Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18659 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Senegal il 06/01/1961
avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di cassazione accolga il ricorso e annulli senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 marzo 2022 il Tribunale di Verona, ad esito del giudizio ordinario, condannava NOME COGNOME per due reati di ricettazione e due reati di detenzione per la vendita di beni contraffatti e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione e 450,00 euro di multa.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 16 settembre 2024, decidendo sull’impugnazione dell’imputato, rideterminava la pena in sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) in quanto la Corte di appello ha ridotto la pena detentiva, ma ha aumentato la pena pecuniaria.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
Il ricorso va rigettato in quanto proposto con un motivo infondato.
Secondo l’orientamento largamente prevalente di questa Corte (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284565 -01; Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, COGNOME, Rv. 274264 -01; Sez. 6, n. 27723 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 256801 -01; Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246137 -01; contra , Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280947 -01), ribadito anche da ultimo (cfr., Sez. 5, n. 21871 del 17/04/2024, COGNOME, nonché Sez. 2, n. 17638 del 09/04/2024, S., non massimate) e condiviso dal Collegio, non vìola il divieto della reformatio in peius la sentenza d’appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed in ipotesi aumenti quella pecuniaria, determinando però una pena che, operato il ragguaglio ex art. 135 cod. pen., non risulti superiore -come avvenuto nel caso di specie -a quella complessivamente irrogata dal Giudice di primo grado.
Al rigetto della impugnazione proposta segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il processuali. Così deciso il 06/05/2025.
ricorrente al pagamento delle spese