Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27154 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27154 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Monta lbano Elicona il 15/01/1964
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 12/04/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Messina con sentenza in data 12/04/2024 ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto riqualificando il fatto contestato a Si Francesco (art. 640 bis cod. pen.), ai sensi dell’art. 640, comma 2, n.1 cod. pen. e, ritenute circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, ha rideterminato la pena in a uno di reclusione ed euro 350,00 di multa.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato mediante difensore di fiducia il quale eccepisce il vizio di violazione di legge e mancanza e contraddittorietà motivazione in relazione all’art. 597, co. 3 e 4, cod. proc. pen.
In particolare il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art.
597, co. 3, cod. proc.pen. dal momento che, mentre il primo giudice aveva ritenuto l circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, il giudice d’appello le ha concess in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, con ciò violando il princi reformatio in peius, che non riguarda solamente il risultato finale, ma tutti gli elementi calcolo della pena.
2.2.Con il secondo motivo contesta il diniego della circostanza attenuante comune di cui all’ 62 n. 4 cod. pen., avuto riguardo all’effettiva entità del danno arrecato dall’imputato all Metropolitana di Messina (euro 500 circa ) non rientrando nel concetto di danno patrimonial rilevante ai sensi della citata attenuante, il danno all’immagine, come affermato in sentenza
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.
2.Va anzitutto ricordato che la fattispecie di truffa per il conseguimento di erogazioni pubb prevista dall’art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di tr cui all’art. 640 cod. pen. e non una figura autonoma di reato (Sez. 2, n. 48394 19/11/2019, Rv. 277895) per cui, correttamente, la Corte d’ appello ha ricondotto il f all’ipotesi di cui all’art. 640, co. 2, n. 1 cod. pen.,
E’ vero quanto sostenuto nel ricorso e cioè che l’elemento circostanziale concorre, per s natura, alla determinazione della pena. In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità 40910 del 27/9/2005 Rv. 232066) è ferma nel ritenere che nel giudizio di appello, il divie reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato, non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Il principio di diritto affermato dalle Sez. Unite, tuttavia, va nel senso o a quanto sostenuto nel ricorso poiché, nel caso esaminato il giudice di seconde cure accogliendo l’appello dell’imputato, ha riconosciuto la sussistenza di una fattispecie art. co. 2, n.1 cod. pen., diversa e meno grave rispetto a quella ritenuta dal primo giudice ed irrogato una pena inferiore ( anni uno di reclusione ed euro 350 di multa), a quella infli primo giudice (payi ad anni due e mesi quattro di reclusione) sicchè non si ravvisa violazione del divieto di refoínatio in peius.
Quanto al giudizio sulle circostanze deve rilevarsi che il primo giudice non ha operato al bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti in termini di prevalenza, limita ad applicare la riduzione in relazione alla pena per il delitto di truffa final conseguimento di erogazioni pubbliche, pertanto non può ritenersi che il giudice di appel fosse vincolato al giudizio di bilanciamento ( in termini di prevalenza) tra le aggravan attenuanti poiché tale giudizio non è stato espresso.
3.11 secondo motivo che contesta il diniego della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. p inammissibile perché generico.
La Corte d’appello nel negare l’attenuante ha dato applicazione al principio affermato da ques
Corte secondo cui la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone
che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in
della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa
n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950).
Nel caso esaminato la Corte di merito a pag. 6 della sentenza ha spiegato che il diniego
dell’attenuante del danno di speciale tenuità è stato ancorato sia al pregiudizio economico
arrecato all’ente Città Metropolitana affatto irrisorio, posto che l’ente è stato chiama
retribuire una frazione di prestazione giornaliera non effettuata, ma anche al danno
patrimoniale e di immagine correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio
lavorativo “rimasto sguarnito della corrispondente unità di lavoro” ( pag. 6 ).
Il ricorrente non si confronta con tali pertinenti argomentazioni limitandosi a riprodurre
stesse doglianze già avanzate in appello ed ivi superate con corrette argomentazioni logico
giuridiche, pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende,
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 giugno 2025
Il consigliere estensore
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Il presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale