGNOME quale non aveva mai rilasciato dichiarazioni in tal senso, mentre era stata la difesa tecnica che aveva proceduto ad acquisire elementi di prova “liberatoria”.
La Corte di appello, dando séguito ai rilievi ed alle allegazioni difensive (supportate anche da indagini difensive) ha dato conto degli accertamenti che erano stati eseguiti al fine di verificare la effettività dell’incidente stradale
secondo la difesa, sarebbe occorso e che avrebbe visto coinvolto il COGNOME proprio il giorno della rapina.
Con motivazione del tutto esaustiva in fatto, la Corte ha spiegato le ragioni per le quali doveva “… ritenersi indimostrato l’alibi del COGNOME“; al di là del t dell’espressione utilizzata dalla Corte, cui il ricorso ritiene di attribuire ri ritenendo che, in tal modo, i giudici abbiano inteso evocare una ipotesi di alibi “fallito” piuttosto che di alibi “falso”, è sufficiente tuttavia rilevare che la s sentenza impugnata ha attribuito a tali risultanze un rilievo meramente ot( confermativo econtorno rispetto alle conclusioni cui era stato possibile approdare sulla scorta degli elementi già acquisiti.
3.5 Sul quinto motivo va rilevato che, a séguito della entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022, il delitto di sequestro di persona è proc:edibile a querela di parte, non proposta.
La sentenza impugnata va dunque annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo B), essendo la azione penale improcedibile per difetto di querela; di conseguenza, va eliminato il relativo aumento di pena nella misura di mesi due di reclusione ed euro 500 di multa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), per essere l’azione penale improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 500 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16.5.2023