Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5720 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ZAGAROLO il 08/04/1961
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA – 1^sez.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, riportandosi alla memoria scritta in atti, che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e rinviare ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per un nuovo giudizio;
sentito il difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, associandosi alle conclusioni della Procura Generale.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 08/04/2024 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Roma emessa il 07/06/2022, appellata anche da NOME COGNOME esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90 contestata al capo C), rideterminava la pena
nei confronti di costui in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 26.666,00 di multa.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, eccependo con unico motivo il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione della pena (pur escludendosi nel giudizio di rinvio la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.p.r. 309/90, la pena risultava superiore a quella inflitta nella sentenza annullata che tale circostanza aveva applicato).
3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il COGNOME alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 35.000 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2 d.p.r. 309/90 (capo C); la Corte di appello di Roma, con sentenza del 31/03/2023, pronunciando sull’appello dell’imputato, aveva ridotto la pena ad anni quattro, mesi cinque ed euro 26.667,00 di multa, confermando il giudizio di responsabilità in ordine al reato contestato.
A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente all’aggravante dell’art. 80, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di tale circostanza, rideterminando la pena “come in dispositivo” ossia in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 26.666,00 di multa, in misura superiore a quella inflitta con la precedente (e annullata) pronuncia di appello.
A parte l’illogicità dell’aggravamento della pena, a fronte di un’attenuazione della responsabilità, la decisione non ha tenuto conto – come era, invece, tenuta a fare, attesa la natura rescissoria del giudizio – del trattamento sanzionatorio determinato nella sentenza annullata.
Il divieto di reformatio in pejus opera, infatti, anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello, se il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652; in tale occasione le sezioni unite hanno precisato che è addirittura irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata da pubblico ministero).
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con nuovo rinvio alla Corte di appello di Roma per la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente