Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo di NOME contro il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Vercelli aveva dichiarato inammissibile l’istanza, formulata ex art. 1 legge 199 del 2010, volta alla concessione dell’esecuzione della pena presso il domicilio, in ragione della revoca della precedente misura della semilibertà disposta con ordinanza del 19/10/2022 ed operando, pertanto, il divieto di concessione triennale dei benefici;
Considerato che avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l’interessato deducendo, con il primo motivo, l’errata applicazione dell’art. 58quater ord. pen., non avendo il Tribunale condotto una valutazione in concreto sulla operatività del divieto, e, con il secondo motivo, l’inapplicabilità del medesimo divieto alla misura richiesta, non rientrando la stessa nel catalogo di cui all’art. 58quater ord. pen., e non essendovi le condizioni per ritenere rispettata la clausola di compatibilità prevista dall’art. 1, comma 8, legge 199 del 2010;
Lette le conclusioni depositate dal difensore con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, essendo pacifico che il giudice di sorveglianza, a fronte del divieto previsto dall’art. 58-quater, comma 2, ord. pen., non goda di alcun margine di discrezionalità alla luce del disposto normativo, che depone chiaramente nel senso della sua automatica operatività, ed avendo la Corte costituzionale evidenziato che la valutazione “caso per caso” deve essere condotta (a monte) nel giudizio relativo alla revoca della misura, tenendo anche conto, in tal caso, della preclusione in esame (ex multis: Sez. 1, n. 29868 del 24/03/2023, non mass.; Sez. 1, n. 34054 del 1/07/2022, non mass.).
Ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, posto che l’applicabilità del divieto triennale discende dall’espresso richiamo contenuto nel comma 8 del suddetto art. 1, che prevede che la disposizione di cui all’art. 58 quater ord. pen. si applica all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, in quanto compatibile, e vista la sostanziale omogeneità tra i due istituti della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter ord. pen. e di quella di cui all’art. 1 L. n. 199 del 2010 (Sez. 1, n. 40838 del 04/06/2019, non. mass.; v. Sez. 1, n. 5849 del 10/12/2020, Aiello, Rv. 280790, secondo cui in relazione all’ipotesi eccezionale di detenzione domiciliare connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 123 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione la preclusione di cui all’art. 58quater, comma 2, ord. pen., atteso che il comma 8 del citato art. 123 fa salvo
quanto previsto dall’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 che, al comma 8, richiama espressamente l’art. 58-quater ord. pen.).
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 febbraio 2024
Ilosigliere estensore COGNOME ( ‘
Il Presidsnte