Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONAIUTO COGNOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo, deduce la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa e, con il secondo motivo, l’errata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, in quanto la Corte di appello, nel riqualificare il delitto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avrebbe più determinato la pena attestandosi sul minimo edittale;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure proposte, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rideterminato in misura inferiore a quanto statuito dalle sentenza di primo grado la pena per il delitto di cui al capo a), in quanto tale delitto è stata riqualificato da estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
Ritenuto, inoltre, che non viola il divieto di reformatio in peius, il giudice di appello che, riqualificato il reato, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale, non essendo egli vincolato, per l’autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.