Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43997 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43997 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a URBINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio al Giudice di merito la sentenza impugnata.
RITENUTO IN IFATTO
Con la sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunalle di Pesaro il 11 dicembre 2018, ha assolto NOME COGNOME, perché il fatto non sussiste, dai reati a lui ascritti ai cap A) ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2010;
ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per i redditi da partecipazione relativi all’anno d imposta 2013;
ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per i redditi da partecipazione relativi all’anno d imposta 2014;
ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2011;
ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2013;
ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2014;
ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2015;
Ha dichiarato non doversi procedere per il reato ascritto al capo E), ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2010, perché estinto per prescrizione.
La Corte territoriale ha ridetermiNOME la pena in 10 mesi di reclusione, ha ridotto l’entità della confisca e confermato nel resto la sentenza di primo grado, per i reati, commessi quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di cui ai capi:
ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2012;
ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2013 per l’Iva;
ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2014 per l’Iva;
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo 3 motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in risposta ai motivi di appello sul reato di cui al capo B) ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non impugNOME il capo B, mentre l’appello aveva ad oggetto tutti i capi per i quali era intervenuta la condanna; sarebbe stata anche depositata una memoria difensiva sull’insussistenza del reato di cui al capo B).
Inoltre, il capo B) è stato ritenuto il più grave, nella determinazione della pena per il reato continuato, sicché sarebbe stato comunque in connessione essenziale logico-giuridica con gli altri. Infine, la perizia disposta d’ufficio in appell riguardato tutti i capi di imputazione.
La Corte di appello avrebbe, quindi, omesso di rispondere alle argomentazioni difensive, riportate nelle pagine 3-5, sull’insussistenza del reato, in particolare pe non essere state le fatture per operazioni ines:stenti inserite nella documentazione fiscale dell’azienda.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di: omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ricostruzione dell’imponibile Iva e della conseguente imposta evasa di cui ai capi C) e D); omessa motivazione sulle doglianze difensive sulle risultanze della perizia contabile assunta come presupposto della condanna; violazione di legge con riferimento alla presunzione di cessione di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In estrema sintesi, si contesta la risposta al motivo di appello sulla motivazione della sentenza di primo grado sullla determinazione dell’imponibile.
Nella seconda parte del motivo si deduce che «Nel dare conto della ricostruzione dei presunti redditi imponibili su cui calcolare l’Iva asseritamente evasa, la Corte, si è appiattita acriticamente sulle argomentazioni del perito».
Dopo aver riportato parte della perizia, si assume che il perito avrebbe deciso in via autonoma, tra le varie possibilità di ricostruzione dei redditi, di assumere a base imponibile quelle aventi i risultati più alti e su questi calcolare l’impost evasa, senza dar conto del motivo della scelta.
Tale vizio si sarebbe riverberato sulla motivazione della sentenza, che avrebbe acriticamente recepito la perizia; vi sarebbe anche la contraddittorietà della motivazione rispetto ai criteri seguiti per il 2013 (dati derivanti dalla banca dat vies) ed il 2014 (dati relativi allo spesometro) e ciò rileverebbe quanto al superamento delle soglie di punibilità e la quantificazione della confisca.
Al punto 4, si contesta l’omessa valutazione delle eccezioni difensive sulla ricostruzione del perito, fondate sulla consulenza tecnica di parte che non sarebbe stata neanche citata dalla sentenza; le contestazioni sono riportate nei punti a), b) e c) (pagine 10-11) e concernono l’erronea applicazione della presunzione di cessione ex art. 53 d.P.R. n.633 del 1972 per gli anni di imposta antecedenti al 2015; la duplicazione di alcuni importi derivanti da fatture per l’anno di imposta 2014, per il capo D); l’omessa valutazione di alcune partite.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la Corte di appello ha applicato un aumento per la continuazione superiore a quello applicato in primo grado, nonostante l’assoluzione per alcuni reati. L’aumento per ciascun reato a titolo di continuazione era stato in primo grado pari a 18 giorni per ciascun reato.
2.4. Il difensore ha, poi, depositato una memoria con cui ha replicato alle argomentazioni del AVV_NOTAIO sull’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, sul criterio adottato dal perito per il calcolo del reddi
imponibile, sulla violazione di legge con riferimento all’art. 5:3, d.P.R. n. 600 del 1972, sulla rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., in vigore al momento della presentazione dell’appello, l’impugnazione, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l’enunciazione specifica: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) delle prove delle quali s deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
1.2. L’appello, come si indica nel ricorso, indicava che l’impugnazione riguardava anche il capo B), ma poi ha articolato i motivi solo ed esclusivamente per i delitti ex art. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente inammissibilità dell’appello relativo al capo B) ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Né rileva che i motivi siano stati specificati con una memoria difensiva: la memoria difensiva è stata depositata il 22 Febbraio 2022, in vista della prima udienza del 28 febbraio 2022, dopo il rinvio di quella del 13 dicembre 2021 perché non correttamente instaurato il rapporto processuale.
La memoria difensiva non può dedurre questioni nuove rispetto all’atto di impugnazione ma può essere solo meramente illustrativa dell’appello; neanche può prospettare nuovi motivi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., poiché la memoria è tardiva, non essendo stata presentata nel termine di 15 giorni prima dell’udienza.
1.3. Secondo la giurisprudenza gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l’impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 – 01).
Con l’appello non sono stati specificamente dedotti motivi relativi al reato sub B).
1.4. Quanto alla giurisprudenza richiamata nel ricorso, va rilevato che la «connessione essenziale logico-giuridica» non è la connessione ex art. 12 cod. proc. pen., richiamata nell’impugnazione mediante il riferimento all’avere ritenuto
l’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, non impugNOME con l’appello, il reato più grave, ma il rapporto logico tra i motivi ed i capi oggetto delle impugnazioni: rapporto logico del tutto inesistente, attese le argomentazioni dell’appello sugli artt. 4 e 5 d.lgs n. 74 del 2000.
1.5. L’inammissibilità dell’appello sul capo B) per genericità – che può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., quando non rilevata dal giudice dell’impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento – determina l’inammissibilità del motivo di ricorso.
Il secondo motivo, relativo ai capi C) e D) – nella parte in cui si contesta la risposta al motivo di appello sull’affermata omessa motivazione nella sentenza di primo grado del criterio in base al quale era stato ricostruito il reddito evaso manifestamente infondato.
2.1. La Corte di appello ha di fatto dichiarato inammissibile l’appello relativo ai reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 per genericità.
La sentenza di primo grado ha fondato la condanna sugli accertamenti della Guardia di Finanza che non sono presuntivi ma si fondano sulle verifiche effettuate presso i soggetti che erano entrati in contatto con la società di cui il ricorrente er legale rappresentante e che dimostrano i rapporti commerciali tenuti
L’appello ha riportato la motivazione della sentenza impugnata ma si è limitato a contestare l’assenza di motivazione sul metodo adoperato che, invece, è stato specificamente indicato, come risulta dallo stesso appello.
2.2. Il ricorso non si confronta con la dichiarazione di genericità dell’appello ed è, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinsec
2.3. In ogni caso, la questione, per come dedotta, è del tutto irrilevante, perché l’eventuale difetto della motivazione della sentenza di primo grado non ne avrebbe comportato l’annullamento ma solo l’attribuzione alla Corte di appello del potere di decidere sui capi, come poi avvenuto; per altro, COME risulta dallo stesso ricorso, la motivazione della sentenza impugnata si fonda anche sulla perizia effettuata in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
3. L’ultima parte del secondo motivo è infondata.
Va preliminarmente rilevato che il giudic:e deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal perito solo quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico, rende inattendibili le conclusioni.
La determinazione del reddito non è avvenuta in via presuntiva ma attraverso l’analisi dei rapporti commerciali tenuti dalla società sottoposta a verifica mediante gli accertamenti effettuati presso gli acquirenti.
Quanto all’omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, va ribadito il principio espresso da Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore Rv. 269909 – 01, secondo cui, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice.
Orbene, la questione delle duplicazioni risulta essere stata accolta dal perito, secondo quanto riportato in sentenza.
4. Il terzo motivo è fondato.
4.1. Il Tribunale aveva determiNOME, per tutti i restanti 10 reati uniti d vincolo della continuazione, un aumento di pena complessivo di 6 mesi di reclusione ma riconoscendo una pena di uguale misura tra loro. Pertanto, la pena per ciascun reato era pari a 18 giorni, un decimo di 180 giorni.
4.2. La pena complessiva quale aumento per la continuazione per i due reati di cui ai capi C) ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2013 per VIva, e D) ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’anno di imposta 2014 per l’Iva, non poteva quindi essere superiore ad un mese e 6 giorni, mentre è stata stabilita in 3 mesi di reclusione.
4.3. Secondo la giurisprudenza, viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite – già uni dalla continuazione – un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che aveva aumentato la pena per ciascuno dei reati satellite già unificati in continuazione, pur derubricando uno di essi da tentativo di estorsione in violenza privata; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113 – 01).
4.4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella discussione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, potendo la Corte di cassazione procedere direttamente, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., alla determinazione della pena, posto che
l’aumento per la continuazione per i reati satellite è stato specificamente determiNOME dal Tribunale, che la contestazione non riguarda tale aumento e non potendo di conseguenza la Corte di appello, in caso di annullamento con rinvio, neanche modificare tale pena.
Va ricordato il principio affermato da Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 – 01, secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti.
Il trattamento sanzioNOMErio complessivo, tenuto conto della pena base già stabilita di un anno di reclusione, non oggetto di impugnazione, e degli aumenti per la continuazione, deve essere ridetermiNOME in un anno, un mese e 6 giorni; tale pena deve essere ridotta per il giudizio abbreviato a 8 mesi e 24 giorni di reclusione.
Si dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in mesi otto e giorni ventiquattro di reclusione.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 12/09/2023.