Divieto Ricezione Giornali in Carcere: Quando è Legittimo?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema delicato: il bilanciamento tra il diritto all’informazione del detenuto e le esigenze di sicurezza penitenziaria. Il caso specifico riguardava il divieto ricezione giornali locali imposto a un soggetto in regime di detenzione. La Suprema Corte ha confermato la legittimità del provvedimento, ritenendolo giustificato da concrete ragioni di prevenzione dei reati. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della decisione.
I Fatti del Caso
Un detenuto ha presentato ricorso contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, la quale aveva confermato un precedente provvedimento restrittivo. Tale provvedimento imponeva due limitazioni principali: la sottoposizione della sua corrispondenza a visto di controllo e il divieto di ricevere testate giornalistiche locali.
Le autorità giudiziarie avevano motivato queste misure sulla base di ragioni di sicurezza. In particolare, si evidenziava come in passato le missive del detenuto fossero state censurate perché veicolavano messaggi a soggetti inseriti in circuiti di criminalità organizzata. Inoltre, la stampa locale era stata identificata come un potenziale canale di collegamento con l’esterno, una fonte di aggiornamento sulle vicende del clan e un possibile strumento per impartire ordini.
Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha contestato il divieto di ricevere la stampa locale, definendolo una violazione del suo diritto all’informazione, basato su affermazioni meramente ipotetiche e astratte da parte del Tribunale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due distinte ragioni.
Genericità del Ricorso sul Controllo della Corrispondenza
Per quanto riguarda la contestazione al visto di controllo sulla corrispondenza, la Corte ha rilevato una “assoluta genericità” del motivo. Il ricorrente, infatti, non ha fornito alcuna argomentazione specifica per dimostrare perché tale divieto sarebbe illegittimo, irragionevole o ingiustificato, a fronte di una motivazione chiara e specifica presente nell’ordinanza impugnata.
Il Divieto di Ricezione Giornali e la Manifesta Infondatezza
Relativamente al punto centrale, ovvero il divieto ricezione giornali locali, il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo logico e concreto la situazione di pericolo. Il ricorrente, secondo la Corte, si era limitato a proporre una propria diversa valutazione, senza scalfire la logicità del ragionamento del giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la stampa locale, riportando notizie su indagini in corso, delitti commessi e dinamiche delle associazioni criminali territoriali, può diventare un veicolo di informazioni sensibili per un detenuto con legami con la criminalità organizzata. La lettura di tali notizie potrebbe permettergli di seguire l’evoluzione delle attività del clan e l’attuazione di eventuali ordini impartiti. Il divieto, quindi, è una misura ragionevole e giustificata per prevenire questo specifico pericolo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che tale restrizione non limita gravemente né esclude il diritto del ricorrente a essere informato. Al detenuto è infatti consentita la ricezione dei giornali nazionali, attraverso i quali può comunque informarsi sulle principali vicende di cronaca e attualità. La decisione si allinea a una giurisprudenza di legittimità consolidata, che da tempo ritiene legittimi i limiti imposti alla ricezione di giornali quando sono dettati, come in questo caso, da motivi di sicurezza e di prevenzione dei reati.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’ordinamento penitenziario: i diritti dei detenuti, incluso quello all’informazione, possono essere limitati se sussistono comprovate esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Il divieto ricezione giornali locali non è una misura arbitraria, ma deve essere supportato da una motivazione logica e specifica che evidenzi un pericolo concreto. La possibilità di accedere alla stampa nazionale garantisce il nucleo essenziale del diritto all’informazione, realizzando un equo bilanciamento tra i diritti del singolo e le necessità della collettività.
È possibile vietare a un detenuto di ricevere giornali?
Sì, è possibile imporre limiti alla ricezione di giornali, in particolare quelli locali, se tale misura è giustificata da specifiche e motivate ragioni di sicurezza e di prevenzione dei reati, come il pericolo che il detenuto possa ottenere informazioni sulle dinamiche di associazioni criminali.
Perché il ricorso contro il controllo della corrispondenza è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato considerato inammissibile per “assoluta genericità”, in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna motivazione specifica per cui la misura di controllo sarebbe illegittima o irragionevole, limitandosi a una contestazione generica a fronte di una decisione ben motivata dal tribunale.
Il divieto di ricevere giornali locali viola il diritto all’informazione del detenuto?
Secondo la Corte di Cassazione, no. Tale divieto non esclude né limita gravemente il diritto all’informazione, poiché al detenuto è comunque consentita la ricezione dei giornali nazionali, che permettono di rimanere sufficientemente informato. La misura rappresenta un ragionevole bilanciamento tra il diritto individuale e le esigenze di sicurezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 24 aprile 2024 con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha sottoposto la sua corrispondenza al visto di controllo ed ha vietato la ricezione di testate giornalistiche locali, ritenendo sussistenti le ragioni di sicurezza e le esigenze di prevenzione dei reati posti a fondamento del provvedimento stesso, in quanto in plurime occasioni le sue missive sono state censurate perché ritenute veicolare messaggi a soggetti inseriti in circuiti di criminalità organizzata, e in quanto la stampa locale può concretamente costituire un canale di collegamento con l’esterno e una fonte di aggiornamento circa le vicende del clan e l’esecuzione di eventuali ordini impartiti;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale motivato il divieto di ricevere la stampa giornalistica locale con affermazioni solo ipotetiche ed astratte circa la possibilità che essa costituisca un pericoloso canale di collegamento con l’esterno, e senza valutare che tale divieto viola il suo diritto all’informazione, senza alcuna giustificazione per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per assoluta genericità, quanto all’impugnazione dell’ordine di sottoposizione della corrispondenza del ricorrente al visto di controllo, perché del tutto privo di una indicazione dei motivi per cui tale divieto sarebbe illegittimo, irragionevole o comunque ingiustificato, a fronte di una specifica motivazione fornita dall’ordinanza impugnata;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, per manifesta infondatezza, quanto all’impugnazione del divieto di ricevere testate giornalistiche locali, perché il ricorrente si limita ad esporre una propria, diversa valutazione circa la possibilità che esse costituiscano un mezzo per informarsi, mediante i resoconti su indagini in corso o su delitti commessi, circa le dinamiche delle associazioni criminali territoriali e l’attuazione di ordini e disposizioni inerenti specifiche condotte, mentre il Tribunale ha motivato in modo logico tale specifica situazione di pericolo, contro la quale il divieto adottato è giustificato e ragionevole, in quanto non esclude né limita gravemente il diritto del ricorrente ad essere
sufficientemente informato anche su tali vicende, attraverso la lettura dei giornali nazionali di cui è consentita la ricezione;
ritenuto altresì che il ricorso sia inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici, in particolare quanto alla violazione di un diritto all’informazione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo ritenuto legittimi i limiti imposti alla ricezione di giornali, se dettati, come in questo caso, da motivi di sicurezza e di prevenzione dai reati (vedi Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rv. 280680; Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rv. 277888; Sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013, Rv. 254949);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente