Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6688 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 47, 47 ter e 58 quater Ord. Pen. – sono manifestamente infondate.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, nel dichiarare inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, fa leva sulla revoca della misura avvenuta nei confronti del ricorrente il 13.04.2021.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 58 quater Ord. Pen., il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca.
Considerato che il divieto triennale di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa si fonda sul puntuale riscontro, da parte dello stesso Tribunale di sorveglianza, di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima (come evidenziato da Corte Cost. con la sentenza ri. 173 del 2021, la preclusione, di cui viene esclusa l’illegittimità costituzionale, costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l’esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità, oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell’art. 51- ter , comma 1, Ord. pen., di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione; resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all’esterno).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.