Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3477 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico, articolato motivo di ricorso;
rilevato che è manifestamente infondata la prima parte del motivo perché reiterativo di pedissequa censura di appello, adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che – a fronte delle argomentazioni in punto di scusabilità della condotta del ricorrente (in quanto figlio di cittadina italiana e marito di persona che aveva chiesto l’emersione’) – ha evidenziato come tali censure siano state fatte valere successivamente alla contestata violazione del divieto di reingresso;
considerato che tale motivazione si pone nell’alveo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esercizio del diritto di rientrare ovvero permanere in territorio italiano avrebbe dovuto risolversi unicamente nella richiesta di revoca dei provvedimenti asseritamente legittimamente emessi (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, COGNOME NOME, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252045);
ritenuto che analoghe considerazioni di manifesta infondatezza valgono per la parte del motivo che attinge l’elemento psicologico, avendo il Giudice di secondo grado chiarito che l’imputato aveva posto in essere la condotta incriminata con un dolo particolarmente intenso, inferito – con motivazione non manifestamente illogica – dalla breve distanza tra la precedente espulsione e il reingresso (di soli dieci giorni);
Richiamato, infine, il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità secondo cui il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell’esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha assolto all’obbligo della relativa motivazione, dunque non censurabile in questa sede, attraverso l’esplicitazione della specifica circostanza reputata dirimente, ovverosia il fatto che l’imputato si fosse trattenuto sul territorio italiano pe diversi mesi successivi al suo arresto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Presidente