Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia sopra indicata, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rilevava l’esistenza di più sentenze di condanna per ricettazione in relazione al medesimo fatto – commesso in Cercala il 18 giugno 2009 – nei confronti di NOME COGNOME e, su questo presupposto, revocava la sentenza emessa dalla medesima Corte del 28/10/2019, irrevocabile il 15/5/2020, con condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa (ritenuta quale condanna più grave rispetto a quella’ irrogata dalla stessa Corte con la sentenza del 18/4/2018, irrevocabile il 18/7/2018, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione) limitatamente alla ricettazione di n. 8 rulli in metallo n. 20683 etichette adesive, riducendo e rideterminando la pena nella misura di anni due di reclusione ed euro 516 di multa in relazione all’ulteriore condotta di ricettazione di n. 601 fusti per cinture aventi marchio contraffatto.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il difensore dell’interessato denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 669 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., del provvedimento impugnato di cui non si è compreso il criterio logico adottato rispetto all’apparente omessa considerazione da parte della Corte che il ricorrente era stato condannato per più condotte comunque riconducibili all’art. 81 cod. pen.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.
Questa Corte, in tema di art. 669 cod. proc. pen., ha già affermato che il divieto di pluralità di sentenze contro la medesima persona per il medesimo fatto, non viene meno solo perché, insieme a tale fatto, le diverse sentenze riguardano anche altri fatti concorrenti con quello ripetutamente giudicato, atteso il disposto dell’art. 669, comma 6, cod. proc. pen., il quale prevede la revoca parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena inflitta per lo stesso fatto da più provvedimenti (Sez. 1, n. 34048 del 16/05/2014, Rv. 260540)
La Corte territoriale, nell’impugnato provvedimento, non ha ben considerato la rilevanza della parziale identità dei fatti riguardanti i diversi fatti di ricettaz configurati in entrambi i processi quali segmenti di una medesima condotta, ossia
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come elementi di un reato continuato, così descritto fattualmente nelle imputazioni e ritenuto tale anche nelle sentenze; al riguardo il provvedimento impugnato non sembra avere tenuto conto, né della finalità cui sono ispirate le varie disposizioni dell’art. 669 cod. proc. pen., né in particolare del comma 6, il quale rende applicabili le prescrizioni dettate dai commi precedenti, compreso il primo secondo cui, in caso di pluralità di sentenze irrevocabili di condanna per lo stesso fatto a carico della stessa persona, il giudice ordina l’esecuzione della pronuncia meno grave, revocando le altre – anche quando siano stati emessi più decreti penali di condanna, o sentenze e decreti, oppure se “il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessario, la determinazione della pena corrispondente”. In tal modo il legislatore ha inteso ammettere espressamente la possibilità di una parziale corrispondenza tra fatti, oggetto di distinte pronunce e di una revoca altrettanto parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena che risulti o venga considerata dal giudice dell’esecuzione inflitta per gli stessi fatti di reato, accerta in altro titolo giudiziale quale unico illecito, oppure come uno degli illeci concorrenti, ovvero quali episodi confluiti nel reato continuato.
Pertanto, in caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto e alla stes persona, il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo a una revoca parziale di quest’ultimo, qualora, insieme al fatto più volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti, dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte, quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del divieto di secondo giudizio (Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, Rv. 267278).
Dall’esame delle sentenze valutate dalla Corte territoriale emerge che la sentenza del 18/4/2018, irrevocabile il 18/7/2018, ha previsto una pena di anni uno e mesi quattro di reclusione – per ciò ritenuta meno grave – in relazione proprio e solamente ai fatti oggetto di doppia condanna ovvero alla ricettazione di n. 8 rulli in metallo e n. 20683 etichette adesive, mentre quella parzialmente revocata aveva considerato anche ulteriori beni oggetto di ricettazione, giungendo a determinare la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa. da questa ultima, quindi, la Corte d’appello, quale giudice dell’esecuzione appositamente sollecitato, l’aveva rideterminata, quale “condanna più grave”, escludendo solo una porzione pari a sei mesi di reclusione in virtù della mancata concessione delle circostanze attenuanti nell’originario provvedimento.
Tale decisione non è in linea con i principi di diritto testé richiamati nella parte in cui non ha riconosciuto che i fatti giudicati, con la parziale duplicazione della
condanna avrebbero dovuto essere valutati alla luce dell’art. 81 cod. pen., tenendo in debita considerazione il fatto che la condanna meno grave è stata irrogata proprio e solamente in relazione ai fatti oggetto di doppia condanna ovvero alla ricettazione di n. 8 rulli in metallo e n. 20683 etichette adesive.
Sulla base delle precedenti considerazioni deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso il 15/5/2024