Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9653 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di AVV_NOTAIO ha confermato quella con cui il Tribunale di Trani, il 14 novembre 2018, giudicava di NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 3, comma e 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannando l’imputato a pena di giustizia.
I fatti di reato per cui si procede, nella loro consistenza materiale, son incontroversi, riguardando la detenzione da parte dell’imputato di un telefono cellulare, avvenuta in violazione dell’avviso orale emesso nei confronti dell’imputato dal AVV_NOTAIO il 30 settembre 2014, ex art. 3 d.lgs. 159 de 2011; detta violazione era accertata nel corso di un controllo di polizia eseguito 14 gennaio 2017.
Ricorre COGNOME per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
3.1. Con il primo lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed il vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
La Corte territoriale avrebbe negato la particolare tenuità del fatto sulla sol scorta delle precedenti condanne, senza verificare se esse fossero sintomatiche di un comportamento abituale, nel senso chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
3.2. Con il seconda motivo censura l’illogicità e la contraddittorietà dell motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Anche in tale scrutinio, il Giudice di appello si sarebbe limitato a svolgere un generico riferimento ai precedenti penali, senza alcuna compiuta indicazione e valutazione degli stessi.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata in data 19 settembre 2023, ha prospettato l’annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che l’esame del ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME postula il vaglio preliminare della legittimità del condotta che gli viene contestata, ex art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011,
da effettuarsi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del dicembre 2022.
Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimit costituzionale «dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli appa comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o i parte, il possesso o l’utilizzo».
La declaratoria d’incostituzionalità è intervenuta sul primo periodo dell’art. comma 4, d.lgs. 159 del 2011, che così disponeva:«Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazion radiotrasmittente, radar e visori notturni ».
2.2. Il Giudice delle leggi muove dall’assunto che la tutela della libertà della segretezza della corrispondenza individuale, garantita dall’art. 15 Cost. vada estesa a ogni forma di comunicazione, aprendo il testo della norma costituzionale alle esigenze di tutela delle forme di comunicazione riservata più avanzata. Osserva, al tempo stesso, che «le regole attinenti al mezzo che, per comunicare, venga di volta in volta utilizzato sono cosa in sé diversa dalla disciplina relativa al diritto fondamentale in esame e, anzi, sempre in termin generali, ben può dirsi che limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo o strumento non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale che l’impiego di quel mezzo o strumento consenta di soddisfare» (Corte cost., sent. n. 2 del 2023, citata).
La Corte costituzionale ha, dunque, chiarito che laddove la disciplina del mezzo finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto determina inevitabili ricadute restrittive sulla libertà di comunicazione tutela dalla Costituzione, sottolineando che queste ricadute appaiono evidenti soprattutto nella materia delle misure di prevenzione, che sono finalizzate a consentire forme di controllo, rilevanti per il futuro, sulla pericolosità social un determinato soggetto, ma non sono deputate alla punizione per le sue condotte pregresse (tra le altre, Corte cost., sent. n. 180 del 2022; Corte cos sent. n. 100 del 1968).
Al contempo – ha osservato – la qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubbli costituzionalmente rilevante, a condizione che l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispetta
duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riser assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivat dell’autorità giudiziaria (tra le altre, Corte cost., sent. n. 24 del 2019; cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., n. 366 del 1991; Corte cost., sent. del 156).
E’ giunta così alla conclusione che, in presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali della persona assistiti da u riserva assoluta di legge, l’intervento dell’autorità giudiziaria prese connotazioni sostanziali e non meramente formali. Il vaglio giurisdizionale, infatti, risulta associato alla garanzia del contraddittorio e alla possi contestazione dei presupposti applicativi della misura di prevenzione, consentendo, in questo modo, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa de prevenuto, che non è altrimenti comprimibile (tra le altre, Corte cost., sent. 177 del 1980; Corte cost., n. 53 del 1968).
Ulteriore corollario è che la legittimità costituzionale delle misure d prevenzione limitative della libertà di comunicazione dell’individuo, protetta dall’art. 15 Cost., è necessariamente subordinata all’osservanza del principio d legalità e alla tutela delle garanzie giurisdizionali, che costituiscono due requi essenziali e, tra loro, intimamente connessi, essendo evidente che la mancanza dell’uno vanifica le esigenze di tutela dell’altro, la cui protezione, diversamen finisce per assumere connotazioni meramente apparenti (tra le altre, Corte cost., n. 177 del 1980; Corte cost., sent. n. 177 del 1980; Corte cost., sent. n. 11 d 1956). Il divieto di possedere e di utilizzare un telefono mobile o cellulare, parte del soggetto destinatario avviso orale ex art. 3, comma 4, d.lgs. 159 de 2011, si traduce in un limite alla libertà di comunicare e allo spazio vitale c circonda la persona, tenuto conto dell’universale diffusione di questo strumento di comunicazione, che investe ogni ambito dell’esistenza umana, riguardando la vita lavorativa, familiare e personale.
2.3. In questa cornice ermeneutica, questa Corte (Sez. 1, n. 368 del 04/07/2023, Barraco, Rv. 285269) ha già avuto modo di chiarire che la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui include i telefoni mobili o cellulari tra gli appara comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o i parte, il possesso o l’utilizzo – comporta che l’eventuale misura limitativa dev essere disposta con provvedimento dell’autorità giudiziaria, atteso che i possesso e l’utilizzo di telefoni mobili o cellulari è assistito dalla gara costituzionale dell’art. 15 Cost.
Il questore, dunque, non può incidere con un atto amministrativo su una tale libertà, che, essendo espressione di un potere di natura discrezionale, non può ingerirsi in un ambito individuale tutelato da una riserva di legge assoluta, ch impone l’adozione di un provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria (Corte cost., sent. n. 2 del 2023, cit.).
Conclusivamente, la violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari imposto dal questore, quale prescrizione dell’avviso orale, no costituisce una condotta illecita sanzionabile ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 159 2011, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, dello stesso decr legislativo, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli appar comunicazione di cui può essere vietato, in tutto o in parte, il possesso l’utilizzo.
Le considerazioni sin qui esposte impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente