Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 30/09/1963;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto il reclamo di NOME COGNOME (detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.) avverso il provvedimento, emesso nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello della stessa città in data 13 maggio 2024, di sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo e di divieto di ricezione delle testate giornalistiche locali indipendentemente dalla provenienza geografica dell’imputato.
Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME quale sostituto processuale dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullament del provvedimento impugnato limitatamente al divieto di ricezione delle testate giornalistiche locali indipendentemente dalla provenienza geografica dell’imputato medesimo.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater lett. a) e c), 18-ter, comma 5, Ord. pen., 14, comma 2, d.P.R. 230/2000 in relazione agli artt. 15, 21, 33 e 34 Cost. e sostiene che il provvedimento in oggetto determinerebbe la violazione di diritti costituzionalmente garantiti anche in favore del detenuto sottoposto allo speciale regime di cui si tratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve ricordarsi che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Sez. U., n.40517 del 28/04/2016, Rv. 267627, Taysir); ciò posto il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può infatti ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che siffatta limitazione realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, in quanto il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, COGNOME, Rv. 261715). Si è quindi affermato, e
la relativa decisione non pare potersi revocare in dubbio, che è pienamente legittimo il provvedimento di limitazione nella ricezione della stampa locale emesso nei confronti di detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., qualora detta ricezione possa consentirgli di continuare a gestire dal carcere le attività illecite dell’associazione di appartenenza (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013, Pesce, Rv. 254949; Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014, COGNOME, 261715; Sez. 1, n. 43040 del 18/04/2012, COGNOME, Rv. 253531). E ciò senza che sia necessario che il mantenimento, per il tramite della stampa, di collegamenti con il sodalizio di provenienza, sia accertato in termini di certezza, essendo sufficiente una situazione di mera probabilità, siccome funzionale al soddisfacimento di esigenze di tipo preventivo.
Premesso quanto sopra, il provvedimento impugnato non è censurabile considerato che il Tribunale di Reggio Calabria, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto il divieto in questione fondato su esigenze di prevenzione di reati e ragioni di sicurezza posto che NOME COGNOME, sottoposto da molti anni al regime speciale di cui al citato art. 41-bis, ricopre un ruolo di vertice nell’ambito del sodalizio mafioso operante in Palermo e che – come segnalato dal D.A.P. – è stata accertata la prassi tra detenuti sottoposti al regime sopra indicato di acquistare quotidiani contenenti cronache locali relative ad aree geografiche diverse da quelle di appartenenza, per poi scambiarli tra loro in quanto appartenenti al medesimo gruppo di socialità ed aggirare, in tal modo, il relativo divieto ed essere così aggiornati sulle vicende connesse ai sodalizi criminali di appartenenza.
Pertanto, la lamentata violazione di legge, nel caso in esame, non sussiste.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024.