Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16076 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1140/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 28/03/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 4403/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Gorizia il 28/10/2002
avverso la sentenza dell’08/10/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, senza o con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ribadiva la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestato in quanto l’imputato, destinatario di avviso orale del Questore, con prescrizione accessoria di non possedere e/o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, aveva violato detta prescrizione essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare.
Ricorre l’imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato addebitato, nonostante l’assenza di elementi che deponessero in tal senso. Egli aveva sempre dichiarato di avere dimenticato di non poter tenere con sé il cellulare.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , seconda proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 2 del 2023, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo.
L’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 è disposizione meramente sanzionatoria dell’infrazione ai divieti di cui al menzionato comma 4 (e ai commi 5 e 6bis ) del precedente art. 3.
Con la caducazione ex tunc , in forza del giudicato costituzionale, della possibilità per il questore di imporre il divieto di possedere e/o utilizzare telefoni cellulari, l’illiceità penale della trasgressione deve considerarsi pertanto venuta meno.
In presenza di ricorso, quale quello odierno, non manifestamente infondato, né altrimenti inammissibile, va pertanto adottata in questa sede – ai
sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. – immediata declaratoria di insussistenza del fatto di reato, ciò comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’assorbimento di ogni altra questione in ricorso sollevata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 28/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME