Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43621 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43621 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
CELESTI NOME NOME a MIRANDOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 11.5.2022 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto, aggravato, e di ricettazione continuat assolti da quest’ultimo reato limitatamente alla condotta relativa al ciclomotore Yamah targato TARGA_VEICOLO e ha ridetermiNOME, riducendola ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, la pena ai predetti inflitta, confermando nei resto la decisione primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cessazione gli imputati, tramite comune difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, la violazione de norme di cui all’art. 597′ comma 3, cod. proc. pen.
Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto di riferire la pena base al reato di indicandone la consistenza in anni uno, mesi 8 di reclusione ed euro 600 dì multa, quello appello valutando più grave il reato di ricettazione ha ridetermiNOME la pena base in a due, mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa. Tale decisione è stata assunta in violazio deli’art. 597. comma 3, C.P. e si determina quale riforma sfavorevole per gli imputati. pena finale inflitta risulta in concreto inferiore a quella di primo grado per il solo fat Corte di appello di Bologna ha assolto gli imputati da uno dei due reati di ricettazione attribuiti; l’assoluzione da uno dei due reati di ricettazione ha determiNOME in assolut decurtazione di pena pari a mesi quattro dì reclusione ed euro 100 di multa che però è i concreto inferiore alla pena che era stata inflitta per tale reato dal Tribunale di Bologna.
3, Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi prop al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento dei ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorso sono inammissibili, essendo manifestamente infondato à il vizio di violazione di legge denunciato.
Il divieto invocato dal ricorrente è diretto non a garantire all’imputato un trattamen ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegl relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l’applica di un trattamento sanzioNOMErio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione (Sez. 2 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, Rv. 280560 – 01; Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01); e ciò a condizione che il risultato finale dell’operazione implichi l’irrogazione di una pena comple corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunal Bologna, ha ridetermiNOME la pena inflitta agli imputati, riducendola ad anni uno e quattro di reclusione ed euro 500 di multa. Ed invero, il giudice di primo grado aveva rit equa la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa così determinat previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contes aggravanti e alla recidiva, ha individuato la pena base in anni uno e mesi otto ed euro 60 multa con riferimento alla condotta di furto di cui al capo A), aumentata ad anni due e m sei di reclusione ed euro 900 di multa con riferimento alle condotte di ricettazione di capo B), ridotta per il rito alla pena inflitta.
La Corte di appello, a sua volta, assolti gli imputati da una delle due condot ricettazione, ha individuato il reato più grave in quello di ricettazione di cui a residuato, ma, pur avendo determinando la pena base in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, l’ha ridotta – tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa così finendo per individuare la p base – alla stregua del più corretto criterio di determinazione invocato – nella medesima p individuata dal giudice di primo grado, poi aumentata per la continuazione col furto ad due di reclusione ed euro 750,00 di multa (ossia di soli mesi quattro e di euro 150, a f dell’aumento di mesi cinque che prevedibilmente vi sarebbe stato ove si fosse mantenuta come pena base quella del furto che il giudice di primo grado aveva aumentato – senza distinzione – per le due condotte di ricettazione di mesi dieci), ridotta ad anni uno quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Si deve concludere che anzi, a ben vedere, ricorre nel caso di specie proprio la caren di interesse ad impugnare, risultando la soluzione che deriverebbe dalla correzione de lamentata violazione addirittura meno vantaggiosa per il ricorrente.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei rico consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa dì inammissibilità determinata profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugNOMErio, al versamento, in favore de
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare i 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/7/2023.