Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16116 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Viene al vaglio odierno di questa Corte la pronunzia deliberata il 10 luglio 2023 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato in punto di trattamento sanzioNOMErio la decisione del Tribunale di Messina che — all’esito di rito abbreviato – aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di furto con strappo aggravato dalla minorata difesa, riconoscendo la coni:inuazione esterna con tre furti pluriaggravati, già definitivamente giudicati con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Messina. Più in particolare, in risposta ad una specifica doglianza dell’imputato – che lamentava la mancata specificazione del calcolo della pena -, la Corte di appello ha ridetermiNOME la pena complessiva,
già decurtata per il rito, ad anni tre e mesi sei di reclusione ed eur0 1000 di multa, individuando come reato più grave quello sub iudice.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un’unica censura, con la quale si duole della violazione del divieto di reformatio in peius e del giudicato parziale formatosi sulla pena base.
In sostanza il ricorrente lamenta che la Corte di appello, nello specificare il calcolo della pena, avrebbe inflitto, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, una pena più severa di quella di due anni di reclusione ed euro 1500 di multa, che era stata irrogata in primo grado e che – sostiene il ricorrente non costituiva una aumento per la continuazione con i reati di cui alla condanna definitiva, ma rappresentava, piuttosto, la pena complessiva, comprensiva sia della sanzione per il reato sub iudice che per quelli pregressi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Per comprendere le ragioni della decisione odierna occorre chiarire il contenuto delle sentenze di merito.
1.1. Il primo Giudice, con una motivazione del tutto priva della necessaria puntualizzazione circa l’individuazione del reato più grave tra i tre già giudicati e quello ancora sub iudice e circa la struttura del calcolo della pena, in motivazione si è limitato ad indicare una pena di due anni di reclusione e 1500 euro di multa, già decurtata per il rito. Solo nel dispositivo vi è una traccia della volontà del decidente, laddove si legge che la pena di cui sopra era «in continuazione con la pena comminata con la sentenza n. 2469/2019 R. Sent. del Tribunale di Messina».
Dal tenore letterale del dispositivo del primo Giudice, dunque, può evincersi – nonostante l’approssimazione argomentativa della sentenza – che il Tribunale avesse ritenuto più grave uno tra i reati già giudicati e avesse poi individuato come pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. quella di due anni di reclusione ed euro 1500 di multa già decurtata del terzo per il rito abbreviato.
La Corte di appello non è stata di questo avviso se ha, invece, individuato, come reato più grave, quello sub íudice, per cui ha reputato doversi infliggere la pena di cinque anni di reclusione ed euro 1350 di multa, pena che ha aumentato di un mese di reclusione ed euro 50 di multa per ciascun furto già giudicato, per
poi ridurre la pena per il rito ad anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa.
Il ricorrente percorre la tesi secondo cui la pena di due anni di reclusione ed euro 1500 di multa individuata dal Tribunale fosse quella complessiva, comprensiva sia della pena base per il reato ritenuto più grave, che di quella per i reati satellite, donde vi sarebbe stata violazione del divie:o di reformatio in peius nel momento in cui la Corte di appello ha riformulato il calcolo e ha individuato una pena complessiva di tre anni di reclusione (ed euro 1000 di multa).
1.2. Orbene, il Collegio ritiene che, pur al netto della grave carenza motivazionale della sentenza di primo grado, dalla sua parte dispositiva possa ricavarsi che la pena di due anni di reclusione ed euro 1500 di multa di cui al dispositivo della sentenza di primo grado sia stata individuata quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. rispetto ad un non meglio precisato reato posto a base del calcolo e oggetto della sentenza definitiva. Nel dispositivo, dunque, il Giudice di prime aveva indicato solo la pena in aumento che, quindi, andava cumulata con quella della sentenza di patteggiamento del 2019, sì da giungere ad una pena complessiva di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1900 di multa.
Dal canto suo, la Corte di appello, cogliendo che il Giud ce di primo grado non aveva individuato la pena da porre a base del calcolo, nell’esercizio del potere-dovere di procedere a tanto e nella conseguente riformulazione del trattamento sanzioNOMErio, non ha violato il divieto di reformatio in peius perché la pena che ha inflitto – anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa è inferiore a quella che risulta dalla somma tra l’aumento in continuazione individuato dal Tribunale e la pena applicata con la sentenza definitiva, cumulo – come già precisato – pari a tre anni e sei mesi di reclusior e ed euro 1900 di multa.
A questo riguardo, merita condivisione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il divieto di reformatio in peius non opera nel caso in cui, nell’esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d’appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia ridetermiNOME la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque – all’esito dei calcoli intermedi – ad una pena finale inferiore a quella applicata in primo grado (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, COGNOME e altri, Rv. 258139). Tale principio, naturalmente, trova applicazione anche in un caso come quello oggi al vaglio del Collegio, in cui la pena detentiva, all’esito del giudizio di secondo grado e nonostante la dedizione del calcolo, sia
rimasta uguale, giacché il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. inibisce solo l’applicazione di una pena più grave.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/02/2024.