Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9186 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9186 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28/04/2025 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME
I
NOME, giudicato colpevole, con statuizione irrevocabile, di più delitti di rapina aggravata (consumata e tentata), di furto con strappo (capi 2, 3, 4, 6) e di numerosi illeciti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi da 14 a 21 e da 23 a 27), riducendo la pena base per il più grave delitto di rapina aggravata di cui al capo 2 ad anni quattro, mesi undici di reclusione e 1.000 euro di multa, mantenendo intatti gli aumenti per la continuazione già stabiliti, giungendo alla pena complessiva, ridotta per il rito, di anni quattro, mesi otto, giorni dieci di reclusione e 2.100 euro di multa.
1.1. Detta sentenza è stata emessa a seguito dell’annullamento con rinvio, disposto da questa Corte con sentenza Sez. 2, n. 36 del 14/11/2024, della precedente pronuncia di appello che, in parziale riforma di quella resa, con rito abbreviato, in primo grado, aveva escluso, in ordine ai reati di cui ai capi 15, 18 e 23, l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 nonché, quanto al reato sub capo 17, quella di cui all’art. 112, primo comma, n. 4, cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate al capo 2, aveva determinato la pena complessiva in anni quattro, mesi nove di reclusione e 2.300 euro di multa.
Con quest’ultima sentenza, la Corte di appello, in particolare, rilevando che il primo giudice aveva determinato la pena per il più grave reato di cui al capo 2 in misura inferiore al minimo edittale (corrispondente, all’epoca del commesso reato, alla pena di sette anni di reclusione e 2.500 euro di multa), aveva bilanciato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, muovendo quindi dal medesimo quantum già indicato in primo grado (anni cinque di reclusione e 1.300 euro di multa).
1.2. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha accolto il motivo di censura in ordine alla violazione del divieto di reformatio in peius atteso che non aveva fatto seguito, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, una revisione favorevole della pena, che non poteva reputarsi inibita dalla quantificazione illegale operata in primo grado; ha ritenuto assorbito il terzo motivo di censura in ordine alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione con i reati in materia di stupefacenti.
Il difensore dell’imputato ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi la Corte di appello attenuta al vincolo del rinvio, lasciando immutato il giudizio di bilanciamento in regime di equivalenza fra circostanze, da intendere, invece, anch’esso “travolto” dalla pronuncia rescindente ed effettuando una “irrisoria” diminuzione di pena, senza dar conto di tale determinazione.
2.2. Con il secondo motivo si reitera la censura, già proposta e ritenuta assorbita dalla pronuncia rescindente, relativa alla determinazione degli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 d 1990, replicati in ugual misura rispetto alla prima sentenza di appello.
I giudici non avrebbero tenuto conto dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 4, cod. pen., contestata al capo 17, limitandosi a diminuire, in ragione dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai reati di cui ai capi 15, 18 e 23, soli aumenti di pena determinati per questi ultimi reati, procedendo quindi ad una quantificazione complessiva e indifferenziata, senza dar conto dell’aggravio sanzionatorio apportato per ogni singolo reato.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione. Il AVV_NOTAIO generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, è opportuno riportare testualmente il principio di diritto espresso con chiarezza nella sentenza rescindente: «In definitiva, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello non poteva in assenza di impugnazione del PM – “neutralizzarne” la portata comparandole con la pena “virtualmente” applicabile alla rapina aggravata ma erroneamente non applicata dal primo giudice; al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe pertanto dovuto corrispondere una correlativa revisione, in melius, della pena cui non era di ostacolo il fatto che essa era stata fissata, dal GUP, nel minimo edittale (per la pena detentiva) stabilita per l’ipotesi del primo comma dell’art. 628 cod. pen.».
Contrariamente all’assunto del ricorrente, il giudice del rinvio, attenendosi al devolutum, ha ridotto la pena base, esulando dall’oggetto del suo decidere la rivisitazione del giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee. Né, in ogni caso, può ritenersi che il giudice del rinvio fosse tenuto a rivedere tale giudizio giungendo all’esito necessitato – come pare assumersi in tesi difensiva – di bilanciare le attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Peraltro, non risulta che il ricorrente, in sede di ricorso per cassazione avverso la prima
sentenza di appello, oltre a dolersi della violazione del divieto di reformatio in peius, avesse articolato un espresso motivo in punto di giudizio di comparazione fra circostanze, sicché doveva ritenersi precluso alla Corte di appello, in sede di giudizio rescissorio, prendere cognizione d’ufficio di tale punto della decisione.
Quanto alla violazione degli oneri motivazionali in ordine alla determinazione della pena base, va ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 co pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01), mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).
Nella fattispecie, in cui la pena base si è attestata al di sotto del minimo edittale, non è censurabile la motivazione, pur sintetica, del giudice di merito, che rimanda ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
2.1. È manifestamente infondato anche il secondo motivo.
Nella sentenza rescindente, pur ritenendo il motivo assorbito, si è puntualizzato che gli aumenti per la continuazione con i reati di violazione della disciplina sugli stupefacenti, già determinati in misura minima in primo grado, erano stati comunque ridotti dalla Corte d’appello in esito alla esclusione, in ordine ai capi 15, 18 e 23, dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, mentre, quanto alla residua doglianza che investe il capo 17, già il primo giudice aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., sicché ulteriore riduzione non era dovuta.
Richiamati tali condivisi rilievi, quanto alla censura relativa al difetto di motivazione, osserva la Corte che non è in dubbio, invero, l’obbligo per il giudice di argomentare, quanto alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in merito all’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati
satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). In tale sentenza, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i l previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
A specificazione di tale principio, va altresì richiamata la giurisprudenza in base alla quale, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
Nel caso in esame, la motivazione della Corte territoriale appare conforme ai suddetti principi dal momento che, dopo avere individuato la pena base per il reato più grave sub 2, ha apportato distinti aumenti per la continuazione con gli ulteriori delitti di rapina, consumata e tentata, e di furto con strappo (contestati ai capi 3, 4 e 6) e ulteriori aumenti di anni uno, mesi uno, giorni quindici di reclusione e 1.050 euro di multa per le plurime ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti del tipo hashish o marijuana contestate nella restante parte dell’editto accusatorio. Trattasi di ipotesi di reato, queste ultime, giuridicamente omogenee e che presentano forti analogie fra loro anche nella descrizione in fatto. Si evidenzia inoltre che ciascun capo d’accusa contiene la contestazione di plurime ipotesi di reato al suo interno, per un numero complessivo di oltre sessanta episodi.
L’assoluta modestia dell’aumento di pena così determinato consente di escludere l’abuso del potere discrezionale conferito al giudice dall’art. 132 cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, difettando ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 29/01/2026.