Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6964 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6964 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che, con il primo motivo, NOME COGNOME articola una censura che non è stata previamente sottoposta al giudice di appello e che si palesa, comunque, infondata, atteso, innanzitutto, che l’estensione oltre il quinquennio della durata del divieto di reingresso ex art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è prevista in una serie di ipotesi, in genere connesse alla sussistenza di ragioni di ordine pubblico o sicurezza o alla pericolosità sociale del destinatario, il cui difetto, nel caso di specie, non è provato (posto, peraltro, che il ricorrente non ha allegato copia del decreto di espulsione contenente il divieto violato), onde non pare potersi dubitare, sotto questo profilo, della legittimità del medesimo decreto di espulsione;
che, per altro verso, deve rilevarsi che NOME è, in concreto, rientrato in Italia prima del decorso, a far data dall’esecuzione dell’espulsione, del triennio previsto quale periodo minimo dalla normativa della quale egli lamenta, nella fattispecie, l’omessa applicazione;
che, a quest’ultimo proposito, pertinente si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «L’inosservanza del divieto di rientro nel territorio dello Stato da parte di un cittadino di un paese terzo, destinatario del provvedimento di espulsione amministrativa, integra il reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ove commessa entro i cinque anni dall’allontanamento forzato, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento di espulsione abbia disposto il divieto per la durata di dieci anni, secondo il termine originariamente previsto dall’art. 13, comma 14, del citato decreto legislativo» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 44146 del 01/04/2016, Kasemi, Rv. 268291 – 01);
che manifestamente infondati sono anche i residui motivi di ricorso;
che la Corte di appello ha, invero, spiegato, con incedere argomentativo ineccepibile, che l’aspirazione di COGNOME a ricongiungersi ai familiari non scrimina, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., la sua condotta in quanto, lungi dal tradursi, come da lui dedotto, in un diritto liberamente esercitabile, lo abilita soltanto a chiedere la rimozione del divieto che, nel caso di specie, non risulta essere stata sollecitata né, tantomeno, disposta;
che la precedente conclusione non è smentita dall’evocato radicamento di NOME e dei suoi congiunti sul territorio italiano, da cui non discende l’automatica prevalenza del suo interesse a preservare l’unità familiare, che deve essere bilanciato, nelle forme normativamente previste, con quello alla sicurezza ed alla tutela dell’ordine pubblico;
che il giudice di merito ha, altresì, enunciato le ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., connesse, tra l’altro, alla pervicacia dimostrata dall’imputato – la cui propensione
alla trasgressione dei precetti penali è ulteriormente attestata dalle rei condanne patite, nell’arco di un decennio, per reati di notevole gravità disattendere, a breve distanza dall’esecuzione dell’espulsione, il divie rei ng resso;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio ed alle asserite compiutamente dimostrate) ragioni di solidarietà familiare, e formula obiezioni ch non tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamen dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – risp alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità – second cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richi tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto dell valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie conc compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quell ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659 Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 de 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbi comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 20/11/2025.