Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44812 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a GENOVA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, co del d.t. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a trattamento sanzionatorio.
L’Avv. NOME COGNOME con note scritte, insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Genova dichiarava l’improcedibilità per mancanza di quer del reato di furto – in relazione al quale il Tribunale aveva inflitto due mesi di per la continuazione – confermando, nel resto, la pena inflitta in primo grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violato l’art. 597 cod. proc. pen. tenuto conto che in assenza di impugnazione del pubblico ministero la pena base, anche se determinata dal Tribunale al di sotto del minimo edittale, non avrebbe potuto essere aumentata;
2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva basato esclusivamente sul riconoscimento della sussistenza dei precedenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati entrambi i motivi proposti.
1.1.Invero la Corte di appello, nonostante avesse dichiarato che un reato era estinto per rimessione di querela, confermava la pena inflitta in primo grado, in tal modo violando l’art. 597 cod. proc. pen. che prevede il divieto di reformatio in peius.
La violazione, emergente dalla omessa decurtazione del quantum di pena riferibile al reato estinto, contrariamente a quanto ritenuto, non può essere legittimata dal fatto che la pena era stata determinata in modo illegale, al di sotto del minimo edittale
Si riafferma, infatti, che il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 279905 – 01; Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, NOME, Rv. 281453 – 0).
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza della recidiva, è fondato.
In materia il collegio riafferma che la facoltatività del riconoscimento della recidiv implica che il giudice debba spiegare le ragioni della sua scelta, dando conto della sussistenza dei presupposti richiesti dai vari commi dell’art. 99 cod. pen., e dovrà motivare perché le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei fatti criminosi successione indichino una “più accentuata colpevolezza” e una “maggiore pericolosità del reo” (…). A fortiori dovrà motivare la sua scelta nel caso in cui decida di non applicare gli incrementi di pena previsti dall’art. 99 cod. pen., pur dando atto della sussistenza degli estremi previsti da tale norma, perché la volontà del legislatore che ha riscritto la disposizione è chiaramente orientata nel senso di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non
colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizion Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene aff prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicar Sul piano del sindacato di legittimità la sentenza di merito potrà essere valutata in alla possibile “violazione di legge” tanto nel caso in cui abbia applicato gli incre pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 99 cod.pen., quanto in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali i omettendo del tutto di motivare la scelta. La decisione potrà infine essere sindacata di legittimità, ai sensi e nei limiti dell’art. 606 cod.proc.pen., comma 1 lett. e), cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica” (Sez. 19557 del 19.3.2008, Rv 240404). Incombe pertanto sul giudice uno specifico onere motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Se 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv 256183).
Nel caso in esame, nonostante i puntuali rilievi proposti con l’atto di appello, l di merito si limitava a rilevare la presenza di precedenti, senza effettuare valutazione in ordine al concreto accrescimento della pericolosità correlat consumazione del reato in giudizio.
2.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sez della Corte di appello di Genova, limitatamente alle valutazioni in ordine alla sussi della recidiva ed, in generale, alla definizione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla manca esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudiz predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara irrevo l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2024
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