Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27474 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 26/06/2025
R.G.N. 15029/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’aumento di pena per la continuazione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato in Jugoslavia il 16/02/1963 avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nel resto;
il difensore, avv. NOME COGNOME benchØ regolarmente avvisato, non Ł comparso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/10/2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 10/05/2018, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 468, 493, 492, comma 2, 190 cod. proc. pen. e 24 Cost., nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che con l’atto di appello aveva denunciato la nullità dell’ordinanza del giudice di prime cure che non aveva ammesso la prova testimoniale della difesa, perchØ ritenuta generica l’articolazione delle circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l’esame; che, dunque, era stata richiesta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sul presupposto che la prova testimoniale ‘sui fatti di cui al capo di imputazione’ doveva essere considerata quale formale richiamo di quanto analiticamente sintetizzato nella contestazione del reato, per cui non poteva assumere il carattere della prova cd. ‘a sorpresa’; che la Corte territoriale ha respinto la censura, sul presupposto che la parte Ł onerata di indicare circostanze precise che consentano al giudice di vagliare l’attinenza della prova rispetto ai temi oggetto del giudizio, rigettando anche la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; che la motivazione Ł illogica e non dà conto delle ragioni per le quali ha ritenuto frustrata la regolarità del contraddittorio sull’acquisizione documentale dei mezzi di prova, a garanzia del quale Ł preposta la disposizione di cui all’art. 468, comma 3, cod. proc. pen., specie se si considera che i fatti sono compendiati in soli due capi di imputazione che bene riassumono i due episodi estorsivi avvenuti a distanza di tre giorni l’uno dall’altro; che, invero, in siffatti casi l’onere di indicare le circostanze
dell’esame del testimone Ł assolto anche per relationem, con il semplice riferimento ai fatti oggetto dell’imputazione, che contiene l’indicazione delle modalità del fatto, dei mezzi usati e del tipo di conseguenze cagionate, consentendo in tal modo l’esplicazione del diritto alla controprova; che il rigetto della istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale Ł manifestamente illogico anche nella parte in cui si fonda sulla circostanza che NOME COGNOME non sarebbe stata escussa nella fase delle indagini e che la stessa sarebbe inattendibile, trattandosi della compagna dell’imputato; che, in conclusione, nel caso di specie, si Ł verificata una evidente violazione del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha violato il divieto della reformatio in peius, atteso che ha effettuato un aumento per la continuazione con il reato di cui al capo A) di otto mesi di reclusione e duecento euro di multa, dunque, superiore a quello disposto dal primo giudice, pari a sei mesi di reclusione e trecento euro di multa; che, inoltre, vi Ł carenza assoluta di motivazione con riferimento all’entità dell’aumento operato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
1.1. Coglie nel segno il primo motivo nella parte in cui censura gli argomenti posti a sostegno del rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nella misura. Osserva, sul punto, il Collegio che, ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., Ł del tutto irrilevante che il soggetto di cui si chiede l’esame testimoniale sia stato previamente escusso a sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini preliminari, non costituendo tale adempimento un presupposto per l’integrazione dell’istruttoria nel giudizio di appello; in secondo luogo, l’ammissione del teste non può essere esclusa in considerazione del giudizio di inattendibilità, valutazione questa che avviene solo in un momento successivo, a seguito dell’esame testimoniale.
A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto piø volte cura di affermare che, ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, il giudice deve valutare l’indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo – con riferimento alla testimonianza – alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza, atteso che quest’ultima implica un giudizio di fatto che non può essere formulato a priori, bensì a seguito dell’espletamento della prova stessa e sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell’attendibilità dei testi (Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282728 – 01; Sez. 3, n. 42006 del 27/09/2012, M., Rv. 253604 – 01; Sez. 2, n. 12459 del 10/11/1998, Argentino, Rv. 211911 – 01). Tale opzione, del resto, Ł del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, analogamente, con riferimento all’ammissione delle prove in primo grado, ha costantemente ritenuto che il giudice non può escludere l’ammissione di una prova testimoniale presumendo l’inattendibilità del testimone, perchØ, in tal modo, anticipa il giudizio sulla valutazione della prova medesima, che deve essere necessariamente formulato soltanto dopo che questa sia stata esperita (Sez. 6, n. 7383 del 21/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 231130 – 01).
Nel caso di specie, quindi, deve considerarsi erroneo il parametro sul quale la Corte di appello ha fondato, in parte, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, facendo riferimento alla inattendibilità della COGNOME, sol perchØ legata sentimentalmente all’imputato. Invero, in tal modo, i giudici di appello hanno valorizzato indebitamente un criterio prognostico sulla verosimiglianza delle dichiarazioni, che avrebbe reso la teste, sicuramente inibito dalla legge.
1.2. ¨ fondato anche il secondo motivo.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nell’affermare che viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, a seguito di assoluzione parziale da uno o piø capi di imputazione ovvero di eliminazione di una circostanza aggravante o del riconoscimento di una circostanza attenuante che abbiano influito sul calcolo della pena finale, pur irrogando una sanzione
complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite – già unificati dalla continuazione – un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113 – 01; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, COGNOME, Rv. 281831 – 01; Sez. 2, n. 34837 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 267853 01).
Nel caso di specie, il primo giudice aveva quantificato l’aumento della pena detentiva per il reato di cui al capo A) in mesi sei di reclusione, mentre la Corte territoriale – pur giungendo ad irrogare una pena finale inferiore, per essersi attestata sul minimo edittale per il reato base ed aver riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche – ha poi effettuato un aumento della pena detentiva per la continuazione superiore, perchØ pari ad otto mesi di reclusione, così violando il principio del divieto di reformatio in peius.
1.3. La fondatezza di entrambi i motivi di ricorso ha comportato la corretta instaurazione del rapporto processuale con riferimento ad entrambi i reati, con la conseguenza che occorre verificare se il termine di prescrizione sia decorso, tenuto conto che i fatti di cui al capo A) risalgono al 25/05/2012 e quelli di cui al capo B) al 28/05/2012. Orbene, al termine ordinario di dieci anni, occorre aggiungere, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., due anni e sei mesi per le interruzioni, per cui la prescrizione, in assenza di sospensioni, Ł maturata il 25/11/2024 per il reato sub A) ed il 28/11/2024 per il reato sub B).
Va, dunque, dichiarata la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, non sussistendo, alla luce di quanto evidenziato dai giudici di merito in ordine all’affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ i reati sono estinti per prescrizione.
Così Ł deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME