Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15650 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
avverso la sentenza n. 2118/23 della Corte di appello di Bari del 03/05/2023
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Bari in data 12/09/2022, ha ribadito la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, dimezzando, tuttavia, la pena inflittagli in primo grado previo riconoscimento e applicazione in prevalenza sulla contestata recidiva dell’attenuante della collaborazione speciale di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. cit.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che affida l’impugnazione a due atti distinti, redatti dai suoi difensori.
2.1. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO
Con un unico motivo di censura, si deduce la nullità della sentenza per omessa derubricazione del reato contestato in quello meno grave di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
2.2. Ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO
Anche in questo caso con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dello art. 63, terzo comma, cod. pen. lamentando che, pur avendo rideterminato in senso a sé favorevole il trattamento sanzionatorio mediante riconoscimento della attenuante della speciale collaborazione, la Corte di merito non ha tenuto conto del riconoscimento già ad opera del primo giudice delle circostanze attenuanti generiche, per quanto ritenute equivalenti alla recidiva, pur trattandosi di punto della decisione non investito da impugnazione di alcuna delle parti.
Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte adesive a quelle rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La censura mossa dal ricorrente a mezzo atto sottoscritto dal difensore AVV_NOTAIO è fondata e condivisa dallo stesso AVV_NOTAIO nella sua requisitoria scritta.
Nel rideterminare la pena in senso favorevole all’imputato appellante, riconoscendogli la ricorrenza dell’attenuante della speciale collaborazione di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta prevalente sulla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (così come ammesso da Corte costituzionale n. 74 del 7 aprile 2016), la Corte di merito ha sì ridotto la pena complessiva dalla misura originaria di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa a quella finale di due anni di reclusione e 10.000,00 di multa, ma non ha considerato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto in favore dell’imputato le circostanze attenuanti generiche, punto non investito da impugnazione alcuna di parte pubblica e/o privata, omettendo di procedere ad un ulteriore diminuzione della pena ai sensi dell’art. 63, terzo comma, cod. pen.
Risulta, pertanto, da un lato violato il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel senso che, quando sia appellante il solo imputato, il divieto vincola il giudice dell’impugnazione non solo per quanto attiene alla quantificazione finale della pena inflitta, ma anche rispetto alle singole componenti di essa. Il giudice di appello che riconosca come nel caso in esame – una attenuante non riconosciuta in primo grado deve operare la diminuzione conseguente della pena così come definita in primo grado e non può modificare in senso peggiorativo per l’imputato né la diminuzione già concessa per le attenuanti generiche né l’aumento per la continuazione (Sez. 6, n. 2796 del 01/02/1995, Galana, Rv. 200999) nella specie, però, assente.
Sotto altro profilo, inoltre, risulta come anzidetto violato anche l’art. 63, terz comma, cod. pen. in tema di applicazione delle circostanze, essendo stato tra l’altro affermato l’ulteriore principio, riferibile a fattispecie non perfettamen sovrapponibile ma analoga alla presente, secondo cui è inibito al giudice diminuire la pena solo per effetto dell’attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva (ex pluribus v. Sez. 4, n. 1901 del 07/02/1995, COGNOME, Rv. 200897).
Appare, per contro, infondato il ricorso con cui l’altro difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO deduce l’erronea applicazione della norma penale nonché il difetto di motivazione in relazione all’omessa riqualificazione del fatto nella diversa dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, cui – secondo la prospettazione difensiva – la Corte di appello avrebbe dovuto procedere avuto riguardo alla quantità e alla qualità della sostanza detenuta in rapporto all’entità del principio attivo accertato.
La Corte territoriale ha, in realtà, fatto buon governo del principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, dei d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo elemento quantitativo, parametrato oltre tutto al dato meramente statistico delle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, ai fini dell’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), sicché del tutto legittimamente la Corte di merito ha valorizzato in senso negativo il rinvenimento di materiale utile al confezionamento in dosi (bilancino di precisione, rotolo di nastro gommato e sette sacchetti di plastica) della sostanza stupefacente.
La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che altra sezione della Corte territoriale dovrà rideterminare senza prescindere dall’avvenuto riconoscimento in primo grado delle circostanze attenuanti generiche, con applicazione di una ulteriore diminuzione della pena nella misura che riterrà di individuare.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.
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