Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che conclude chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi ; uditi i difensori l’a AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Roma in difesa di NOME che chiede l’accoglimento del ricorso; vv. NOME COGNOME del foro di Roma in difesa di COGNOME o COGNOME del foro di Lamezia Terme che in sostituzione dell’a NOME è NOME l’AVV_NOTAIO i chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 6 luglio 2022, all’esito di giudizio abbreviato, condannava:
COGNOME NOME, alla pena di anni cinque di reclusione e €. 30.000 di multa (oltre pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, nonché ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 309/90 il divieto di espatrio e ritiro della patente per anni uno), per i reati ex artt. 56 cod. pen., 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C), ex artt. 110, 81 comma 2, cod. pen., 73 comma 1 e 6 d.P.R. 309/90 (capo 1), ex artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309/90 (capo 12), ex artt. 110 cod. pen., 73 comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificato il fatto di cui al capo 16): pena base per il più grave reato di cui al capo C), escluse l’aggravante e la recidiva, negate le circostanze attenuanti generiche, anni cinque di reclusione e €. 30.000 di multa, aumentata ad anni sette, mesi sei di reclusione e €. 45.000 di multa, in misura uguale di mesi dieci di reclusione e €. 5.000 di multa per ciascuna delle altre tre contestazioni, infine ridotta per il rito abbreviato;
NOME NOME alla pena di anni sette di reclusione e €. 40.000 di multa (oltre pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, nonché ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 309/90 il divieto di espatrio e ritiro della patente per anni uno) per i reati ex art. 56 cod. pen., 73 co. 1 d.P.R. 309/90 (capi 2 e 3), ex artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 e 6 d.P.R. 309/90 (capo 28), ex artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90 (capo 32), ex artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 e 6 d.P.R. 309/90 (capo 35): pena base per il più grave reato sub capo 35) anni sette di reclusione e €. 40.000 di multa, negate le circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione con gli altri delitti di anni tre, mesi sei di reclusione e €. 20.000 di multa, ridotta per il rito abbreviato.
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe così statuiva: – nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 09/10/2018 divenuta irrevocabile il 10/07/2019, rideterminava la pena in complessivi anni cinque, mesi quattro di reclusione e €. 30.000 di multa , e revocava le pene accessorie di cui all’art. 85 d.P.R. n. 309/90 e quella dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena, sostituiva la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione di anni cinque; nei confronti di NOME, qualificati i fatti di cui al capo 32) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, rideterminava la pena in complessivi
anni cinque, mesi dieci di reclusione e €. 30.000 di multa, revocava le pene accessorie di cui all’art. 85 d.P.R. n. 309/90 (vedi ordinanza di correzione dell’errore materiale del 27/12/2024) . Confermava nel resto.
Hanno presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
3.1. Il difensore di COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione, anche per travisamento delle prove, con riguardo:
-all’affermazione di responsabilità per il capo C), attesa la carenza di elementi sicuramente indiziari di un tentativo punibile nella contestata ipotesi tentata di acquisto di una fornitura di cocaina per il prezzo di circa 116.500 euro (per il quale l’imputato avrebbe fatto da mediatore fra gli acquirenti e COGNOME NOME, organizzatore di una trattativa rivelatasi ‘non affidante’) , non seguito tuttavia dalla consegna della droga da parte dei fornitori collegati a COGNOME.
-all’affermazione di responsabilità in ordine al capo 1), relativo all’acquisto di 20 kg. di hashish, erroneamente rubricato in termini di comma 1, anziché comma 4, dell’art. 73 d.P.R. 309/90, con le conseguenze -in difetto della richiesta correzione -sulla dosimetria della pena fissata in continuazione.
-all’affermazione di responsabilità per il c apo 12 ), relativo all’ acquisto di un imprecisato quantitativo di hashish da ignoto fornitore (circa 20 panetti dal peso ciascuno di 50 grammi, affidati per il prelievo, il trasporto e la detenzione a tale COGNOME NOME), pure in assenza di un inequivoco quadro probatorio attestante il coinvolgimento del ricorrente nel fatto contestato; in difetto di dati storici certi e obiettivi circa l’effettiva consistenza della droga, il fatto doveva almeno qualificarsi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
-all’affermazione di responsabilità in ordine al capo 16 ) riguardante un’ipotesi di detenzione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, per il quale era stato incaricato del trasporto il corriere COGNOME, siccome fondata su considerazioni meramente congetturali.
Il difensore di COGNOME ha altresì denunziato la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo:
-all’asserita inosservanza del divieto di reformatio in peius quanto alla misura dell’aumento per la continuazione per il reato satellite di cui al capo 1): il Giudice per l’udienza preliminare, ritenuto più grave il reato di cui al capo C) aveva applicato per i tre reati satelliti un aumento di pena di mesi dieci di reclusione e €. 5.000 di multa in misura uguale per ciascuno di essi; la Corte territoriale ha riformato la predetta sentenza, fissando, pure in difetto di gravame del pubblico ministero, per il reato satellite di cui al capo 1) l’aumento di pena di anni uno di reclusione e €. 5.000 di multa.
3.2. Il difensore di NOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione:
in ordine alla affermazione della responsabilità per il delitto di cui al capo 2), presentando le sentenze di merito un comune errore di interpretazione e travisamento della prova, per effetto della automatica valorizzazione con riguardo al capo 2) di elementi probatori da riferirsi viceversa solo al delitto sub 3), benché essi fossero in stretta sequenza diacronica e riconducibili parzialmente al medesimo contesto , riguardante l’asserita partecipazione dell’imputato a due operazioni di tentata importazione di quantitativi di cocaina, risalenti ai mesi di settembre e ottobre 2017, l’una per 12 kg. e l’altra per 1 kg.
in ordine al l’ affermazione della responsabilità per i delitti di cui ai capi 28) e 32), in mancanza della benché minima prova che oggetto della ipotizzata trattativa fosse davvero dello stupefacente, contenente un qualche principio attivo: censura questa ignorata dai Giudici di appello.
in ordine alla affermazione della responsabilità per il delitto sub capo 35), in difetto di prova circa il contributo causalmente efficiente della condotta dell’imputato alla consumazione del reato di detenzione di 30 grammi di cocaina in concorso con NOME.
in ordine alla mancata derubricazione del delitto sub capo 28) in quello di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/90, non essendoci contezza precisa della tipologia e qualità della sostanza, ritenuta apoditticamente destinata a una successiva, ulteriore cessione.
in ordine alla mancata derubricazione del delitto sub capo 35) in quello di cui all’art. 73 , comma 5, d. P.R. n. 309/90, considerato l’oggettivo ammontare del quantitativo di stupefacente.
in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la rilevante cesura temporale tra l’epoca dei fatti contestati e quella della sentenza di appello.
in ordine alla determinazione della pena per i reati satelliti. Il Giudice per l’udienza preliminare aveva determinato l’aumento di pena, per effetto della ritenuta continuazione tra tutti i reati, globalmente, cioè senza specificare la sanzione irrogata in relazione a ciascuno di quelli satelliti. La Corte di appello ha precisato gli aumenti della pena per ciascuno dei reati satelliti, ma non ha nemmeno accennato alle ragioni dei singoli incrementi, in particolare con riferimento a quelli praticati in relazione ai reati sub capi 2) e 3), per i quali la pena base, determinata in relazione al delitto sub capo 35), è stata aumentata nella stessa misura di anni uno di reclusione, pur essendo essi di diversa gravità quanto alla tentata importazione di quantitativi di cocaina (12 kg. e, rispettivamente, 1 kg.).
Il procedimento si è svolto con trattazione orale e, all’esito della discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva innanzitutto il Collegio che le pur articolate e diffuse censure dei ricorrenti, con riguardo all’affermazione di responsabilità in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti, si palesano per un verso prevalentemente orientate verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente valutati dai Giudici di primo grado e di appello, e per altro verso aspecifiche, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della sentenza impugnata. A ben vedere, con riguardo alle specifiche posizioni dei singoli ricorrenti, i ricorsi ripropongono prevalentemente doglianze già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel Giudice in ordine al peso probatorio dei dati acquisiti, prospettando sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito, assistite per contro da una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici.
In linea generale, risultano invero manifestamente infondati, e per taluni aspetti addirittura sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono, i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno contestato -talora nella veste di vizio di violazione della legge penale -la carenza e la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, di entrambe le sentenze di merito, le quali si presentano viceversa convergenti nella lettura e nell’interpretazione degli inequivoci contenuti delle plurime conversazioni captate e degli esiti dei servizi di osservazione e monitoraggio della polizia giudiziaria.
La Corte territoriale, nell’operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici circa il disvelamento del reale significato dei colloqui intercettati (peraltro, efficacemente riscontrati dai servizi di osservazione e videosorveglianza e dai verbali di perquisizione, sequestro e arresto), aventi ad oggetto la dinamica delle illecite attività.
In particolare, con riguardo alla prova captativa, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti in motivazione, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se -come nel caso in esame -risulta convergente in entrambi i gradi di
giudizio e logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, imp. Sebbar, rv. 263715).
Orbene, attesa la correttezza delle inferenze tratte dal tenore delle plurime conversazioni intercettate e trascritte nel contesto della ponderosa e analitica motivazione, riscontrate dagli esiti di complesse operazioni investigative di polizia giudiziaria, ne deriva come lineare e logico corollario la palese infondatezza degli assunti difensivi che hanno denunziato la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte di partecipazione alle contestate condotte criminose. Invero, con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali e anche con riguardo al profilo soggettivo, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti peraltro da alcuna spiegazione alternativa.
In linea generale, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò non censurabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità. A ben vedere, i ricorrenti, nel censurare la forma e il peso probatorio dei dati acquisiti, prospettano sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento della decisione di merito, sorretta viceversa, anche dal punto di vista procedurale, da una ricostruzione solida, adeguata e immune da vizi logici.
Vanno, peraltro, presi in esame analiticamente i motivi di ricorso riguardanti le posizioni dei due ricorrenti.
2. La posizione di COGNOME NOME.
2.1. Il Collegio ritiene manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso avanzati dal difensore di COGNOME con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per le contestate fattispecie di reato .
2.1.1. Circa l’ipotesi tentata di cui al capo C), relativa all’acquisto di una partita di cocaina per il prezzo di circa 116.500 euro (per il quale l’imputato avrebbe fatto da mediatore fra gli acquirenti romani e NOME COGNOME), non seguito tuttavia dalla consegna della droga da parte dei fornitori cosentini collegati a COGNOME, l ‘affermazione di responsabilità non consegue affatto a un’erronea e congetturale valutazione delle prove captative. Sono stati, invero, apprezzati gli inequivoci contenuti delle conversazioni intercettate (ampiamente riportate in motivazione) e gli esiti dei servizi di osservazione e monitoraggio della polizia
giudiziaria e, sulla scorta del chiaro tenore dei dialoghi intercettati, è stata rimarcata l’effettiva e diretta partecipazione, fin dalle fasi iniziali dell’operazione, dell’imputato insieme al socio COGNOME -nel ruolo di mediatore nella trattativa, organizzata da COGNOMECOGNOME per l’acquisto di una partita di cocaina per il valore di 116.500 euro tra un gruppo romano e i fornitori cosentini collegati a COGNOME. L’interesse forte e determinato dell’imputato al r ecupero del prezzo già corrisposto o in subordine al suo reimpiego in altre forniture, in modo da soddisfare il gruppo dei romani, era dimostrato dagli intensi contatti e incontri tra l’imputato, COGNOME e COGNOME, finalizzati a sollecitare l’impegno assunto dai fornitori a restituire ai finanziatori la somma da costoro già versata. Anche le vicende oggetto del successivo capo 1), relative ad un acquisto di droga da destinare in surroga agli acquirenti romani non soddisfatti, dimostrano il pieno coinvolgimento di COGNOME, attinto da varie azioni intimidatorie di NOME, insieme ai suoi familiari e a COGNOME. Ciò a conferma che l’accordo su tipologia, qualità e prezzo della fornitura era concretamente intervenuto, sì che non poteva affatto parlarsi di meri atti preliminari a una trattativa anziché di tentato acquisto di stupefacente. Al riguardo, occorre ricordare che non configura desistenza, ma tentativo di reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il mancato perfezionamento dell’acquisto di stupefacente a causa, ad esempio, della scarsa qualità della sostanza, se, essendo stato già raggiunto l’accordo su quantità, tipologia e prezzo dello stupefacente, le trattative proseguano in vista della ravvicinata conclusione di un accordo avente ad oggetto droga di migliore qualità (Cass. Sez. III, n. 41096 del 30/01/2018, rv. 273961-01).
Di qui il corretto giudizio conclusivo circa il carattere concreto, specifico e funzionale del contributo consapevolmente prestato da COGNOME alla realizzazione della contestata attività criminosa nel contesto di una trattativa sicuramente seria e affidante.
2.1.2. Strettamente collegati a tale vicenda erano i fatti di cui al capo 1) -la cui erronea definizione ai sensi dell’art. 73, comma 1 anziché 4, d.P.R. 309 /90 è stata già rilevata e presa in considerazione dal Giudice di primo grado (vedi pag. 21 della sentenza di primo grado), senza alcun riflesso quindi sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio -, per i quali appare parimenti privo di pregio il motivo di ricorso concernente l’affermazione di responsabilità .
Il pieno coinvolgimento di COGNOME nell’acquisto di una partita di 20 kg. di hashish destinata a NOME (uno degli acquirenti romani che pretendeva la restituzione della somma anticipata per la partita della droga non fornita da COGNOME, e che esercitava pressioni, attraverso gravi forme di minacce, nei confronti di COGNOME e dei suoi familiari) è stata logicamente desunta dalla partecipazione dell’imputato all’incontro con COGNOME, NOME anche COGNOME, e
dalla conversazione intercettata con COGNOME in cui i due soci organizzavano la consegna della fornitura a NOME: fornitura che effettivamente avveniva mediante il corriere, tanto che, a seguito di perquisizione a carico di NOME, i panetti di hashish venivano rinvenuti e sequestrati. Anzi, alla luce della telefonata di due giorni successiva all’arresto di COGNOME, COGNOME e COGNOME si preoccupavano di come sostenere economicamente la moglie dell’arrestato.
2.1.3. Parimenti privo di consistenza dimostrativa risulta il motivo di ricorso sull’affermazione di responsabilità per il c apo 12 ), relativo all’ acquisto di un imprecisato quantitativo di hashish da ignoto fornitore (20 panetti dal peso ciascuno di 50 grammi, affidati per il prelievo, il trasporto e la detenzione a COGNOME).
I Giudici di merito hanno, invero, motivatamente argomentato come il quadro probatorio dimostrasse inequivocamente il diretto coinvolgimento del ricorrente nel fatto contestato. Sulla base delle intercettazioni telefoniche e del monitoraggio della vettura di COGNOME e di quella di COGNOME, si era accertato il tragitto compiuto da entrambi fino alla casa di COGNOME secondo lo schema della “staffetta ‘, il costante contatto tenuto tra COGNOME e COGNOME, che veniva avvertito circa le modalità e i tempi del viaggio, accompagnato dal commento di COGNOME circa la buona qualità della sostanza definita ” burro ottimo “.
Circa la pretesa difensiva di qualificare il fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la Corte territoriale ha correttamente e logicamente affermato che, sebbene dalle conversazioni non emergesse con certezza il dato ponderale della sostanza, considerati il contesto criminale e le modalità di esecuzione della condotta in esame, dimostrativa della predisposizione di una attenta organizzazione di persone e mezzi, il fatto non poteva essere inquadrato nella fattispecie lieve.
2.1.4. Anche le contestazioni difensive relative alla condotta addebitata a COGNOME al capo 16) non risultano meritevoli di accoglimento, essendo stati correttamente individuati dai Giudici di merito gli elementi probatori sulla base dei quali può ritenersi accertato che l’imputato avesse detenuto presso la propria abitazione un quantitativo di cocaina, del quale facevano parte le due dosi trovate in possesso di COGNOME, incaricato del ritiro di una più larga partita. Quest’ultimo si era recato presso COGNOME su sollecitazione di COGNOME per prelevare ”quelle ruote ” e che si trattasse di droga è confermato dal fatto che, fermato all’uscita dalla casa di COGNOME, COGNOME era stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. La circostanza che tali dosi facessero parte di una partita più ampia si ricava dalla intercettazione ambientale tra COGNOME e COGNOME di due giorni dopo, in cui COGNOME si riferiva al provvidenziale avvistamento dei Carabinieri e all’atteggiamento da lui
tenuto nei confronti di COGNOME, al quale avrebbe detto di allontanarsi per poi collocare altrove l’intera partita.
Sicché, in conclusione, il giudizio di colpevolezza dell’imputato per i descritti reati appare congruamente e logicamente argomentato in fatto, con un coerente apprezzamento di merito delle acquisite risultanze probatorie, ed è perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata.
2.2. Risulta, per contro, fondato il motivo di ricorso col quale il difensore di COGNOME ha denunziato l’inosservanza del divieto di reformatio in peius quanto alla misura dell’aumento di pena per la continuazione del reato satellite di cui al capo 1).
Il Giudice per l’udienza preliminare , ritenuto più grave il reato di cui al capo C), aveva applicato per i tre reati satelliti un uguale aumento di pena di mesi dieci di reclusione e €. 5.000 di multa ciascuno (complessivi anni due, mesi sei di reclusione e €. 15.000 di multa) . La Corte territoriale ha riformato la predetta sentenza, riducendo complessivamente la pena e però fissando per il reato satellite di cui al capo 1) l’aumento di pena detentiva nella misura (superiore) di anni uno di reclusione (invariata la pena pecuniaria).
Trattasi, a ben vedere, di statuizione adottata dal Giudice di appello in evidente violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata la più favorevole valutazione del primo giudice sullo specifico punto oggetto di gravame da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, COGNOME, Rv. 232066-01; Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284738-01).
La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto senza rinvio, ben potendo questa Corte procedere direttamente alla conseguente rideterminazione della pena detentiva in anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione (e €. 30.000 di multa , quest’ultima invariata) , nei seguenti termini: pena base anni quattro di reclusione (e €. 20.000 di multa) per il reato sub C), aumentata di mesi dieci di reclusione (e €. 5.000 di multa) per il capo 1), mesi nove di reclusione (e €. 3.000) di multa per il capo 12), mesi tre di reclusione e ( €. 2.000 di multa) per il capo 16), per complessivi anni cinque, mesi dieci di reclusione (e €. 30.000 di multa), oltre l’aumento a titolo di continuazione per il reato già giudicato con la sentenza Corte di Appello Roma del 9 ottobre 2018 determinato in anni due di reclusione (e €. 15.000 di multa); la pena detentiva complessivamente inflitta, pari ad anni sette, mesi dieci di reclusione (e €. 45.000 di multa), va, infine, ridotta per la scelta del rito ad anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione (e €. 30.000 di multa, che, come detto, rimane invariata).
3. La posizione di NOME.
3.1. Il Collegio ritiene, del pari, manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso avanzati dal difensore di NOME con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per le contestate fattispecie di reato.
3.1.1. Con riferimento al reato sub capo 2), i Giudici del merito hanno evidenziato la effettiva sussistenza di una seria e concreta trattativa per l’acquisto di 12 Kg di cocaina da importare in Italia, tra l’associazione di RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e il fornitore colombiano COGNOME, ex compagno di detenzione di NOME, dall’altro, nell ‘ambito dell a quale NOME e NOMENOME suo socio (circostanza che emergeva dalla conversazione riportata a pag. 26-27 della sentenza di primo grado, nel corso della quale NOME, parlando con NOME COGNOME, gli diceva che, essendo uscito da poco dal carcere, non aveva disponibilità economiche sufficienti per concludere in proprio la transazione, aggiungendo che il ‘vecchio’ cioè il COGNOME -era solito rifornirlo di stupefacente a credito, consentendogli un guadagno mensile di 20.000 euro da dividere con l’COGNOME) , avrebbero fatto da intermediari. Gli esiti delle captazioni telefoniche e ambientali, della messaggistica scambiata e delle operazioni di monitoraggio delle utenze sono stati adeguatamente valorizzati come dimostrativi della concreta partecipazione di NOME alla vicenda, pur dopo l’arresto dei fratelli COGNOME (appartenenti al clan RAGIONE_SOCIALE) il 6 ottobre 2017 e il sequestro di un notevole quantitativo di marijuana. La circostanza che anche dopo il 6 ottobre 2017 le parti avessero continuato le trattative risulta dimostrata dai contatti di NOME (che utilizzava per l’inoltro di sms anche l’utenza nella disponibilità dell’NOME) e dalla partecipazione attiva di NOME agli incontri sia con il COGNOME (peraltro, presso la sua carrozzeria) che con i fornitori di quest’ultimo . Che poi l’affare non si sia concluso, forse per la mancata disponibilità della provvista dopo l’arresto dei COGNOME, non significa affatto che le trattative si fossero arrestate il giorno 6 ottobre 2017.
A riscontro di ciò vi è la vicenda descritta al capo 3), che, in stretta sequenza diacronica e riconducibile parzialmente al medesimo contesto criminale, riguardava una trattativa per l’acquisto di un solo Kg. di stupefacente, proprio perché il primo acquisto ” si era bruciato ‘ . Invero, dal l’inequivoco tenore delle conversazioni registrate e dall’esito dei servizi di osservazione emergeva chiaramente che il 14 novembre 2017 era stato consegnato un NOME di cocaina e che era stato versato l’acconto di 14.000 euro (sul totale di 26.000 euro concordato come prezzo della intera cessione): l’accordo era stato quindi raggiunto, parte del prezzo era stato corrisposto, la droga risultava di gradimento ed era pronta per la consegna, tanto che sia NOME che NOME erano nel posto convenuto -Ponte Milvio -in attesa dei colombiani, e che, non avendo avuto
conoscenza dell’intervento preventivo della polizia giudiziaria, avevano aspettato a lungo prima di allontanarsi. La serietà dell’affare era ulteriormente dimostrata dalla circostanza che il successivo 27 novembre, avendo NOME appreso dal colombiano la ragione del mancato incontro, veniva da costui invitato a recarsi a Firenze per chiarire l’accaduto.
Alla stregua del rappresentato quadro probatorio, appare logica e ineccepibile la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello circa la configurabilità di una ‘trattativa affidante “, idonea e univocamente diretta alla conclusione d ell’ accordo traslativo, perciò punibile a titolo di tentativo di importazione e acquisto di sostanze stupefacenti (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, rv. 27848401), nonché circa il diretto coinvolgimento di NOME NOMENOME NOME luogo della consegna col complice NOME, poi informato da questo circa la positiva evoluzione dei rapporti con i colombiani, interessato ancora all’acquisto di 1 kg. di stupefacente -nell’intera operazione .
3.1.2. Quanto al reato di cui al capo 28), giova innanzitutto evidenziare che il tenore delle conversazioni captate, lette in combinato disposto con quanto emerso in ordine ai rapporti intercorrenti fra gli imputati NOME, COGNOME e lo stesso NOME, non lascia dubbi circa ciò che il COGNOME era andato a ritirare presso l’officina dell’COGNOME il 16 gennaio 2018 , come già chiarito dal GUP, con motivazione immune da censure logiche e giuridiche. Invero, l’utilizzo di un linguaggio criptico ( dieci pannelli solari) , del tutto avulso dal contesto (il COGNOME comunicava al COGNOME che avrebbe lasciato i predetti pannelli solari presso l’officina dell’RAGIONE_SOCIALE), va rapportato al contenuto della conversazione captata in ambientale all’interno dell’auto, dove faceva ritorno il COGNOME dopo essersi recato presso l’officina dell’RAGIONE_SOCIALE. Il COGNOME, conversando con NOME, che lo aveva accompagnato, faceva riferimento ad un ‘ pacchetto di fazzoletti’ e all’opportunità di riporlo ‘ sotto il tappeto’ : dunque, alcun riferimento ai pannelli solari, quanto piuttosto ad un qualcosa contenuto in un pacchetto di fazzoletti da occultare sotto il tappetino dell’auto.
Ciò chiarito, il coinvolgimento di NOME alla cessione effettuata da NOME NOME NOME NOME di 10 grammi di cocaina a NOME è dimostrato dalla circostanza che la consegna fiduciaria del NOME era avvenuta in un luogo sicuro, quale era la sua officina, per essere poi ritirato da NOME, e dal fatto che a NOME era nota la natura dei rapporti tra NOME e NOME, di cui era socio in affari illeciti, come dimostrano le vicende relative ai capi 2) e 3). E, poiché la consegna aveva riguardato solo il NOME della droga oggetto dell’accordo traslativo , finalizzata tuttavia a un’operazione più ampia di acquisto, appare corretto e logicamente argomentato, in fatto, il rilievo dei Giudici di merito che non era configurabile
l’ipotesi -prospettata dalla difesa e oggetto di uno specifico, inammissibile, motivo di ricorso -di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
3.1.3. Quanto al capo 32), dal dato captativo risulta che dopo la consegna da parte di NOME di ” dieci ” a un ignoto acquirente, costui veniva invitato a contattare NOME ( ”poi te la vedi con NOME ”), evidentemente per regolarizzare il pagamento, e dalle stesse conversazioni intercettate risulta con chiarezza che si trattasse di sostanza stupefacente, come correttamente argomentato dalla Corte di Appello con motivazione logica ed immune da contraddizioni (poco prima, infatti, il NOME, notando una volante della polizia, aveva invitato la compagna, che era in auto con lui, a nascondere la sostanza stupefacente, che poi cedeva all’ignoto ac quirente, in tasca o in mezzo alle mutande: dunque, si trattava di un oggetto di dimensioni tali da potere essere conservato fra le mutande, di natura illecita, tanto che occorreva nasconderlo alla vista della polizia). Non potendosi avere contezza della tipologia e qualità della sostanza ceduta si è ritenuto, tuttavia, di riqualificare il fatto ai sensi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
3.1.4. In relazione ai fatti contestati al capo 35), deve osservarsi che il primo giudice aveva circoscritto il concorso dell’COGNOME rispetto alla detenzione con finalità di spaccio della sola sostanza stupefacente, pari a gr. 30, rinvenuta in data 12 febbraio 2018 in parte sulla persona del COGNOME, in parte sulla persona del COGNOME e in parte presso INDIRIZZO, ove il ricorrente si era recato, unitamente al COGNOME, in data 8 febbraio 2018 per occultare la predetta sostanza psicotropa che poi il NOME, unitamente al COGNOME, recuperava, come detto, il successivo 12 febbraio.
La Corte di Appello, compulsata dal motivo di impugnazione, ha rinvenuto la condotta concorsuale dell’NOME nell’avere accompagnato il NOME ad occultare la sostanza stupefacente presso il terreno nella disponibilità di quest’ultimo. In particolare, essendosi recati i due coimputati sul posto a bordo di distinte autovetture, la Corte ha tratto la logica conclusione che l’NOME a vesse svolto il ruolo di staffetta, poiché, se avesse voluto semplicemente accompagnarlo, non ci sarebbe stato bisogno di utilizzare due veicoli diversi . Si tratta, all’evidenza, di una conclusione non solo non manifestamente illogica, ma, al contrario, pertinente rispetto alle risultanze investigative.
D’altra parte, nel motivo di ricorso si sono contestati i presupposti di fatto da cui la Corte di Appello avrebbe tratto questa conclusione, nel senso di ritenerli insufficienti a tale fine, ma non si è prospettat o il travisamento dell’elemento probatorio sulla base del quale la Corte ha fondato la sua logica deduzione (e cioè la circostanza che i due imputati si fossero recati presso il medesimo luogo a bordo di due diverse autovetture), né si è prospettata un’alt ernativa spiegazione in grado di inficiare, mostrandone la manifesta illogicità, quella offerta dalla Corte romana.
In ogni caso, dal contenuto della conversazione intercettata in data 8 febbraio 2018, e riportata a pag. 42 della sentenza di primo grado, emerge chiaramente il cointeresse dell’NOME rispetto alla sostanza psicotropa che, unitamente al NOME, stava occultando. Invero, dai dialoghi captati, emergono i commenti di NOME sulla qualità della droga occultata, nonchè il riferimento ad una precedente partita pure gestita da entrambi.
Risulta, altresì, corretto e logicamente argomentato in fatto il rilievo della Corte territoriale che non poteva ritenersi fondata l’ipotesi -prospettata dalla difesa e oggetto di uno specifico, pure inammissibile, motivo di ricorso -di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, considerati la tipologia, il quantitativo dello stupefacente sequestrato, pari a 30 grammi di cocaina da cui erano ricavabili circa 150 singole dosi medie, l’inserimento dell’episodio i n un contesto criminale più ampio in collaborazione con NOME, e il sicuro riferimento a pregresse attività criminose di diffusione, non episodica o occasionale, di sostanza stupefacente destinata anzi a un largo mercato. Il fatto non è stato considerato di lieve entità, pur non conoscendosi l’esatto quantitativo detenuto e ceduto, perché s ‘ inseriva in un più vasto traffico illecito di droga e in un’attività di spaccio condotta su larga scala con sistematicità.
In definitiva, il giudizio di responsabilità dell’imputato per tutti i suddetti delitti risulta logicamente e adeguatamente argomentato, in fatto, con un coerente apprezzamento di merito delle acquisite risultanze probatorie ed è perciò insindacabile in sede di controllo di legittimità. Ritiene pertanto il Collegio che le relative censure difensive siano -tutte -palesemente prive di fondamento e inammissibili, siccome attinenti sostanzialmente al merito delle soluzioni decisorie e per molti versi aspecifiche.
3.2. Il difensore del ricorrente ha formulato, infine, una duplice doglianza in materia di trattamento sanzionatorio, per un verso in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la rilevante cesura temporale tra l’epoca dei fatti contestati e quella della sentenza di appello, e per altro verso, quanto alla determinazione della pena per i reati satelliti, avendo la Corte territoriale individuato gli aumenti della pena base per ciascuno dei reati satelliti, senza tuttavia indicare le ragioni dei singoli incrementi, in particolare con riferimento a quelli praticati in relazione ai reati sub capi 2) e 3), per i quali la pena base, determinata in relazione al delitto sub capo 35), è stata aumentata nella stessa misura di anni uno di reclusione, nonostante la loro diversa gravità con riguardo ai quantitativi di cocaina (12 kg. e, rispettivamente, 1 kg.).
Va rimarcato che la Corte territoriale, nell’operazione di riduzione complessiva della pena inflitta, ha giustificato la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche con riferimento alla gravità dei fatti di reato relativi a importanti traffici di droga anche internazionali, in collegamento con personaggi di spicco della criminalità organizzata. E ha fissato gli aumenti a titolo di continuazione nella misura ritenuta congrua di anni uno di reclusione e €. 6.000 di multa per entrambi i reati sub capi 2) e 3) -già definiti come diacronicamente e funzionalmente connessi -, oltre mesi sei di reclusione e €. 2.000 di multa per il reato sub capo 28) e mesi tre di reclusione e €. 1.000 di multa per il reato di cui al capo 32).
Di talché, si palesano inammissibili le doglianze attinenti alle soluzioni di merito circa la concreta entità della pena inflitta, il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità dei singoli aumenti per la continuazione. Il giudizio di adeguatezza e proporzione del trattamento sanzionatorio, siccome esplicitamente e congruamente argomentato con riferimento fattuale alla particolare gravità delle impu tazioni e all’inserimento delle condotte in un allarmante contesto di criminalità dedita al narcotraffico, appare insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. D’altra parte, è bene ricordare che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Cass. Sez. VI, n. 44428 del 05/10/2022, rv. 284005-01).
In conclusione, il ricorso di COGNOME va parzialmente accolto limitatamente all’entità dell’aumento di pena per la continuazione del reato di cui al capo 1), rideterminandosi la pena detentiva complessiva in anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione (più la multa, invariata, pari a €. 30.000), con il conseguente e parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto. Il ricorso di COGNOME va dichiarato inammissibile per il resto.
Il ricorso di NOME va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila, da versarsi alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena detentiva che ridetermina in anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME