Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25082 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a I
– COGNOME
omissis
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
In difesa di COGNOME S.M. RAGIONE_SOCIALE è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PADOVA che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
S.M. 1. Con sentenza del 9/5/2022, la Corte di appello di Venezia, in parz riforma della pronuncia emessa il 27/5/2021 in sede di giudizio abbreviato Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, aveva condann
al versamento di una provvisionale in favore delle parti civi confermando nel resto la condanna alla pena di sei anni di reclusione inflit stesso con riguardo al delitto di cui all’art. 609 quater cod.pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, impugnando la pronuncia per cassazione, aveva denunciato: inosservanza ed erronea applicazione degli artt e ss. cod.proc.pen. e dell’art. 185 cod.pen.; vizio di motivazione quan ammissione della costituzione di parte civile dei fratelli della persona inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 n. 6) cod.pen. e travisa della prova e vizio di motivazione, posto che la circostanza attenuant risarcimento del danno era stata negata nonostante l’imputato avesse offerto madre della persona offesa, a titolo di risarcimento del danno, la s complessiva di 70.000 Euro (60.000 Euro nella qualità di esercente la pot genitoriale sulla persona offesa e 10.000 Euro in proprio), rifiutata dalla sul presupposto della non integralità del risarcimento e dell’assenza qualunque offerta quanto ai fratelli della minore; violazione di legge e v motivazione, dedotti con riguardo al mancato riconoscimento delle circostan attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante.
La Corte di cassazione Sez. 3, n. 23303 del 28 aprile 2023, ha accolt ricorso limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’attenuante all’art. 62 n. 6) cod.pen. ed ha rinviato per nuovo giudizio sul punto sezione della Corte di appello di Venezia. La sentenza rescindente ha rilevat la sentenza di primo grado non aveva liquidato alcuna provvisionale di danno, considerazione della condotta parzialmente risarcitoria posta in e dall’imputato nei confronti della parte offesa”, mentre la Corte di ap accogliendo il relativo gravame, aveva invece riconosciuto una provvisional favore della minore persona offesa e della madre, stimata in euro 50.000 p prima e in euro 10.000 per la seconda; nulla era stato riconosciuto in favo fratelli della minore, “non essendovi minimi elementi per stabilire un co ammontare della provvisionale, pur certa la sussistenza di un danno patrimoniale derivante dal reato.”
La sentenza rescindente ha ribadito la giurisprudenza di legittimità ch affermato più volte che ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui a cod.pen., comma 1, n. 6, la sufficienza della somma spontaneamente versa dall’imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona o non può essere esclusa con valutazione sommaria, basata sulla sua esiguità
quanto il giudice è tenuto ad accertare la gravità del nocumento arrecato e le ripercussioni del fatto lesivo nell’ambito della vita familiare e sociale della vitt (tra le altre, Sez. 3, n. 17827 del 5/12/2018, G., Rv. 275479). Per essere riconosciuta l’attenuante, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo di quello patrimoniale e morale, e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, con motivazione adeguata che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (tra le altre, Sez. 2, n. 5302 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; successivamente, Sez. 2, n. 41050 del 14/10/2021, COGNOME, non massimata).
La Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, con la sentenza del 21 settembre 2023 ora impugnata, ha accolto il motivo di impugnazione relativo al profilo di annullamento accolto dalla sentenza rescindente.
In particolare, dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di concordato avanzata dall’imputato con il consenso del P.G. (in quanto non vi era stata rinuncia ad alcun motivo di appello ed era stato prospettato l’accordo sulla pena in modo non corretto, prevedendosi un bilanciamento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante ed un regime di prevalenza per l’attenuante di cui all’ art. 62 n. 6 cod. pen.), il giudice del rinvio ha rit sussistenti i presupposti applicativi dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.p Ciò, in quanto il risarcimento concretamente offerto, pari ad euro 70.000 doveva ritenersi congruo, avuto riguardo, per un verso, alla grave condotta dell’imputato (comunque riqualificata nell’ambito dell’art. 609 quater cod.pen.), e dall’altro all condizioni personali del medesimo imputato, molto giovane all’epoca dei fatti, che svolgeva un lavoro non particolarmente redditizio, quale quello di corriere in una società di distribuzione. Considerazioni che facevano ritenere la somma offerta, anche in mancanza di diverse allegazioni, completamente satisfattiva, con il riconoscimento dell’attenuante in parola.
Tuttavia, da tale riconoscimento non poteva derivare la riduzione della pena inflitta dal GIP del Tribunale di Padova, atteso il giudizio di equivalenza dell circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata, già avallato dalla Corte di . cassazione, in ragione della gravità del fatto, della lunga durata della condotta e della natura dell’illecito.
Avverso tale sentenza, ricorre per cas ‘ s zione l’imputato sulla base dei seguenti motivi, illustrati sinteticamente (art. 173 disp. att. cod.proc.pen.):
nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione all’art. 599 bis cod.proc.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla richiesta di concordat
nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge sostanziale e processuale ed illogicità della motivazione, con riferimento alla
violazione dell’art. 597, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e violazione del divie reformatio in peius, nel punto in cui ha riconosciuto l’attenuante del risarciment del danno senza poi effettuare la diminuzione di pena corrispondente;
nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al mantenime del giudizio di equivalenza e pertanto dell’omessa modifica della determinazi della pena, nonostante il riconoscimento dell’attenuante, che rileva sotto il della illogicità e della inadeguatezza della motivazione, anche con riferime travisamento delle prove.
nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della le penale e sostanziale illogicità della motivazione con riferimento alla viol dell’art. 125 cod.proc.pen. e 579, comma 4, cod.proc.pen. Il motivo censur giudizio relativo al bilanciamento tra le circostanze, posto che ci si era lim appiattirsi sul precedente giudizio del GIP, di cui la sentenza impugnata pedissequamente le parole, a prescindere dall’ulteriore bagaglio circostan derivante dal riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla questione prospettata con il primo motivo, relativa alla impugnazi della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato in ap adottata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, vanno premesse a considerazioni di carattere generale sull’istituto previsto dall’art cod.proc.pen.
1.1. COGNOME In primo luogo, va subito precisato che la giurisprudenza legittimità ha già più volte affermato (Sez. 2-, n. 46283 del 12/10/2022 283999 – 01; n. 25797 del 2021 Rv. 283905 – 01, n. 9047 del 1996 Rv. 205631 01) che nel giudizio di rinvio, è ammissibile, in assenza di specifiche prec normative, il concordato sulla pena previsto dall’art. 599-bis cod. proc. p caso in cui, come è nel caso in esame, residuino margini di discrezionalità decisione del giudice del rinvio imposti dall’art. 627 cod. proc. pen.
1.2. COGNOME Il concordato in appello, originariamente previsto dall’art. cod.proc.pen. all’interno della disciplina delle decisioni in camera di cons stato interessato dalla iniziale declaratoria di incostituzionalità per e delega, per poi essere reintrodotto, con gli artt. 1 e 2, L. 19 gennaio 1999 poi abrogati dal d.l. n. 92 del 2008 conv. in I. n : 125 del 2008.
1.3. COGNOME Successivamente, l’art. 1, commi 56 e 57, L. 23 giugno 2017, n. 103 ha previsto l’art. 599- bis c.p.p. intitolato “Concordato anche con rinuncia a di appello”, introducendo anche alcune esclusioni (per i delinquenti abi professionali o per tendenza, oltre che per una serie di gravi reati, in sovrapponibile a quanto previsto in punto di patteggiamento “allargato”. S
disciplina, in seguito, è intervenuta anche la riforma Cartabia, con l’art. 34, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Nella sua conformazione attuale, il concordato non presenta più preclusioni, né soggettive, né oggettive.
1.4. Il nuovo comma 3 inserisce il concordato nella nuova fisionomia d giudizio di appello, per cui, posto che il rito in appello si svolge in c consiglio senza partecipazione delle parti, laddove la richiesta di concorda rigettata, è disposto che si proceda alla continuazione del giudizio o in pu udienza o in camera di consig:io “partecipata”, in cui l’istanza può essere rinn Invece, ai sensi del comma 3- bis, se già le parti sono nelle condizi partecipare (udienza pubblica o rito camerale partecipato), il dinieg concordato non può che comportare la prosecuzione del giudizio in quella stes forma, mentre la rinnovazione della richiesta è preclusa.
1.5. COGNOME Nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati contrasti qu alla impugnabilità in cassazione della pronuncia sulla richiesta di conco adottata dalla Corte di appello.
1.6. COGNOME Sotto il profilo della ammissibilità del ricorso per cassazione ba sul motivo della omessa declaratoria di prescrizione del reato verific precedentemente al concordato in appello, a risoluzione di contrasto, s intervenute le Sezioni Unite, con sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 20 Fazio, Rv. 284481 – 01, le quali hanno affermato il principio di diritto seco quale all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazio cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescri maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
elazione alla più generale questione della impugnabilità in sé del din di concordato, va osservato che le citate Sezioni Unite, in motivazione, h ribadito che il modulo procedimentale del concordato in appello, non costitui procedimento speciale e non si discosta dal modello ordinario in relazione rinuncia ai motivi e alla valutazione di quelli non rinunciati, e quindi cons assegnare priorità alla verifica dell’insussistenza delle cause di non pu previste dall’art. 129 cod. proc. pen., verifica da compiersi, da parte del indipendentemente dalla piattaforma negoziale.
In motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite ha escluso, per un ver «l’introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenz a seguito di concordato in appello» ed ha rimarcato di non condividere quella l esegetica secondo cui la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. pro è preclusa ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto s di un orientamento che si limita a considerare che «l’art. 610, comma 5-bis, proc. pen., come riformulato dall’art. 1, comma 62 della legge 23 giugno 2017, 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha escluso la ricorribaltà per cas
avverso la sentenza di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. bis cod. proc. pen., limitando l’impugnazione al solo ricorso straordinario all’art. 625 bis cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 54543 del 28/09/2018, Tornabene mass.) e che interpreta la locuzione «allo stesso modo la Corte dich l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione -della pena e contro la sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis», come una sorta di esclus tout court di ogni possibilità di ricorso nei confronti di tali tipologie di “per definizione” ritenute non impugnabili.
Si tratta, per Sezioni Unite Fazio, di cui di riferisce, di una pro ermeneutica che, individuando nella disposizione dell’art. 610, comma 5-bis c proc. pen. una diretta e indiscriminata previsione di inammissibilità del r avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non tiene co della stessa collocazione topografica della norma, inserita tra quelle v disciplinare gli atti preliminari del procedimento in cassazione.
7 . COGNOME Una volta affermata per l’imputato la possibilità di ricorrer cassazione, unitamente alla sentenza che definisce l’appello, avverso il dini concordato, deve tuttavia essere posto e risolto il diverso problema del p dell’interesse dell’impugnante a ricorrere avverso tale diniego.
1.8. COGNOME Dalla disciplina del concordato in appello, sopra tratteggiata estrema sintesi, risulta evidente che, come espressamente rilevato da S.U. Fa non si tratta di un procedimento speciale di tipo premiale, ma di una modali semplificazione del giudizio di appello, che si inserisce all’interno del me giudizio di impugnazione. Il vaglio sulla sua ammissibilità è lasciato intera alla discrezione della Corte di appello, ferma restando la possibilità per l’app di rinunciare alla stessa impugnazione ex art. 589 cod.proc.pen. in tutto o in (Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 2016) Rv. 266245 – 01).
1.9. Pertanto, deve escludersi che in sede di legittimità possa de tout court la violazione della legge processuale in relazione alla decision Corte di appello di non dare corso al concordato, né, tanto meno, può afferm che qualsiasi difetto logico della motivazione addotta dalla Corte di appello pe recepire il concordato implichi la nullità della sentenza che ha definito il gi
1.10. Peraltro, come osservato da Sez. 2, n. 3124 del 2024, che richi numerosi precedenti conformi (N. 41553 del 2023 Rv. 285393 – 01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464 – 01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512) pur in presenza di decision difformi (Sez. 3 – , Sentenza n. 16692 del 16/01/2024) è preferibile la tesi s la quale, a seguito del rigetto, le parti possono presentare una nuova propo non si rinviene alcun interesse ad impugnare l’ordinanza di rigetto unitamente sentenza, tenuto conto che al rigetto consegue l’esame “integrale” dell’a appello sia in punto di accertamento della responsabilità, che di inflizion
sanzione, sicché l’imputato ha l’opportunità di difendersi sia sui motivi relativi all responsabilità (rinunciati all’atto della proposta), che su quelli relativ trattamento sanzionatorio.
1.11. COGNOME Nel caso in esame, in seguito al rigetto della proposta di pena concordata, l’imputato non ha proposto nuova istanza, si è difeso nel processo di appello anche nel merito, e la Corte di appello ha riconosciuto l’attenuante che formava oggetto del giudizio di rinvio prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen. Difett dunque del tutto l’interesse ad impugnare il diniego al concordato.
COGNOME I restanti motivi di ricorso, in quanto connessi, vanno trattat congiuntamente e sono infondati.
Va infatti confermato il principio (Sez. 4, 7/10/2020, n.29599; S.U., n. 33752 del 18/04/2013- Rv. 255660), secondo il quale, la conferma da parte del giudice dell’impugnazione dell’esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l’esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola i principi posti dall’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (v. Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, COGNOME, Rv. 223442; Sez. 2, n. 42354 del 23/09/2005, COGNOME, Rv. 232742; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, COGNOME, Rv. 233981; Sez. 2, n. 47483 del 19/12/2007, COGNOME, Rv. 239325; Sez. 6, n. 13870 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 246685; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, COGNOME, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/012, COGNOME, Rv. 254261; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254262; le quali sono tutte giunte -alla conclusione che, qualora alla esclusione di una circostanza aggravante od al riconosciMento di una ulteriore circostanza attenuante consegua la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze, il giudice dell’impugnazione conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione se congruamente motivato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella motivazione del citato arresto (così massimato: “Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione”) le Sezioni Unite hanno osservato che, tenuta presente la correlazione tra effetto devolutivo dell’appello e divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, resta ferma la necessità di reiterazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze allorquando ciò sia imposto dall’accoglimento totale o parziale dell’impugnazione
della parte e costituisca, quindi, conseguenza dell’effetto parzialmente devol normativamente previsto in via generale.
E’ stata evidenziata la stretta correlazione ravvisabile tra effetto devo dell’appello e divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal imputato e la previsione, peraltro, di sia pur limitate eccezioni alla dell’effetto parzialmente devolutivo posta dall’art. 597 cod.proc.pen., comm Ciò impone una attenta analisi della operatività del divieto di reformatio in alla stregua del tenore letterale delle varie disposizioni di cui al citato arti principi in punto di impugnazione, diritto di difesa ed ambito della valuta discrezionale attribuita al giudice di appello.
Se è certo che il divieto di reformatio in peius è esteso alle singole componenti che concorrono a formare il trattamento sanzionatorio complessivo, ciò imponendolo la corretta interpretazione dell’art. 597 cod.proc.pen., commi 4, da leggersi in correlazione con la regola dell’effetto parzialmente devo posta dal comma 1 del citato articolo, le S.U. hanno evidenziato come le ipo derogatorie a siffatta regola (previste nel comma 5) non possano, in assenz specifica previsione, essere parimenti poste in correlazione con il divi questione, ad esse essendo estranee proprio perché introduttive di poteri di uf del giudice di appello – quelle argomentazioni circa l’ambito della decisio appello a fronte dei motivi proposti dall’imputato e del petitum sostanziale sua impugnazione.
Inoltre, hanno sottolineato che l’obbligo di corrispondente diminuzione de pena di cui al dell’art. 597 cod.proc.pen., comma 4 è limitato all’accogli dell’appello dell’imputato relativo a circoStanze o reati concorrenti, ossia come è lecito desumere dalla stretta correlazione tra la locuzione finale (“l complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita”) ed il preceden riferimento ai motivi accolti (“se è accolto l’appello dell’imputato rel circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni aggiunta od eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, s accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione; dall’altro che nessun richiamo o riferimento al divieto di reformatio in peius è rinven nella disposizione di cui al comma 5 dell’articolo citato che -si sottolinea una volta- disciplina ipotesi derogatorie alla regola dell’effetto parzi devolutivo posta dal comma 1 dello stesso articolo, tra l’altro attribuen quello che qui interessa, al giudice di appello, “quando occorre”, il po effettuare il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 cod.pen.
Il tenore letterale delle disposizioni dell’art. 597, commi 4 e 5, (en di stretta interpretazione) milita, pertanto, a favore dell’orientamento acco
Supremo Collegio, non potendosi estendere il regime previsto dall’art. 597 cod.proc.pen., comma 4, ad ipotesi diverse da quelle in tale comma contemplate e non potendosi procedere, attesa la sua peculiarità, ad una “lettura integrata” del comma 5 del medesimo articolo sulla base del disposto di cui al comma che lo precede.
10. Infine, deve rilevarsi come a favore di tale orientamento militino, parimenti, ragioni di ordine sistematico alle quali vanno ricondotte sia la riconosciuta possibilità per il giudice di appello di estrinsecare liberamente, seppure nell’ambito del devolutum, i suoi poteri di cognizione con ampia libertà di motivazione, sia la innegabile autonomia e discrezionalità del giudizio di comparazione che non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato (si pensi al caso del concorso di quattro o più aggravanti ritenute equivalenti ad una attenuante ed alla eventualità che il giudice di appello escluda una sola delle aggravanti ritenute sussistenti dal giudice di primo grado; una logica rigidamente ed esclusivamente matematica, comportante l’automatica riduzione della pena inflitta in primo grado, porterebbe a snaturare il giudizio di appello ed il potere di valutazione della gravità del fat attribuito al relativo giudice), sia l’incongruenza, quindi, di una “presunzione assoluta” della necessità di modifica del precedente giudizio, di fatto implicante non già una mera riduzione della pena ma una obbligatoria formulazione di un giudizio più favorevole, con conseguente irragionevole parificazione di casi eterogenei ed inaccettabile invasione del campo di valutazione discrezionale del giudice di appello.
Ed infatti, ove non si riconoscesse al giudice di appello -allorquando dall’accoglimento dell’impugnazione consegua la necessità di un nuovo giudizio di comparazione- uno spazio deliberativo autonomo, si verrebbe ad attribuire la stessa “efficacia demolitrice” del giudizio di comparazione operato in primo grado a tutti i casi di sottrazione di una o più circostanze aggravanti od aggiunta di una o più circostanze attenuanti, siano esse afferenti a dati marginali per qualità e quantità ovvero siano esse di estremo rilievo qualitativo o quantitativo.
12. Ciò posto, nell’argomentare la propria decisione di mantenere fermo il giudizio di equivalenza, la Corte di merito, contrapponendo alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche la residua circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall’ art. 62 n. 6 c.p.- ha adeguatamente ritenuto che il bilanciamento non possa che rimanere in termini di equivalenza alla luce della gravità della condotta, del lungo tempo della stessa e degli effetti negativi sulla persona offesa.
13. In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato a pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Oscuramento dei dati sensibili come imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024.
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