Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44869 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44869 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Grado (Go) DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 1363/22 della Corte di appello di Trieste del 28/11/2022
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la recidiva, con rideterminazione della stessa;
letta la memoria difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, parzialmente confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 385 cod. pen. (capo a] dell’imputazione), assolvendolo dalla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. (capo b) e rideterminando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo un unico motivo concernente il trattamento sanzionatorio.
In particolare rdeduce la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e del divieto di reformatio in peius, evidenziando che nella rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello a seguito del proscioglimento per il concorrente reato contravvenzionale, è stato applicato un aumento a titolo di recidiva pari a dieci mesi di reclusione, laddove il primo giudice aveva ritenuto di fissarlo in nove mesi di reclusione.
Risulta, così, violato il principio, affermato dalla concorde giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nella rideterminazione(T – r – gEtamento sanzionatorio, dovuta alla intervenuta assoluzione in appello dell’imputato dalla concorrente contravvenzione di cui allo art. 650 cod. pen., la Corte territoriale ha applicato sulla pena base per il delitto di evasione, fissata nella misura di un anno e tre mesi di reclusione, un aumento a titolo di recidiva pari a dieci mesi di reclusione (fino alla misura di due anni ed un mese di reclusione), per poi ridurla ex art. 442 cod. proc. pen. per il rito prescelto.
Il Tribunale di Gorizia aveva, invece, in primo grado aumentato la pena già determinata per continuazione tra i due illeciti contestati di nove mesi di reclusione a titolo di recidiva.
Risulta, pertanto violato, violato l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nonché il principio indicato dal ricorrente e ormai da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittinnità r secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (per tutte v. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 in termini generali), sicché il giudice d’appello, in caso di accoglimento dell’impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla sussistenza di un’aggravante o f come nel caso di specie / all’assoluzione da reato concorrente, non può applicare, per la circostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dalla sentenza di primo grado. (tra molte v. Sez. 2, Sentenza n. 17585 del 23/03/2023, Cordì, Rv. 284531).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ma la pena può essere rideterminata da questa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen. sottraendo alla misu complessiva della pena un mese di reclusione, onde rideterminarla in quella indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno, mesi tre e giorni venti di reclusione.
Così deciso, 6 ottobre 2023