Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a BARI il DATA_NASCITA
NOME, nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che conclude chiedendo l’inammissibilita dei ricorsi con le statuizioni consequenziali;
udito il difensore di NOME NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 12 settembre 2023, a seguito di rinunzia parzi ai motivi di appello concordata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in riforma della sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME, in ordine ai reati ascrittigli ai capi 3) e 4) dell’imputazione, nella misura con ex art. 599-bis cod. proc. pen. di anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.733,
multa, mentre con riferimento a NOME COGNOME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerate prevalenti sulla ritenuta recidiva specifica infraquinquenn rideterminava, altresì, la pena inflitta in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) dell’imputazione, in anni 4, mesi 6 e giorni 23 di reclusione ed euro 1.800 di multa, con re per entrambi gli imputati della pena accessoria dell’interdizione legale, confermando nel rest decisione impugnata.
Avverso la citata sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, sia NOME COGNOME sia NOME COGNOME COGNOME due distinti atti, per i quali chie l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
2.1. Il ricorrente NOME COGNOME eccepisce con un unico motivo la violazione di legge erronea applicazione delle norme penali in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27, c 3, Cost., e 81, 99, 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione. In particolare, lam l’eccessività della pena inflitta, ritenendo che il potere del giudice di determinare la pena c non può soffrire eccezioni, ed anche di fronte ad una richiesta congiunta delle parti il giudic infliggere una pena più mite in base agli indici di cui all’art. 133 cod. pen. Nel caso di sp Corte barese non avrebbe motivato adeguatamente sulla determinazione della pena che, ad avviso dell’imputato, sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed alle ris processuali.
142.2. Il ricorso di NOME COGNOME è invece articolato in due distinti motivi) integrato memoria difensiva del 29/05/2024 contenente motivi nuovi.
2.2.1. Con il primo eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen. della motivazione in ordine alla determinazione di una pena superiore a quella inflitta in p grado, con riguardo specificamente alla sanzione irrogata in continuazione per il reato sate di cui al capo 1) dell’imputazione. In particolare, la Corte di appello, pur irrogando una san complessivamente inferiore rispetto a quella della sentenza del G.U.P., ha tuttavia determina l’aumento a titolo di continuazione nella misura di mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di mu per il reato di cui capo 1) a fronte del corrispondente aumento fissato in primo grado nella mis di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa, con evidente violazione del divieto di reformatio in peius.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione riferimento agli aumenti effettuati ex art. 81, comma secondo, cod. pen. per i reati satelliti. I particolare, evidenzia che la Corte barese non ha motivato alcunché in ordine ai motivi di appe riguardanti il trattamento sanzionatorio, malgrado il ricorrente avesse rinunciato, ai dell’art. 589 cod. proc. pen., solo ai motivi di appello proposti in relazione alla respon penale, continuando a coltivare l’impugnazione con riguardo agli altri motivi, tra cui quelli al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata avrebbe, peraltro, disatteso il principio diritto stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite n.47127/2021, secondo cui il giudic
determinare la pena complessiva del reato continuato, oltre ad individuare il reato più grav stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto pe ciascuno dei reati satellite, onere motivazionale completamente omesso dai giudici di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché proposto per un motivo diverso d quelli consentiti dalla legge e comunque risulta manifestamente infondato. Invece, il rico presentato da NOME COGNOME COGNOME in parte fondato nei limiti di seguito espressi.
Con riguardo al ricorso di NOME COGNOME si rileva che esso è inammissibile perché d tutto generico ed aspecifico, limitandosi a contestare, sotto il duplice motivo della violazi legge e del vizio di motivazione, l’eccessività della pena irrogata, malgrado essa sia s concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Con riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va richiamata, peraltro, la conso giurisprudenza della Corte, a cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui: «In te di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comm legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione al misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle part una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata» (così Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Coppo Rv.279504-01; conf. Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Alessandria, Rv. 275234-01). Nel caso di specie, la pena inflitta non risulta sotto alcun profilo illegale ed essa recepisce in toto l’accordo raggiunto dalle parti, come indicato puntualmente dalla sentenza impugnata, per cui il moti risulta anche manifestamente infondato.
Il ricorso di NOME COGNOME è, invece, fondato limitatamente alle deduzioni circa l’aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; le rimanenti eccezioni sono inammissibili perché manifestamente infondate, per cui diviene irrevocabile l’affermazione responsabilità del ricorrente.
3.1 In primo luogo, si osserva che la Corte di appello, pur irrogando una sanzio complessivamente inferiore rispetto a quella della sentenza del G.U.P., ha tuttavia determina l’aumento a titolo di continuazione per il reato di cui capo 1) dell’imputazione nella mis mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa, a fronte del corrispondente aumento fissato in pri grado nella misura inferiore di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa.
La Suprema Corte, in più occasioni, ha affermato il principio secondo cui «Viola il diviet “refornnatio in peius” il giudice dell’impugnazione che, riqualificato in termini di minore g fatto sul quale è commisurata la pena base, a seguito del riconoscimento delle circostanz
attenuanti generiche, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflit in primo grado, applichi per i reati satellite – già unificati dalla continuazione – un au pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, atteso che struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazio più grave» (così Sez.2, n.17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv.281217-04; conf. Sez.5, n.34497 del 07/07/2021, COGNOME, Rv.281831-01; Sez.2, n.16995 del 28/01/2022, Somma, Rv.283113-01).
Nel caso in esame, la Corte di appello per un verso ha riqualificato in termini di minor grav fatto sul quale era stata commisurata la pena base, e ciò a seguito del riconoscimento del giudiz di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva specifi infraquinquennale, e dall’altro, pur irrogando una pena complessiva inferiore, ha, pe aumentato la pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 1) in misura più elev quanto, invece, operato dal giudice di prime cure (precisamente mesi 8 di reclusione e 500,00 euro di multa, a fronte del corrispondente aumento fissato dal G.U.P. nella misura di mesi 6 reclusione e 600 euro di multa). Sul punto, il Collegio intende dare continuità all’orientam di legittimato sopra indicato, per cui la decisione della Corte territoriale è viziata pe violato il divieto di reformatio in peius limitatamente all’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per il reato di cui al capo 1), che è stato determinato in misura maggiore rispet primo grado, peraltro senza fornire alcuna motivazione in merito a tale decisione.
3.2 Al pari fondata è la censura riguardante l’omessa motivazione in ordine all’entità dei si aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati, dato che la Corte territoriale spiegato i criteri utilizzati per determinare la misura di ciascun aumento. Giova ricordare, i che la Suprema Corte (Sez. U., n.47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv.282269-01), ha affermato il principio, qui condiviso, secondo cui: «In tema di reato continuato, il giudice, nel deter la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelli (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aume di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato r il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, ch rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente u materiale di pene)». In sede di rinvio, perciò, la Corte barese dovrà motivare sulle ragio ciascun aumento di pena ex art.81, secondo comma, cod. pen., secondo i criteri codicistici sul dosimetria della pena.
Va, però, precisato che le eccezioni contenute nella memoria difensiva del 29/05/2024 relativ «…alla mancata valutazione di due precise richieste formulate con l’atto di appello: que applicare il minimo edittale di anni 5 di reclusione per la pena base e quella di applica contenuto aumento in sede di continuazione» non sono presenti nell’originario ricorso, e, perci si configurano come motivi nuovi. Quanto al secondo punto, esso è assorbito dall’accoglimento
del motivo di cui sopra. La prima eccezione, relativa alla misura della pena base, è, invec manifestamente infondata, in quanto il giudice di prime cure, riguardo ai diversi imputati, ha motivato (a pag. 184) con puntualità in ordine ai criteri ex art. 133 cod. pen. utilizzati ai fini dell’individuazione della pena base, più vicina al minimo che al massimo edittale nell’abito de forbice prevista dalle fattispecie incriminatrici, in particolare evidenziando: la plura tentativi di estorsione perpetrati in un unico contesto territoriale; il prolungato arco tem in cui le condotte illecite sono state consumate; l’intensità del dolo; l’esistenza di gravi, e sistematici precedenti penali, il contegno concomitante e successivo ai reati, e, inf valorizzando le dichiarazioni ammissive. Giova ricordare, al riguardo, che nel caso di c.d. “dopp conforme” la sentenza di appello, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripet richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri di valutazione, con la conseguenza ch due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Nel caso i esame, la lettura congiunta delle due sentenze di condanna consente di ritenere adeguatamente motivata la decisione in ordine alla misura della pena base del reato continuato che, come già evidenziato, risulta più vicina al minimo che al massimo edittale.
Per le ragioni sin qui esposte, si annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di B dichiarando, al contempo, irrevocabile l’affermazione di responsabilità del ricorrente.
Dichiara, invece, inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i pr di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara irrevocabile l’affermazion responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2024