Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Foggia DATA_NASCITA
avverso il decreto n. 8/24 della Corte di appello di Bari del 22/02/2024
letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
NOME udita la relazione del consigliere COGNOME COGNOME;
COGNOME
ell letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona d’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio d el provvedimento impugnato limitatamente al divieto comminato al proposto di
detenere e/o utilizzare apparecchi cellulari e smartphone, prescrizione che si chiede venga eliminata, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso proposto.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bari, confermando in parte quello emesso dal Tribunale in primo grado, ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di un anno nei confronti di NOME COGNOME, ritenendolo socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. c) del d. Igs. n. 159 del 2011 quale soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica; la Corte ha, inoltre, confermato il divieto per il proposto di detenere telefon cellulari e smartphone per tutta la durata della misura di prevenzione.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la difesa del proposto, che deduce due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, denuncia l’errata applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, evidenziando come la Corte di appello abbia ritenuto attuale la pericolosità sociale sulla base di un fatto di reato (non disconosciuto) commesso il 17 maggio 2023, laddove il precedente specifico per violazione della normativa in materia di armi risaliva all’anno 2011.
Evidenzia, pertanto, il ricorrente come i giudici della prevenzione abbiano indebitamente valorizzato fatti occasionali e/o sporadici, il secondo dei quali riguardante oltretutto una vicenda circoscritta e riguardante rapporti interpersonali, mentre ai fini della pericolosità in questione possiedono rilevanza fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali.
Con il secondo motivo, deduce, inoltre, la violazione dell’art. 8 Conv. EDU e dell’art. 15 Cost. lamentando che il divieto di detenere telefoni cellulari e smartphones appare del tutto irragionevole ed immotivato, dal momento che nei propri confronti non si procede per reati di traffico di stupefacenti o commessi con l’uso del cellulare, il quale costituisce, invece, uno strumento connaturale all’esplicazione dell’odierna vita privata, la limitazione o il divieto immotivato de
suo impiego costituendo, pertanto, una compressione delle libertà personali tutelate a livello costituzionale e convenzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione.
2. È manifestamente infondato il primo motivo di censura.
In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessari alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 in fattispecie sono stati ritenuti indicativi di pericolosità fatti di reato di cu artt. 336 e 337 cod. pen. e Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272682).
In tal senso e contrariamente a quanto da lui prospettato, il decreto impugnato dà conto che il ricorrente è stato riconosciuto, anche in epoca recente (pag. 3 decreto) responsabile della commissione di plurimi reati, tra gli altri in materia di armi (v. nota 7, pag. 4 decreto) venendo, infine, tratto in arresto il 17 maggio 2023 per il ferimento, sempre a mezzo arma da fuoco, di tale COGNOME NOME, cui è seguita l’applicazione di misura cautelare personale, nel tempo modulata.
Va, poi, ricordato che il ricorrente risulta già fatto segno di misura di prevenzione della sorveglianza speciale della durata di un anno giusto decreto del 6 giugno 2000 (v. nota 8, pag. 4 decreto)
Risulta, pertanto, ancorata a precise emergenze di fatto la valutazione di pericolosità espressa dalla Corte territoriale con riferimento ad una personalità i cui tratti violenti emergono ricorrentemente nel suo percorso di vita, di talché l’apprezzamento di non occasionalità delle condotte appare del tutto giustificato, a dispetto del più o meno ampio iato temporale registrato tra l’una e l’altra condotta criminosa.
Del tutto irrilevante è, invece, la deduzione difensiva secondo cui la condotta per cui pende attualmente procedimento riguarderebbe un ambito puramente
privato, essendogli stato contestato anche il porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo (art. 4 legge n. 895 del 1967), condotta che obiettivamente mette in pericolo la preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività.
3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
A tale riguardo vale preliminarmente ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. comma 4, del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede che il questore, nell’adottare la misura di prevenzione dell’avviso orale cosiddetto “rafforzato” nei confronti di persone definitivamente condannate per delitti non colposi, possa vietare loro di possedere o utilizzare “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente” e perciò anche telefoni cellulari, in quanto ricompresi in tale ultima definizione.
La sentenza ha, tuttavia, fatto salva la legittimità di siffatta prescrizione ov adottata all’esito di procedimento giurisdizionale di prevenzione, restando, pertanto, controvertibile soltanto un profilo di proporzionalità della misura in rapporto alla funzione oggi assunta dal dispositivo telefonico cellulare nella vita relazionale di ogni persona.
Recita al riguardo la sentenza: “È difficile pensare che il divieto di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l’universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – non si traduca in un limite alla libertà di comunicare, «spazio vitale che circonda la persona» (sentenze n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991), in quanto attinente alla sua dimensione sociale e relazionale. Da questo punto di vista, il telefono cellulare ha assunto un ruolo non paragonabile a quello degli altri strumenti evocati dai rimettenti”
Sul punto, il provvedimento impugnato svolge una motivazione del tutto apparente, attraverso il generico richiamo alla idoneità degli apparecchi cellulari alla consumazione di reati in materia di stupefacenti ed ai contatti con organizzazioni criminali per il relativo approvvigionamento.
Come, però, puntualmente osservato dal ricorrente, sebbene il decreto menzioni i suoi precedenti penali per traffico di stupefacenti, la misura di sicurezza è stata applicata per ragioni diverse, con la conseguenza che il rilevante divieto di possedere tale categoria di dispositivi non sembra affatto giustificato dalla natura e tipologia della pericolosità sociale prospettata dalla stessa Corte di merito.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente alla suddetta prescrizione di divieto di detenzione ed utilizzo
di apparecchi cellulari e smartphone, come anticipato privo di base normativa di riferimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente al divieto di detenzione e utilizzo di apparecchi cellulari, prescrizione che elimina; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 20 giugno 2024
II