Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15652 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 15652 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 01/07/1989
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputata NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica, ritenendo le circostanze aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose, su cosa esposta a pubblica fede e destinata a pubblico servizio.
Propone un unico motivo di ricorso con il quale contesta la sussistenza delle due aggravanti di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Sul punto devoluto, va osservato che è illegittimo il riconoscimento della aggravante che rende il reato procedibile di ufficio, in base al nuovo testo dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. come modificato dal d. Igs. n 150 del 2022.
Invero:
il Tribunale ha dichiarato l’imputata colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo le circostanze aggravanti della violenza sulle cose e del fatto commesso su cose esposte per necessità a pubblica fede;
la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dall’imputato, il Pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza della ulteriore aggravante (destinazione della cosa a pubblico servizio), espressamente contestata, ma non riconosciuta dal Tribunale;
in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza di primo grado concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale;
pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tribulale, come invece ha fatto, riconoscendo l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio;
Precisato che:
la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277249 e specificamente su identica questione
oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, COGNOME, Rv.
279485);
Considerato pertanto che:
– va esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazione dell’art. 597 cod.
proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, che rende il reato procedibile di ufficio;
– non è stata presentata querela entro il 30 marzo 2023.
3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Esclusa l’aggravante del pubblico servizio, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non può proseguire per difetto di querela.
Così deciso il 09/04/204