Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14160 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 20/08/1974
avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d’appello di Milano
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – in parziale rifo della sentenza del Tribunale della medesima città del 27/10/2023 – ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in mesi uno e giorni sette di arresto, confermando nel rest sentenza gravata, emessa in data 27/10/2023 per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. 06 settem 2011, n. 159.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME tramite il proprio difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penal vizio di motivazione, sotto il profilo della mancata verifica in ordine all’appartenenza dell’im a una delle categorie di pericolosità, nonché quanto alla verifica circa la sussistenza, in conc di tale pericolosità.
La difesa, inoltre, ha presentato memoria in data 13/03/2025, ossia oltre il termine quindici giorni, di cui all’art. 611 cod. proc. pen., non essendo possibile considerarla memoria di replica, stante il mancato deposito di memorie avverse . D tale memoria, dunque, non si terrà conto in quanto tardivamente presentata.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull’auspicio di una rivalutazion elementi fattuali, preclusa in questa sede in quanto prerogativa esclusiva del giudizio di mer Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia profilo dell’elemento oggettivo del contestato paradigma normativo, sia quanto all’aspett dell’elemento soggettivo dello stesso. In tale decisione si evidenzia, infatti, come la motivaz del provvedimento del Questore sia del tutto congrua, per esser stato il soggetto trovato violazione del relativo divieto di rientro – in Milano, in zona notoriamente interessat fenomeno dello spaccio.
A fronte di tali argomentazioni – logiche e scevre da vizi giuridici, dunque meritevol restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – l’atto di impugnazione s ad invitare ad una rivalutazione degli elementi fattuali esistenti nell’incarto process
proponendo una rilettura già esclusa in modo non manifestamente illogico in sede di a peccando, quindi, anche di aspecificità.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così
deciso in Roma, il 20 marzo 2025.