Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35263 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il luglio 2023 la Corte di Appello di Bre cia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Mantova il 7 icembre 2022, dichiarava non doversi procedere per difetto di querela quanto a reato di furto aggravato e confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di detenzione di arma comun da sparo e di ricettazione
Avverso detta decisione proponeva ricorso l’imputato tra ite il proprio difensore, lamentando la violazione del divieto di reformatio in pei s.
La Corte di Appello, infatti, nonostante avesse dichiarat non doversi procedere per uno dei reati per cui il COGNOME aveva riportato condanna in primo grado, non aveva rideterminato la pena inflittagli, nnantenendò immutato il trattamento sanzionatorio.
Ciò in quanto, trattandosi di imputato recidivo ex art. 99 c 4 cod. pen., l’aumento di pena ex art. 81 co. 4 cod pen. non avrebbe potuto ess re inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave e, dunque, stante il limite normativo, non sarebbe stato possibile diminuire la sanzione inflitta in primo grado.
Secondo il ricorrente, tale modus procedendi avrebbe comportato una reformatio in peius poiché il reato satellite sarebbe stato sanzionato in secondo grado in maniera più severa di quanto accaduto nel precedente gra in difetto di appello sul punto del PM. do di giudizio,
Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiamava il princ dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di reformatio trovare applicazione con riferimento a tutti gli elementi singoli che determinare la pena, non potendosi valutare solo il risultato compi computo, ovvero la pena finale inflitta. ipio espresso in peius deve concorrono a essivo di tale
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostitut generale, NOME COGNOME concludeva chiedendo l’annullamento co sentenza impugnata. Procuratore rinvio della
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha giustificato la mancata riduzione d inflitta all’appellante, nonostante la declaratoria di non doversi p difetto di querela per uno dei reati satellite, in ragione del limite nor dall’art. 81 co.4 cod. pen, che impone, in caso di soggetto recidivo q Ha sanzione ocedere per ativo posto alificato, che
l’aumento per la continuazione, complessivamente inteso, no Nh inferiore cliti un terzo della pena base. possa essere
Tale decisione è del tutto corretta e ha fatto buon governo dei dalla Corte di legittimità in proposito, che ha statuito che continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applica cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso di assoluzione in dei “reati satellite”, la mancata diminuzione della pena inflitta cu non comporta la violazione del divieto di “reformatio in peius” po non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, p rincipi espressi « In tema di a la recidiva di ppello per uno ulativa mente ché l’aumento evisto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. e applicato nella misura minima i un terzo, va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla mi ura di ciascun aumento successivo al primo.» (Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021 nello stesso senso Sez. 2, n. 31798 del 04/07/2018).
In tale decisione la Corte ha chiarito che l’aumento di pena non inferiore ad un terzo, previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. va riferi o all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aume to successivo al primo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 31669 d l 23/6/2016, Filosofi, Rv.267044)1 da ciò rn, consegue che la pena inflitta dal primo giudice cumulativamente per i tre reati satellite, con riferimento al minimo I gale sarebbe stata la medesima – e tale deve rimanere – anche qualora i reati s tellite fossero stati due (od anche solo uno).
Applicando tale principio al caso specifico, è evidente che l’amento di un terzo della pena per i reati satellite deve rimanere immutato indip dal numero dei reati satellite residui. ndentemente
La Corte osserva incidentalmente che detto aumento era stat ab origine erroneamente in misura già inferiore al terzo, in violazio co. 4 cod. pen., così determinandosi in favor rei una pena il certamente non illegale. determinato e dell’art. 81 egittima, ma
Il principio richiamato dal ricorrente, per contro, non si attag esame, ove la componente di pena considerata, su cui si sarebbe do la declaratoria di non doversi procedere, cioè la porzione di au ! s) continuazione,. rimane, per espressa disposizione normativa, che ne misura minima, indifferente alle vicende dei reati satellite cui si rifer un unicum riferibile a tutti i reati posti in continuazione e, du suscettibile di diminuzione, neppure nel caso in cui uno dei detti reati lia al caso in uta riflettere ento per la determina la sce, poiché è que, non è venga meno.
La disposizione richiamata si inserisce nel quadro di particolare ri con la riforma del 2005 per i soggetti recidivi, per i quali il legisla giudice un ambito di azione più limitato nella graduazione della pe caso della previsione di una soglia minima dell’aumento cumula ore previsto ore lascia al a, come nel ivo imposto
dall’alt. 81, c.4, cod. pen. (Sez. un. n. 31669 del 23/6/2016, RG GLYPH proc. Filosofi, Rv. 267044).
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato GLYPH il ricorrente condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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