Divieto di Reformatio in Peius: Quando il Giudice d’Appello Può Rideterminare la Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul divieto di reformatio in peius, un principio cardine del nostro sistema processuale penale. Questo principio stabilisce che, se solo l’imputato presenta appello, la sua posizione non può essere peggiorata nel giudizio successivo. Ma cosa succede se l’imputato viene assolto dal reato più grave e rimane in piedi solo un’accusa minore? La Corte suprema ha fornito una risposta precisa, delineando i confini entro cui il giudice d’appello può muoversi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna di primo grado per due reati: furto aggravato e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (in una forma lieve). Il primo giudice aveva individuato nel furto il reato più grave, fissando una pena base di tre anni di reclusione, e aveva poi calcolato la pena complessiva tenendo conto anche del reato di spaccio, considerato ‘satellite’.
L’imputato, unico a impugnare la sentenza, si è rivolto alla Corte d’Appello. Durante il secondo grado di giudizio, il reato di furto aggravato è stato dichiarato improcedibile per mancanza della necessaria querela. Di conseguenza, i giudici d’appello hanno dovuto ricalcolare la pena per il solo reato residuo, quello relativo agli stupefacenti. La nuova sanzione è stata fissata in un anno e otto mesi di reclusione e quattromila euro di multa. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che tale rideterminazione avesse peggiorato la sua posizione, violando appunto il divieto di reformatio in peius.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la decisione della Corte d’Appello e fornendo un’analisi dettagliata del principio in questione.
Il principio del divieto di reformatio in peius
La Suprema Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il divieto di reformatio in peius non viene violato quando il giudice d’appello, a seguito dell’assoluzione dell’imputato (unico appellante) dal reato più grave che aveva costituito la base per il calcolo della pena, si trova a dover rideterminare la sanzione per il reato residuo. In questa specifica situazione, il giudice ha la facoltà di infliggere una pena per il reato ‘superstite’ anche superiore a quella che era stata originariamente calcolata per lo stesso in primo grado. Esistono, però, due limiti invalicabili.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la nuova pena non deve superare né l’importo della pena base originariamente fissata dal primo giudice (nel caso di specie, tre anni di reclusione), né l’ammontare della pena complessiva inflitta in primo grado. Nel caso esaminato, la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa era palesemente inferiore sia alla pena base di tre anni sia alla pena totale della prima sentenza. Pertanto, l’operato della Corte d’Appello è stato ritenuto pienamente legittimo.
I giudici hanno sottolineato che il venir meno del reato principale comporta una necessaria ristrutturazione del calcolo sanzionatorio, che non può essere vincolato alle valutazioni fatte dal primo giudice su un reato ‘satellite’ quando l’impianto accusatorio complessivo era diverso.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la garanzia per l’imputato non consiste nel ‘cristallizzare’ la pena per ogni singolo reato, ma nell’assicurare che l’esito finale del giudizio di appello, da lui promosso, non sia peggiorativo nel suo complesso. La decisione ha anche comportato, data l’inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Cosa succede se il reato più grave, usato per calcolare la pena base, viene a mancare nel giudizio d’appello?
Se il reato più grave viene dichiarato improcedibile o l’imputato viene assolto da esso, il giudice d’appello deve ricalcolare la pena basandosi unicamente sul reato o sui reati residui.
In che modo il giudice d’appello può rideterminare la pena per il reato residuo senza violare il divieto di reformatio in peius?
Il giudice può infliggere una pena per il reato residuo anche superiore a quella calcolata per lo stesso in primo grado, a condizione che la nuova pena non superi né la pena base né la pena complessiva stabilite nella sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16761 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che deduce la violazione legge e il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena residuo reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo dichiarato improcedibile il concorrente reato di cui agli artt. 110, 624, 625 61 n. 2 cod. pen. per mancanza di querela, è inammissibile perc manifestamente infondato, atteso che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l’imputato, esclusivo impugnante, dal reato in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il re reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo gr (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279), come avvenuto nel caso di specie, in quanto, in luogo della pena base di anni tre di reclusi euro trecento di multa siccome fissata dal primo Giudice in relazione al rea furto aggravato, la Corte di merito ha inflitto la pena di un anno e otto reclusione e quattromila euro di multa per il restante reato di cui all’art già satellite in primo grado;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.