Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 luglio 2023, in parziale riforma della sente di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata appellata da NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in relazione ai reati di ai capi a), b), c), per intervenuta prescrizione, e per l’effetto rideterminava la pena in m giorni 20 di reclusione e 250 euro di multa per i capi d) ed e), contestati rispettivamente delitti di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. e 632, 639-bis cod. pen.
Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando tre distinti motivi con i quali chiede l’annullamento della sent impugnata.
2.1. Con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 171, 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la notifica del decreto di citazion il giudizio in appello sarebbe stata effettuata al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e non, invece, presso il domicilio dichiarato dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazi all’art. 131-bis cod. pen. In particolare, lamenta che la Corte di appello non avrebbe of un’adeguata motivazione nel rigettare l’applicazione della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen., malgrado il giudice di primo grado, nel rigettare la richiesta di risarc della parte civile per l’eventuale danno ambientale, aveva evidenziato che le opere abusive eran di minima rilevanza.
2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 31, comma 9, D. n.380/2001, in forza del quale la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al demolizione dell’opera abusiva ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro tre dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello avr modificato in termini sostanziali le motivazioni in base alle quali confermare la statui relativa alla sospensione condizionale della pena, che veniva, di fatto, subordinata in forza altro motivo, ossia perchè COGNOME aveva già fruito in precedenza del beneficio di cui all’art cod. pen., non tenendo conto del fatto che l’obbligo di demolizione in primo grado era sta disposto in ragione dell’affermazione di responsabilità per le violazioni urbanisti paesaggistiche, poi dichiarate prescritte in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché del tutto generico.
La difesa lamenta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello sarebbe effettuata al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e non, invece, presso il domicilio dichiarato dall’imputato. Tuttavia, a supporto di tale circostanza,non è stato alleg comunque indicato alcun documento a dimostrazione dell’effettiva dichiarazione di domicilio del momento in cui essa sarebbe avvenuta, né l’erronea notificazione fu eccepita dal difensor nel corso del giudizio di appello.
Giova ricordare che ;in materia di ricorso per cassazione,trova applicazione il cosiddetto princip di autosufficienza dell’atto di impugnazione, in base al quale è onere della parte impugna (art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.) fornire alla cancelleria copia degli atti da alleg al ricorso (cfr.,tra le tante,Sez.5, n.5897 del 03/12/2020, dep.2021, Cossu, Rv.280419-01). N caso di specie, peraltro,lhorì la difesa non svolge neppure alcuna menzione circa l’allegazione ricorso dell’atto contenente la dichiarazione di domicilio dell’imputato COGNOME.
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3. Analogamente il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, in quanto i ricorrente, reiterando le deduzioni già svolte con l’atto di appello, si limita a conte decisione della Corte territoriale sulla mancata applicazione della causa di non punibilità al 131-bis cod. pen., senza però confrontarsi effettivamente con le puntuali argomentazioni svolt dai giudici di appello. Questi, infatti, hanno rigettato l’istanza con motivazioni congrue, vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità, evidenziando, in particolare, «come le dime e le caratteristiche costruttive dell’abuso non sono così ridotte da rientrare nell’ipotes l’entità oggettiva dell’intervento sia tale da far ritenere minima l’offesa al bene protetto», indicando ulteriori elementi specifici che hanno condotto ad affermare che «…una valutazio complessiva, evidenzia la pregnante offensività delle contestate condotte, ostati all’applicazione della causa di non punibilità».
4.11 terzo motivo va, invece, rigettato perché infondato.
La sentenza impugnata ha rigettato la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello status quo ante, sull’assunto che COGNOME aveva già fruito in precedenza del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., come emerso dal certificato p dell’imputato. Infatti, ai sensi dell’art. 165, comma secondo, cod. pen. (come modificato d legge n.145 del 2004), la sospensione condizionale della pena «quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previs nel comma precedente», il quale prevede, tra le altre cose, l’eliminazione delle conseguenz dannose o pericolose del reato, che nel caso di specie non possono che riferirsi al mutamento illecito dello stato dei luoghi nell’area di proprietà comunale (si veda il capo E) dell’imput La Corte di appello ha, quindi, applicato correttamente le norme citate, né poteva disapplic la legge in ragione di una diversa motivazione svolta da parte del giudice di primo grado in ord alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, che era, invece, stata basat sull’applicazione della disciplina di cui all’art. 31, comma 9, D.P.R. n.380/2001.
La difesa lamenta, perciò, che i giudici di appello hanno modificato «…in termini sostanzi motivazioni alla base della scelta operata dal giudice di primo grado ed in assenza di qualsivog impugnazione sul punto», rilevando che le ragioni ostative addotte dal giudice di prime cure erano, invece, collegate ai reati urbanistici e paesaggistici di cui ai capi a) successivamente, però, dichiarati prescritti. In altri termini, il ricorrente sembra ec seppure in maniera non esplicita, una sostanziale violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale utilizzato un nuovo motivo per confermare la subordinazione del sospensione condizionale al ripristino dello stato dei luoghi.
Sulla questione appare utile richiamare alcuni precedenti della Suprema Corte che consentono di chiarire meglio l’ambito di giudizio del giudice di appello, nei casi in cui manchi l’impugn del pubblico ministero. Un risalente precedente afferma che: «Il giudice d’appello non è vincol agli argomenti dialettici del primo giudizio per modo che, anche nuovi elementi favorev
all’imputato possono essere neutralizzati da una diversa valutazione degli elementi a sfavorevoli e ciò perchè sussiste il divieto delle reformatío in pejus solo per le parti dispositive della pronuncia e non anche per la motivazione» (così Sez.5, n.728 del 07/05/1971, COGNOME, Rv.119080-01). Più di recente le Sez. U., n.31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438-01, hanno affermato il principio, che indirettamente può rilevare nel caso in esame, secondo c «L’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del p ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enun nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effe di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturis (Nell’affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. pr in una fattispecie in cui l’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concuss e in appello per quello di corruzione)». Ed ancora, sotto un ulteriore angolo visuale, la Supre Corte ha sostenuto che: « Il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministe può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell’impugnazione, senza per questo violare il divieto di “reformatio in peius”, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della p (Fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando il delitto di cui all’art. 57 primo, cod. pen. in quello, procedibile di ufficio, di cui all’art. 570, comma secondo, n. pen., aveva “neutralizzato” l’intervenuta remissione di querela)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Collegio ritiene, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che il r non può lamentare alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, perché tale limite riguarda il dispositivo della pronuncia impugnata e non anche le motivazioni poste a sostegno dal giudi di primo grado, che, di certo, non vincolano il giudice di appello, sempreché la nuova motivazio non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novit quel mutamento scaturiscono. Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla Corte di appello Napoli, ossia l’applicazione dell’art. 165, comma secondo, cod. pen. in forza di una preceden concessione della sospensione condizionale della pena, non costituiscono un profilo giuridico no conosciuto o del tutto imprevedibile per il COGNOME, che, in ogni caso, poteva eccepire in s legittimità l’eventuale erronea applicazione della norma citata.
Il motivo di ricorso è perciò infondato perché non ricorre alcuna violazione di legge n decisione impugnata.
5. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato, e il ric condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente