Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19807 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME(cui02yokd2) nato in MAROCCO il 01/11/1984 avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte d’appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 4 luglio 2019, riqualificato il reato di cui al capo A) ai sensi dell’art. 610 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere, per il medesimo, per difetto di querela e rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo B), in un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando un motivo per violazione di legge e vizi di motivazione.
Ha eccepito il difetto assoluto di motivazione in punto di quantificazione della pena essendo stata, peraltro, determinata la sanzione in misura corrispondente a quella di cui al precedente giudizio di appello.
In quel caso, tuttavia, la pena era riferita ai due distinti reati di cui al capo di imputazione.
Nonostante sia venuto meno il reato piø grave tra quelli in continuazione, la pena Ł stata determinata in misura identica a quella del precedente giudizio senza alcuna giustificazione del significativo scostamento dal minimo edittale della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Peraltro, nel caso di specie, Ł stata inflitta anche la pena della multa precedentemente non applicata.
Ulteriore vizio deriverebbe dalla circostanza che, in precedenza, la pena per il reato in esame era stata quantificata, per il delitto residuo per il quale si procede, in nove mesi di reclusione a titolo di continuazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Con sentenza del Tribunale di Firenze del 4 luglio 2019, NOME COGNOME Ł stato ritenuto responsabile dei reati di cui alla rubrica e, previa applicazione della recidiva specifica, reiterata e
infraquinquennale, Ł stato condannato alla pena di tre anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione.
Con sentenza della Corte di appello di Firenze del 28 maggio 2020, in riforma della sentenza di primo grado, previa esclusione della contestata recidiva, il predetto imputato Ł stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 16 giugno 2021, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 605 cod. pen. contestato al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
All’esito del giudizio di rinvio, previa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela per il delitto di cui al capo A), come riqualificato, la pena per il solo reato in materia di stupefacenti di cui al capo B) Ł stata determinata in misura superiore a quella di cui alla sentenza annullata che ha avuto ad oggetto due reati.
Tanto precisato, il ricorso coglie pienamente le violazioni nelle quali Ł incorsa la Corte di appello di Firenze che ha operato ignorando il principio di divieto di reformatio in peius che preclude, in termini generali, di pronunciare in senso sfavorevole all’imputato in assenza di impugnazione della parte pubblica.
Nel caso di specie, si Ł verificato che, nonostante il venire meno di uno dei due reati in contestazione, la pena complessiva per il reato residuo Ł stata quantificata in misura addirittura superiore essendo stata incrementata la pena detentiva (peraltro quantificata in misura identica a quella del precedente giudizio di appello) e applicata quella pecuniaria precedentemente mai inflitta.
Costituisce principio consolidato quello per cui «il divieto di reformatio in pejus (…) Ł senz’altro un principio di portata generale che va applicato anche al giudizio di rinvio, sicchØ non Ł possibile che nel giudizio di rinvio si producano effetti piø gravi per l’imputato, in quanto il giudizio di rinvio Ł una fase che si collega alla sentenza di annullamento in modo che il giudice di rinvio, quando sia giudice di appello, non solo non può riformare in peggio la sentenza di primo grado, ma non può neanche emettere una sentenza piø sfavorevole per l’imputato di quella annullata dalla corte di cassazione» ((Sez. 1, n. 13702 del 13/03/2007, COGNOME, Rv. 236433 – 01, in motivazione con richiami a precedenti conformi sul punto).
Il principio generale Ł quello per cui «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato piø grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non Ł vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di “reformatio in peius”, non può irrogare una pena piø grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purchØ superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un’ipotesi di pena illegale» (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873 – 01).
In termini coerenti si pone l’ulteriore principio per cui una volta annullata dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, sentenza di condanna per reato continuato limitatamente alla violazione piø grave (nella specie per essere il reato prescritto), il giudice di rinvio non può lasciare inalterata, per il reato residuo, la pena irrogata per esso a titolo di continuazione nel giudizio antecedente all’annullamento, ma deve rideterminarla secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., commisurandola ai limiti edittali, pena la possibile irrogazione, in caso contrario, di una pena illegale perchØ inferiore al minimo edittale» (Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009, COGNOME, Rv. 244299 – 01).
Nel caso di specie, il giudice di rinvio, correttamente non si Ł ritenuto vincolato dalla determinazione della pena in continuazione applicata nella sentenza oggetto di annullamento per il reato di cui al capo B), ma ha operato la rinnovata quantificazione senza indicare in base a quali criteri, fra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ha proceduto; tanto piø sarebbe stata necessaria tale indicazione, se si considera che a fronte di una pena edittale minima di sei mesi, la sanzione base Ł stata determinata nella misura di due anni.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, Ł stata inflitta anche la pena della multa con il risultato finale di determinare la pena complessiva in termini di aggravamento rispetto alla pena di cui alla sentenza annullata.
Da quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze affinchØ, nella rinnovata operazione di rideterminazione della pena per il delitto di cui al capo B), tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME