Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 30/09/1963
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/s~ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in data 28 ottobre 2024, con provvedimento depositato il 6 novembre 2024, rigettava il ricorso proposto dal condannato relativamente alla proroga per ulteriori tre mesi della autorizzazione per visto e controllo sulla corrispondenza in entrata e in uscita dall’Istituto penitenziario e per il divieto di ricezione di testate giornalistiche locali.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 18-ter, comma 5, 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), avuto riguardo sia al trattenimento delle missive, sia al divieto di acquistare testate giornalistiche locali.
Quanto alle testate riferisce, in particolare, il difensore di come le medesime possano essere acquistate liberamente, solamente con il limite dell’apprensione per mezzo dell’ “impresa di mantenimento” o direttamente in libreria, mentre non risulta nessun riferimento specifico riguardo alla posizione del proprio assistito, sicché sarebbero state violate le necessarie garanzie costituzionali, quali il diritto alla corrispondenza, alla libera manifestazione del pensiero e, sotto il profilo sostanziale, all’eguaglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Giova ribadire la pacifica la giurisprudenza di legittimità in ordine alle limitazioni oggetto del provvedimento impugnato, con riferimento alla posta in entrata ed in uscita e alla lettura delle testate locali.
Infatti, è legittimo il divieto, imposto ai sensi dell’art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n. 354, ad un detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, di ricevere giornali riportanti la cronaca della sua zona di provenienza, qualora tale provvedimento, lungi dal comprimere in modo assoluto il fondamentale diritto all’informazione, comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, sia giustificato da esigenze di sicurezza pubblica per impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da “canale di collegamento con l’esterno” al fine di dialogare con il sodalizio criminale di appartenenza. (tra le altre: Sez. 1, n.
32904 del 2 luglio 2014, Rv. 261715 e Sez. 1, n. 11601 del 27 gennaio 2021, Rv.
280680).
Per di più nel caso di specie, sia pur sinteticamente, l’ordinanza impugna appare sufficientemente motivata.
Essa, infatti, richiama la sottoposizione del Graviano al regime di cui all’art.
bis
Ord. pen. e si esprime sulla relativa, consequenziale, pericolosità presunta cui vanno sommate sia le ragioni di sicurezza dell’istituto sia la rif
recentissima, pronuncia della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 25
marzo 2023, di conferma della condanna di primo grado per gravi reati commessi dal ricorrente con il metodo mafioso.
Peraltro, a ciò si deve aggiungere che la situazione in esame concerne l proroga per ulteriori tre mesi di una compressione delle libertà già realizzatasi
riferimento ad un precedente periodo, sicché ne discende che la motivazione appare, anche implicitamente, riferibile al provvedimento originario, in assenza
non comprovati né riferiti mutamenti rispetto al quadro originario che dett
A
fL
limitazione ha imposto, 0.4.. ric cm’.. ,.- – p.A.e..’;1, c
om .. *,
A…0k hi~
..
Ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., ne consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la part abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 06/02/2025