Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2848 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2848 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Trieste, che aveva riconosciuto COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, ha ridotto la pena inflitta all’imputat quella di mesi 2 di arresto ed euro 750,00 di ammenda, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con la revoca della stessa.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, lamentando la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius, osserva la difesa, si applica anche alle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie; pertanto, ove l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, il giudice di appello non avrebbe potuto aggravare la sanzione accessoria disposta in primo grado.
L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.
La decisione assunta dalla Corte di merito è conforme al principio stabilito in questa sede, in virtù del quale «In tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di “reformatio in peius” l’irrogazione, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) comma 2-bis, cod. strada, della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi d aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice)» (così Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523).
Non si individuano ragioni per discostarsi dal condivisibile orientamento citato, in linea con altro precedente, nel quale, sia pure con riferimento al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, è stato affermato il medesimo principio (cfr. Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279138:«In tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di “reformatio in peius” l’irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 189, comma 6, cod. strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue “ex lege” al reato»).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente