Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21666 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FOGGIA il 05/01/1962
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputata NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica, ritenendo le circostanze aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose e su cosa destinata a pubblico servizio.
L’imputata ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione.
2.1. Con i primi due motivi, contesta la sussistenza dell’aggravante, ritenuta dalla Corte di appello contestata in fatto, dell’avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio.
2.2. Con il terzo motivo contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che essa sarebbe illogica.
Risultano fondati i primi due motivi di ricorso.
Va osservato che è illegittimo il riconoscimento dell’aggravante, che rende il reato procedibile di ufficio, in base al nuovo testo dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. come modificato dal d. Igs. n 150 del 2022.
Invero:
il Tribunale ha dichiarato l’imputata colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo la circostanza aggravante della violenza sulle cose;
la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dall’imputato, il pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza della ulteriore aggravante (destinazione della cosa a pubblico servizio), di fatto contestata, ma non riconosciuta dal Tribunale;
in assenza di impugnazione del pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza di primo grado concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale;
pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tributgle, come invece ha fatto, riconoscendo l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio.
Va precisato che la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della
sola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez.
5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME Rv. 277249 e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020,
COGNOME, Rv. 279485).
Deve essere, pertanto, esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione della
cosa a pubblico servizio, che rende il reato procedibile di ufficio.
Ne consegue, che, non essendo stata presentata querela entro il 30 marzo
2023, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, esclusa l’aggravante della destinazione della cosa al pubblico servizio, l’azione penale non poteva essere
proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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