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Divieto di restituzione: la guida delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito l’ambito di applicazione del divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, c.p.p. In un caso di sequestro probatorio di uccelli per maltrattamento, la Corte ha stabilito che il divieto si applica anche al sequestro probatorio, ma riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria per intrinseca pericolosità ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p. (o norme equivalenti), escludendo le confische previste da leggi speciali che non richiamino tale natura. Di conseguenza, è stata ordinata la restituzione degli animali.

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Pubblicato il 13 agosto 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Divieto di Restituzione e Sequestro: La Guida Completa delle Sezioni Unite

Il divieto di restituzione dei beni sequestrati è un meccanismo cruciale nel diritto processuale penale, ma la sua applicazione può generare complessi dubbi interpretativi. Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha finalmente tracciato una linea chiara, stabilendo i confini precisi di questa regola. Il caso, nato dal sequestro di alcuni uccelli destinati a fare da richiamo, ha offerto l’occasione per risolvere due importanti contrasti giurisprudenziali, con impatti significativi sulla gestione delle misure cautelari reali.

I Fatti del Caso

La vicenda ha origine da un sequestro probatorio d’urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria a carico di un individuo indagato per maltrattamento di animali. Oggetto del sequestro erano numerosi uccelli, tenuti in isolamento per essere usati come richiami, insieme alle gabbie e ad alcuni bastoni con rivestimento colloso per la cattura.

Il Tribunale del Riesame di Bologna, pur annullando il sequestro per gabbie e bastoni per un difetto di motivazione, aveva deciso di mantenere il vincolo sugli uccelli. La ragione? Essi erano considerati suscettibili di confisca obbligatoria in caso di condanna per il delitto di maltrattamento (art. 544-sexies c.p.), applicando così la norma sul divieto di restituzione (art. 324, comma 7, c.p.p.). L’indagato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni fondamentali che hanno portato il caso di fronte alle Sezioni Unite.

Le Questioni Giuridiche Sottoposte alle Sezioni Unite

Il cuore del problema ruotava attorno a due interrogativi:
1. Il divieto di restituzione, previsto dall’art. 324 c.p.p. per la revoca del sequestro preventivo, si applica anche all’annullamento di un sequestro probatorio?
2. Tale divieto riguarda solo le cose la cui confisca è obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p. (beni intrinsecamente pericolosi o prezzo del reato), o si estende anche ai casi di confisca obbligatoria previsti da altre leggi speciali?

L’Applicabilità del Divieto di Restituzione al Sequestro Probatorio

Sul primo punto, le Sezioni Unite hanno sposato l’orientamento maggioritario, affermando che il divieto di restituzione si applica anche al sequestro probatorio.

La Corte ha superato l’argomento letterale (la norma menziona solo la “revoca”, tipica del sequestro preventivo) attraverso un’analisi storica e sistematica. Il riferimento alla “revoca” è un residuo del codice precedente, quando esisteva un unico tipo di sequestro. Nel sistema attuale, gli artt. 257 e 355 c.p.p. richiamano la disciplina del riesame (art. 324 c.p.p.) per tutte le misure cautelari reali, senza distinzioni. Pertanto, il comma 7 e il relativo divieto devono intendersi applicabili a tutte le forme di sequestro, incluso quello probatorio, quando si è in presenza di beni la cui restituzione è vietata per legge.

I Limiti del Divieto di Restituzione: Solo Beni Intrinsecamente Pericolosi

La vera svolta della sentenza si trova nella risposta alla seconda domanda. Le Sezioni Unite hanno stabilito che il divieto di restituzione opera in un perimetro ben definito e non può essere esteso indiscriminatamente a tutti i casi di confisca obbligatoria.

La norma si riferisce esplicitamente all’art. 240, comma 2, del codice penale. Questa disposizione riguarda due categorie di beni:
1. Il prezzo del reato (es. il denaro ricevuto per compiere un illecito).
2. Le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per sé reato (es. armi clandestine, droga).

Sono beni che possiedono una “intrinseca pericolosità” o illiceità, la cui circolazione deve essere impedita a prescindere dall’esito del processo penale. Il divieto di restituirli, anche se il sequestro viene annullato, risponde a una logica di sicurezza sociale.

L’Esclusione delle Confische Previste da Leggi Speciali

La Corte ha chiarito che questa logica non può essere estesa automaticamente ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, a meno che queste non richiamino espressamente l’art. 240, comma 2, c.p. o non riguardino beni con le medesime caratteristiche di intrinseca pericolosità.

Nel caso specifico, la confisca degli animali maltrattati (art. 544-sexies c.p.) è sì obbligatoria in caso di condanna, ma ha una natura sanzionatoria, non preventiva. Gli animali, di per sé, non sono “cose intrinsecamente pericolose” la cui detenzione è sempre illecita. Di conseguenza, il divieto di restituzione non si applica.

Le Motivazioni

Le Sezioni Unite motivano la loro decisione sottolineando la necessità di un’interpretazione rigorosa e non analogica di una norma che limita il diritto di proprietà. Estendere il divieto a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria svuoterebbe di significato il giudizio di riesame, che ha proprio lo scopo di verificare la legittimità del vincolo. La Corte ha privilegiato un’interpretazione che bilancia le esigenze di prevenzione con la tutela dei diritti individuali. La ratio originaria della norma è legata alla pericolosità oggettiva della cosa, non alla sua relazione con un reato la cui responsabilità deve ancora essere accertata. Pertanto, dove manca questa pericolosità intrinseca, la regola generale della restituzione in caso di annullamento del sequestro deve prevalere. La decisione si allinea anche ad altri orientamenti della giurisprudenza che interpretano restrittivamente norme simili, come quella sulla confisca nel decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.).

Conclusioni

La sentenza fissa due principi di diritto fondamentali:
1. Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, c.p.p. si applica anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio.
2. Tale divieto riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p. (o norme speciali che vi rinviano o che trattano beni intrinsecamente illeciti) e non si estende alle altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali.

In conclusione, la Corte ha annullato l’ordinanza che manteneva il sequestro sugli uccelli, disponendone la restituzione. Questa pronuncia offre un criterio guida essenziale per operatori del diritto e cittadini, chiarendo che non ogni bene potenzialmente confiscabile è automaticamente sottratto alla disponibilità del proprietario in caso di vizi del provvedimento di sequestro.

Il divieto di restituzione si applica anche al sequestro probatorio?
Sì. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, nonostante la norma menzioni la “revoca” del sequestro preventivo, il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, c.p.p. si estende anche all’annullamento di un sequestro probatorio, data l’unicità del sistema di impugnazione delle misure cautelari reali.

Il divieto di restituzione vale per tutti i beni soggetti a confisca obbligatoria?
No. La sentenza chiarisce che il divieto è limitato ai casi previsti dall’art. 240, comma 2, del codice penale (prezzo del reato e cose intrinsecamente pericolose o illecite) e ai casi in cui leggi speciali richiamino espressamente tale norma o disciplinino beni con le medesime caratteristiche. Non si estende automaticamente a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria previste da altre leggi.

Perché nel caso specifico gli uccelli sono stati restituiti?
Gli uccelli sono stati restituiti perché la loro confisca obbligatoria, prevista da una legge speciale (art. 544-sexies c.p. per il reato di maltrattamento), non rientrava nell’ambito dell’art. 240, comma 2, c.p. Gli animali non sono considerati beni “intrinsecamente pericolosi” la cui detenzione è sempre illecita. Pertanto, venuto meno il sequestro, la regola generale della restituzione ha prevalso sul divieto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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