Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42624 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI OONWPVM) nato a CASALBORDINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena della multa, da sostituirsi con quella di euro 160, e la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 20 gennaio 2024, la Corte di appello di Firenze ha riformato in parte la sentenza pronunciata il 24 maggio 2018 – all’esito di giudizio abbreviato – dal Tribunale di Prato nei confronti di NOME COGNOME. La Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 707 cod. pen. (contestato al capo B) e ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis cod. pen. aggravato dalla recidiva reiterata e specifica, essendo stato così riqualificato dal Tribunale il reato di cui agli artt. 99, commi 2 e 3, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. contestato al capo A). La pena – che il Giudice di primo grado aveva indicato per entrambi i reati (uniti dal vincolo della continuazione) nella misura di mesi sei di reclusione, giorni cinque di arresto ed C 160 di multa – è stata rideterminata, per il solo reato di cui al capo A), nella misura di mesi sei di reclusione ed C 240 di multa.
Contro la sentenza della Corte di appello l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore di fiducia munito di apposito mandato.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta errata applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione per essere stata ritenuta applicabile la recidiva pur in presenza di precedenti risalenti nel tempo e di una condotta di minima offensività non espressiva di accresciuta colpevolezza o pericolosità sociale. Il difensore lamenta in particolare che, nel ritenere applicabile in concreto la contestata recidiva, la Corte di appello abbia attribuito rilevanza a condanne intervenute «dal 1980 sino al 2019» così valorizzando anche fatti successivi a quello per cui si procede (che risale al 10 febbraio 2018).
Col secondo motivo, il difensore deduce violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Rileva che il giudice di appello, pur dovendo rideterminare la pena per il solo capo A), ha inflitto all’imputato una pena pecuniaria superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado (C 240 di multa, a fronte della pena di C 160 di multa indicata dal Tribunale). Lamenta, inoltre, che nel dispositivo della sentenza di appello, la Corte territoriale non abbia dato atto della diversa qualificazione giuridica del fatto intervenuta all’esito del giudizio di primo grado.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena della multa, da sostituirsi con quella di euro 160. Ha chiesto che, nel resto, il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito specificati. Il primo non supera il vaglio di ammissibilità.
Come noto, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo d devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782). La Corte di appello si è uniformata a questi principi di diritto perché non si è limitata a richiamare i precedenti, ma ha sottolineato che si tratta di precedenti specifici e che le condanne riportate dimostrano il protrarsi nel tempo di una propensione a delinquere non contrastata dall’intervenuta esecuzione di pene detentive.
La Corte territoriale ha ricordato che COGNOME «annovera numerosi precedenti penali, anche specifici, a partire dal 1980 sino al 2019», ma ciò non comporta come il difensore vorrebbe sostenere – che siano state considerate ai fini della recidiva anche condanne successive al fatto per cui si procede. Facendo riferimento alle condanne successive, infatti, la Corte territoriale ha inteso porre in evidenza una costante reiterazione nel tempo di condotte illecite che ha valutato significativa di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità ancorché i precedenti valutabili ai fini della recidiva fossero risalenti nel tempo (circostanza della quale la sentenza impugnata dà atto). A ciò deve aggiungersi che la Corte di appello (pag. 6 della motivazione), ha ritenuto che il furto per cui si procede, pur tentato, fosse espressivo di particolare propensione a delinquere sottolineando che COGNOME «trae di che vivere» dalla commissione di reati contro il patrimonio. In sintesi, La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta oggetto del procedimento rappresentasse la prosecuzione di un processo delinquenziale avviato di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria, né manifestamente illogica.
All’esito del giudizio di primo grado NOME COGNOME è stato condannato alla pena finale di mesi sei di reclusione, giorni cinque di arresto ed C 160 di multa per il reato di cui agli artt. 99, commi 2 e 3, 56, 624 bis cod. pen. e per il reato di cui all’art. 707 cod. pen contestato a
capo B). La pena è stata così calcolata: mesi nove di reclusione ed C 240 di mul per il tentato furto, aumentata di giorni otto di arresto per la contravvenzio cui al capo B), ridotta per la scelta del rito. Della diversa qualificazione gi del fatto la sentenza di appello dà conto nella motivazione sicché non si compren perché tale diversa qualificazione giuridica dovesse essere ribadita nel disposit tanto più che sul punto non era stata proposta impugnazione.
La Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione l’ille contravvenzionale e ha rideterminato la pena sottraendo dalla stessa i cinque mesi di arresto inflitti per il reato di cui al capo B). Pertanto, la pena avrebbe essere indicata nella misura di mesi sei di reclusione ed C 160 di multa. È s indicata, invece, in mesi sei di reclusione ed C 240 di multa. Si tratta, all’ev di un errore materiale perché si è tenuto conto della pena pecuniaria inflitta reato di cui al capo A), senza la riduzione operata ai sensi dell’art. 442 cod. pen. L’errore ha determinato la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. p essendo stata inflitta una pena pecuniaria più elevata di quella indicata dal gi di primo grado. La rideterminazione della pena pecuniaria non richied accertamenti in fatto essendo sufficiente fare riferimento alla pena inflitta in grado. Si può dunque procedere ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. e determinare la pena pecuniaria nella misura di C 160,00 di multa.
Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena pecuniaria rideterminata nella misura di C 160,00 di multa. N resto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 160,00 di multa. Dichiara inammissibile ricorso nel resto.
Così deciso il 31 ottobre 2024
Il Pr idente