Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato in Nigeria, il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 19/6/2023 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria inflitta per la contravvenzione di cui al capo 3;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO INI FATTO
Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 7 marzo 2021, riconosceva la responsabilità dell’imputato, oggi ricorrente, per i tre reati (furto aggravato, ricettazione e contravvenzione in materia di armi) descritti in imputazione. Riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, ritenuto più grave il reato di furto aggravato (pena base mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa), riduceva la pena per le circostanze attenuanti generiche (riconosciute in regime di prevalenza sulla contestata aggravante) a mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa, aumentava uno actu la pena per la continuazione con gli altri due reati in contestazione a mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa; pena definitivamente ridotta per la scelta del rito a mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa. Pena sospesa alle condizioni di legge.
La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata dal solo imputato:
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato descritto al capo 1, per mancanza di querela (art. 2, comma 1, D.L.vo 10/10/2022, n. 150, la cui efficacia decorre dal 30 dicembre 2022);
ha riconosciuto, per il reato di ricettazione descritto al capo 2, l’attenuante ad effetto speciale di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., rideterminando in me/ius la relativa sanzione in mesi due e giorni 20 di reclusione, euro 100,00 di multa;
ha sciolto ex officio il vincolo della continuazione, riconosciuto in primo grado con la contravvenzione di cui al capo 3, per difetto di medesimezza del disegno criminoso, e, riconosciuta l’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 4, legge 110/75, ha inflitto (ex novo) la sola pena pecuniaria autonoma di euro 800,00 di ammenda.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito inflitto, per la contravvenzione di cui al capo 3 una sanzione pecuniaria (euro 800,00 di ammenda) non irrogata in primo grado nell’ambito della ritenuta continuazione, poi dissolta dalla Corte della revisione nel merito, con decisione assunta di ufficio;
2.2. Il medesimo vizio è denunziato in riferimento al comma 1 dell’art 597 cod. proc: pen, per avere la Corte territoriale sciolto ex officio il vincolo della continuazione in assenza di devoluzione sul punto;
2.3. Vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod, proc. pen.), avendo la Corte dissolto il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado tra delitto (capo 2) e contravvenzione (capo 3), senza punto argomentare la decisione assunta in assenza di devoluzione,.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Il Tribunale, riconosciuto il vincolo della continuazione (anche) tra delitto (capo 2) e contravvenzione (capo 3) aveva aumentato complessivamente la pena per la continuazione con due distinti reati (capi 2 e 3) di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa, senza specificare quale aumento dovesse tributarsi a ciascuno dei due reati. La Corte, dissolto ex officio il riconosciuto vincolo, ha applicato ex novo, per la contravvenzione appena separata, la sanzione di euro 800,00 di ammenda, certamente superiore alla pena pecuniaria complessivamente calcolata in primo grado per i due reati satellite (capi 2 e 3) avvinti in ccntinuazione al furto descritto al capo 1.
1.2. Secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. 597 cod. proc. pen., che detta le principali coordinate normative della devoluzione al giudice di merito superiore, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (tantum devolutum quantum appellatum). Detta previsione normativa non si limita a circoscrivere l’ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma, con l’esplicito riferimento ai “motivi proposti”, lascia chiaramente intendere che, entro quell’ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dell’accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi, i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell’art. 581 cod. proc. pen., sono strettamente collegati alle “richieste” cioè al petitum sostanziale dell’impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l’equivalente della causa petendi.
Nella fattispecie, erano stati devoluti dall’imputato alla cognizione della Corte di appello i seguenti punti della decisione: derubricazione del furto consumato in furto tentato (reato poi ritenuto improcedibile in appello per mancanza di querela in virtù della novella n. 150/2022, entrata in vigore il 30 dicembre 2022); concessione del beneficio della sospensione c:ondizionale della pena (beneficio già concesso in primo grado) La sentenza di primo grado non era pertanto stata
impugnata, né in punto di dosimetria della sanzione, né quanto a riconoscimento della continuazione tra reati di specie diversa.
1.3. A norma dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando -come nel caso di specie- appellante è il solo imputato, «il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità» e, secondo quanto stabilito dal comma successivo, in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a «reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». Non è dubbio che il declamato divieto riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena» (Sez. u, n. 40910 del 27/9/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066). Mentre poi si è successivamente precisato che (Sez. u, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 25865301), in ipotesi di mutamento dei parametri sanzionatori in appello, “non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore”. Infatti, l’unico parametro di raffronto omogeneo tra il giudizio di primo grado e quello di appello è quello della entità della pena finale, che non deve essere superata dal giudice del gravame. L’affermazione trova fondamento nell’esegesi letterale dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui si fa riferimento alla corrispondente diminuzione della “pena complessivamente irrogata”, ciò che, in caso di “ristrutturazione” della piramide sanzionatoria o nuova qualificazione giuridica, limita la portata del divieto al solo approdo conclusivo dei’ nuovo giudizio di determinazione della pena, senza estendersi ai singoli segmenti o passaggi di esso.
1.4. Nella presente fattispecie processuale, le decisioni sui reati satelliti, avvinti i continuazione, e sulla pena per questi calcolata, non sono state impugnate da alcuno. E’ pertanto certamente inosservante del divieto di reformatio in peius l’irrogazione di una sanzione “autonoma” per la contravvenzione di cui al capo c), sicuramente più elevata di quella calcolata quale aumento per continuazione in primo grado per i due distinti reati avvinti in continuazione.
Ma v’è di più e di diverso.
La Corte ha sciolto il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado tra due delitti (capi 1 e 2) ed una contravvenzione (capo 3) in assenza di devoluzione sul punto, violando quindi, prima ancora che il divieto di reformatio in peius i limiti del principio devolutivo scolpiti al comma 1 dell’art. 597 del codice di rito.
2.1. Sul punto si deve dar conto, in senso opposto a quanto poco sopra sostenuto, di una non recente pronuncia di questa stessa sezione (sent. n. 9390 del 27/02/1978, Rv. 139688), che ha stimato legittimo lo scioglimento in appello e “di ufficio” del vincolo della continuazione, non ritenendolo contrastare con il divieto (reformatio in peius) scandito all’art. 515 del codice di rito in allora vigente. E’ facile intuire, tuttavia, che un tale assunto era legato alla granitica certezza, in allora imperante (Sez. U, n. 14890 del 22/10/1977, Rv. 137329), che non potesse riconoscersi continuazione tra delitti e contravvenzioni, ancorché animate dal dolo, giacché una tale unificazione sanzionatoria sarebbe avvenuta in violazione del principio di legalità. Corretta dunque, in tale ottica, ed anzi doverosa, la decisione d’appello che, per riportare nell’alveo legale la pena inflitta in continuazione in primo grado, avesse sciolto d’ufficio il vincolo della continuazione.
2.2. La certezza sottesa all’argomentare della Corte è, tuttavia, venuta meno per effetto dell’intervento delle Sezioni unite della Corte (sent. n. 6300 del 26/05/1984, Rv. 165179) e della successiva lettura della norma (art. 81, comma secondo, cod. pen.) offerta della Corte costituzionale (sent. n. 312 del 17/03/1988), che dichiarò infondata la questione sollevata (impedimento legale a riconoscere la continuazione tra delitti e contravvenzioni) dal giudice comune, proprio in ragione del mutato diritto vivente.
2.2. Alla luce del comma 1 dell’art. 597 del codice di rito vigente, non è pertanto possibile oggi riconoscere legittimità all’intervento officioso del giudice di appello, che dissolve il vincolo della continuazione già riconosciuta in primo grado tra delitto e contravvenzione.
La sentenza deve essere sul punto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte genovese, che provvederà al nuovo calcolo della sanzione per i due reati (capi 2 e 3) avvinti in continuazione, curando di misurare l’aumento per la contravvenzione di cui al capo 3) in termini c:ompatibili con la frazione di aumento già presumibilmente calcolata in primo grado per tale reato satellite.
Irrevocabile è l’accertamento della responsabilità per i reati di cui ai capi 2 e 3 della imputazione ed immutata resta la pena base calcolata, per effetto della riconosciuta attenuante, dalla Corte di appello per il delitto di ricettazione sub 2, in mesi due e giorni 20 di reclusione, euro 100,00 di multa, pena sospesa alle condizioni di legge.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Irrevocabile l’accertamento della responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.